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Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo

Alessandra Zanardo, Ricercatrice confermata di Diritto commerciale nell’Università Ca’ Foscari Venezia

La sentenza della Corte d’Appello di Venezia si aggiunge ai provvedimenti che, in tempi recenti, e con frequenza sempre maggiore, hanno riguardato azioni di responsabilità esperite dopo l’apertura o l’omologazione di un concordato preventivo. La sentenza suscita particolare interesse in quanto, diversamente dalle altre, si sofferma diffusamente su un problema raramente affrontato sia in giurisprudenza, che in dottrina: quello della quantificazione del danno risarcibile al singolo creditore che abbia agito in giudizio.

La presente nota, dopo alcune considerazioni sulla permanenza in capo ai creditori sociali dell’a­zione di responsabilità ex art. 2394 c.c. in sede concordataria, anche alla luce dell’evoluzione normativa (v. art. 115 c.c.i.i.), si concentra, in primo luogo, sul profilo della quantificazione del danno risarcibile al singolo; in secondo luogo, sul problema del coordinamento delle azioni di responsabilità nel concordato preventivo.

The ruling of the Court of Appeal of Venice has been added to cases that, recently and more frequently than in the past, have addressed breach of fiduciary duty claims brought upon the commencement of restructuring proceedings. This ruling is interesting as, unlike other cases on the same subject, it focuses on an issue that has been rarely dealt with in case law and by scholars: the amount of damages to be paid to the creditor/plaintiff.

The present comment, after a few observations on creditor standing to bring fiduciary duty claims in restructuring proceedings, which take into account the recent insolvency law reform (i.e., Article 115 of the Business Crisis and Insolvency Code), firstly focuses on the issue of the measure of damages; secondly, on the coordination of liability actions in restructuring proceedings.

Keywordscomposition with creditors – breach of fiduciary duty claim – creditors of the company – compensation for damages

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, 9 GENNAIO 2019 Rel. C. PASSARELLI Concordato preventivo – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali – Risarcimento del danno spettante al singolo creditore – Quantificazione – Incidenza proporzionale del danno. (Artt. 2394, 2486 c.c.; art. 160 L. Fall.) Ai fini della quantificazione del risarcimento spettante al creditore sociale che abbia agito ex artt. 2394 e 2486 c.c. nei confronti degli amministratori di una società in concordato preventivo occorre dapprima verificare l’entità del danno ingiusto complessivamente provocato a tutti i creditori dalla prosecuzione dell’attività sociale ed imputabile agli amministratori; poi occorre determinare l’inci­denza proporzionale di detto danno sulla posizione del singolo attore. Concordato preventivo – [continua ..]


Commento

Sommario:

.Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte - 2. L'esperibilità dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nel concordato preventivo - 3. Determinazione del danno risarcibile al singolo creditore - 4. Rischio di duplicazione del risarcimento: necessità di coordinamento tra l'azione sociale e l’azione dei creditori sociali - NOTE


.Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte
La sentenza in commento si aggiunge al gruppo di provvedimenti che, dopo la riforma della legge fallimentare del 2005-2007, inizialmente timidamente poi con frequenza sempre maggiore, hanno affrontato il problema dell’esperibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo. È noto che la disciplina del concordato preventivo, tanto quella attualmente in vigore, quanto quella previgente (basata sulla dicotomia tra concordato con garanzia e concordato con cessione dei beni), non contiene, diversamente dalla disciplina delle altre (o di altre) [1] procedure concorsuali, alcuna previsione concernente l’eser­cizio delle azioni di responsabilità nelle varie fasi del concordato. Da qui gli interrogativi, soprattutto in dottrina, in primo luogo sulla possibilità di continuare a esercitare le predette azioni dopo che la società sia stata ammessa alla [continua ..]

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2. L'esperibilità dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nel concordato preventivo
La Corte d’Appello di Venezia, pur dando atto che la questione è stata molto discussa in dottrina e variamente decisa dalla giurisprudenza, risolve abbastanza rapidamente il problema della proponibilità dell’azione in sede di concordato preventivo, aderendo all’opinione – quasi unanime [4] dopo i contrasti emersi nelle pronunce più risalenti (e relative alla disciplina previgente) [5] – che ammette la proponibilità del­l’azione. I giudici di merito affermano, condivisibilmente, che il concordato produce effetti nei confronti della sola [6] società-debitrice, ed in relazione al suo patrimonio; non nei confronti di un soggetto terzo qual è l’amministratore, il cui patrimonio costituisce garanzia patrimoniale aggiuntiva dei creditori sociali rispetto alla garanzia patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., costituita dal patrimonio [continua ..]

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3. Determinazione del danno risarcibile al singolo creditore
Passando ad esaminare il merito della controversia, la condotta asseritamente im­putabile agli amministratori (e ad essi imputata dal giudice di prime cure) consisteva nell’aver omesso gli adempimenti e di aver violato le prescrizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., essendosi verificata una causa di scioglimento della società. In particolare, gli amministratori avrebbero proseguito l’attività d’impresa nonostante l’az­zeramento del capitale sociale, con conseguente danno al patrimonio della società e, di riflesso, al creditore-attore, il cui credito era stato falcidiato in sede concordataria. Il Tribunale di Vicenza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione, condanna­va gli amministratori al pagamento del danno nella misura della differenza tra l’am­montare complessivo del credito e la percentuale pagata in esecuzione del concordato. L’elemento di peculiarità [continua ..]

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4. Rischio di duplicazione del risarcimento: necessità di coordinamento tra l'azione sociale e l’azione dei creditori sociali
Si è detto che l’elemento di peculiarità della fattispecie concreta consiste nel fatto che gli amministratori avevano già corrisposto alla società una somma di denaro, da destinare al pagamento dei creditori chirografari, per rendere possibile la presentazione, e la successiva approvazione da parte dei creditori sociali, di una proposta di concordato preventivo. Detta somma era diretta a compensare la perdita incrementale provocata alla società dal proseguimento dell’attività d’impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento e sulla sua congruità, in rapporto all’esito di un’eventuale azione di responsabilità ex artt. 2394 e 2486 c.c., si era espresso il com­missario giudiziale nella propria relazione ex art. 172 L. Fall. [33]. L’esigenza che in un caso di questo tipo si pone è quella di evitare che gli amministratori siano chiamati a [continua ..]

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NOTE

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