Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo (di Alessandra Zanardo, Ricercatrice confermata di Diritto commerciale nell’Università Ca’ Foscari Venezia)


La sentenza della Corte d’Appello di Venezia si aggiunge ai provvedimenti che, in tempi recenti, e con frequenza sempre maggiore, hanno riguardato azioni di responsabilità esperite dopo l’apertura o l’omologazione di un concordato preventivo. La sentenza suscita particolare interesse in quanto, diversamente dalle altre, si sofferma diffusamente su un problema raramente affrontato sia in giurisprudenza, che in dottrina: quello della quantificazione del danno risarcibile al singolo creditore che abbia agito in giudizio.

La presente nota, dopo alcune considerazioni sulla permanenza in capo ai creditori sociali dell’a­zione di responsabilità ex art. 2394 c.c. in sede concordataria, anche alla luce dell’evoluzione normativa (v. art. 115 c.c.i.i.), si concentra, in primo luogo, sul profilo della quantificazione del danno risarcibile al singolo; in secondo luogo, sul problema del coordinamento delle azioni di responsabilità nel concordato preventivo.

The ruling of the Court of Appeal of Venice has been added to cases that, recently and more frequently than in the past, have addressed breach of fiduciary duty claims brought upon the commencement of restructuring proceedings. This ruling is interesting as, unlike other cases on the same subject, it focuses on an issue that has been rarely dealt with in case law and by scholars: the amount of damages to be paid to the creditor/plaintiff.

The present comment, after a few observations on creditor standing to bring fiduciary duty claims in restructuring proceedings, which take into account the recent insolvency law reform (i.e., Article 115 of the Business Crisis and Insolvency Code), firstly focuses on the issue of the measure of damages; secondly, on the coordination of liability actions in restructuring proceedings.

Keywordscomposition with creditors – breach of fiduciary duty claim – creditors of the company – compensation for damages

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, 9 GENNAIO 2019 Rel. C. PASSARELLI Concordato preventivo – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali – Risarcimento del danno spettante al singolo creditore – Quantificazione – Incidenza proporzionale del danno. (Artt. 2394, 2486 c.c.; art. 160 L. Fall.) Ai fini della quantificazione del risarcimento spettante al creditore sociale che abbia agito ex artt. 2394 e 2486 c.c. nei confronti degli amministratori di una società in concordato preventivo occorre dapprima verificare l’entità del danno ingiusto complessivamente provocato a tutti i creditori dalla prosecuzione dell’attività sociale ed imputabile agli amministratori; poi occorre determinare l’inci­denza proporzionale di detto danno sulla posizione del singolo attore. Concordato preventivo – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali – Perdita incrementale – Azione di responsabilità – Piano di concordato – Duplicazione del risarcimento – Inammissibilità. (Artt. 2485, 2486 c.c.; artt. 160, 185 L. Fall.) Quando il danno cagionato al patrimonio sociale dagli amministratori per inosservanza degli artt. 2485 e 2486 c.c., consistente nella cd. perdita incrementale, è stato spontaneamente ristorato dagli amministratori nell’esecuzione di un concordato preventivo (il cui piano prevedeva detto apporto ai fini del pagamento dei creditori chirografari), la domanda di risarcimento del danno proposta dal singolo creditore sociale non può essere accolta. (Omissis) La vicenda trae origine dal fatto che (omissis) aveva ricevuto da (omissis) nel periodo 31/3/08-20/3/09, in base ad un rapporto sviluppatosi fin da epoca anteriore, delle forniture di merce per € 73.718,27 senza pagare il corrispettivo, circostanza pa­cifica e documentata (v. docc. 1-32 att.). Manifestata la difficoltà di pagare tutti i propri creditori in data 6-14/4/09 (v. doc. 35 att.) ed esclusa la percorribilità di altre soluzioni (v. doc. 38 att.), (omissis) aveva presentato un piano di concordato, successivamente omologato, fondato sulla cessione dei beni esistenti nel patrimonio sociale e sull’apporto dei soci amministratori (omissis) di una disponibilità liquida pari ad € 450.000,00 (v. doc. 45 att.). Nell’atto introduttivo che ha dato avvio all’azione conclusa in primo grado con la sentenza impugnata, (omissis) ha fatto valere due distinti profili di responsabilità affermando – per la parte che interessa in questa sede – che la condotta degli amministratori: – integrava certamente l’ipotesi di cui all’art. [continua..]
SOMMARIO:

.Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte - 2. L'esperibilità dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nel concordato preventivo - 3. Determinazione del danno risarcibile al singolo creditore - 4. Rischio di duplicazione del risarcimento: necessità di coordinamento tra l'azione sociale e l’azione dei creditori sociali - NOTE


.Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte

La sentenza in commento si aggiunge al gruppo di provvedimenti che, dopo la riforma della legge fallimentare del 2005-2007, inizialmente timidamente poi con frequenza sempre maggiore, hanno affrontato il problema dell’esperibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo. È noto che la disciplina del concordato preventivo, tanto quella attualmente in vigore, quanto quella previgente (basata sulla dicotomia tra concordato con garanzia e concordato con cessione dei beni), non contiene, diversamente dalla disciplina delle altre (o di altre) [1] procedure concorsuali, alcuna previsione concernente l’eser­cizio delle azioni di responsabilità nelle varie fasi del concordato. Da qui gli interrogativi, soprattutto in dottrina, in primo luogo sulla possibilità di continuare a esercitare le predette azioni dopo che la società sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e/o dopo l’omologazione dello stesso; in secondo luogo, e in caso di risposta affermativa, sul soggetto o soggetti legittimati all’esercizio o alla prosecuzione delle azioni. La lacuna è stata in parte colmata dall’art. 115 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che, in attuazione dell’art. 6, 2° comma, lett. a), L. 19 ottobre 2017, n. 155, detta la disciplina per l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni (cfr. art. 114 c.c.i.i.) recependo, per lo più, ipotesi interpretative e ricostruttive già emerse tra gli operatori giuridici. La Corte di Appello di Venezia, nella sentenza in oggetto, oltre ad affrontare la questione dell’esperibilità dell’azione spettante ai creditori sociali – che risolve positivamente (e sulla quale ci si soffermerà infra, par. 2) – tocca altre questioni in materia di responsabilità degli organi sociali, aderendo a orientamenti consolidati o ampiamente condivisi, soprattutto in giurisprudenza. Alle stesse, pertanto, si accennerà soltanto. La Corte si sofferma, in particolare, sulla diversità di presupposti, oggetto e finalità tra l’azione ex art. 2476, 6° comma (ora 7° comma), c.c. (o ex art. 2395 c.c.) e quella di cui all’art. [continua ..]


2. L'esperibilità dell’azione di responsabilità spettante ai creditori sociali nel concordato preventivo

La Corte d’Appello di Venezia, pur dando atto che la questione è stata molto discussa in dottrina e variamente decisa dalla giurisprudenza, risolve abbastanza rapidamente il problema della proponibilità dell’azione in sede di concordato preventivo, aderendo all’opinione – quasi unanime [4] dopo i contrasti emersi nelle pronunce più risalenti (e relative alla disciplina previgente) [5] – che ammette la proponibilità del­l’azione. I giudici di merito affermano, condivisibilmente, che il concordato produce effetti nei confronti della sola [6] società-debitrice, ed in relazione al suo patrimonio; non nei confronti di un soggetto terzo qual è l’amministratore, il cui patrimonio costituisce garanzia patrimoniale aggiuntiva dei creditori sociali rispetto alla garanzia patrimoniale generica, ex art. 2740 c.c., costituita dal patrimonio sociale [7]. Come già osservato da autorevole dottrina [8], il «patto di concordato lega, soltanto, le parti e queste parti sono il debitore da un lato e i creditori dall’altro». A questa conclusione non osta – e la Corte giustamente lo rileva – la mancata, esplicita menzione degli amministratori tra i soggetti nei cui confronti il concordato non ha efficacia a termini dell’art. 184, 1° comma, ult. periodo, L. Fall. (il quale richiama i soli coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso [9]): a maggior ragione, infatti, devono ritenersi esclusi dalla falcidia concordataria soggetti terzi il cui debito verso i creditori della società-debitrice si fonda su titolo e causa affatto diversi rispetto al debito della società [10]. La Corte, replicando alle osservazioni della Corte d’Appello di Bologna in una precedente sentenza [11], utilizza anche l’argomento per cui l’omologazione del concordato non estingue i debiti preesistenti, limitandosi a rendere inesigibili i crediti an­teriori per la parte eccedente la percentuale di soddisfacimento prevista nel piano. Trattasi di affermazione certamente condivisibile, soprattutto alla luce del pacifico assunto per cui, in caso di successivo fallimento per risoluzione per inadempimento del concordato (art. 186 L. Fall.), l’insinuazione al passivo avverrebbe per l’intero [continua ..]


3. Determinazione del danno risarcibile al singolo creditore

Passando ad esaminare il merito della controversia, la condotta asseritamente im­putabile agli amministratori (e ad essi imputata dal giudice di prime cure) consisteva nell’aver omesso gli adempimenti e di aver violato le prescrizioni di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c., essendosi verificata una causa di scioglimento della società. In particolare, gli amministratori avrebbero proseguito l’attività d’impresa nonostante l’az­zeramento del capitale sociale, con conseguente danno al patrimonio della società e, di riflesso, al creditore-attore, il cui credito era stato falcidiato in sede concordataria. Il Tribunale di Vicenza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione, condanna­va gli amministratori al pagamento del danno nella misura della differenza tra l’am­montare complessivo del credito e la percentuale pagata in esecuzione del concordato. L’elemento di peculiarità della fattispecie concreta consiste nel fatto che gli am­ministratori avevano concluso con la propria società una transazione a tacitazione di ogni pretesa risarcitoria per mala gestio, impegnandosi, nell’ambito di una proposta e di un piano di concordato con cessione dei beni, a mettere a disposizione dei creditori sociali la somma di euro 450.000,00 a soddisfazione (parziale) delle pretese dei chirografari [19]. Detta somma corrispondeva – o almeno così si assumeva – alla perdita incrementale subita dalla società per l’illecito proseguimento dell’attività di impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento. I giudici di secondo grado, riformando la sentenza tribunalizia, rigettano la domanda proposta dal creditore sociale nei confronti degli amministratori. La Corte osserva che il presupposto per l’esercizio dell’azione dei creditori sociali è costituito dall’insufficienza del patrimonio sociale – a causa del comportamento inadempiente degli amministratori – al loro soddisfacimento. Ciò induce a ritenere che il parametro risarcitorio debba essere, come nel fallimento, l’entità della lesio­ne complessivamente arrecata dalla condotta di mala gestio al patrimonio sociale, costituendo il pregiudizio alla società il limite di cui l’amministratore può essere chia­mato a [continua ..]


4. Rischio di duplicazione del risarcimento: necessità di coordinamento tra l'azione sociale e l’azione dei creditori sociali

Si è detto che l’elemento di peculiarità della fattispecie concreta consiste nel fatto che gli amministratori avevano già corrisposto alla società una somma di denaro, da destinare al pagamento dei creditori chirografari, per rendere possibile la presentazione, e la successiva approvazione da parte dei creditori sociali, di una proposta di concordato preventivo. Detta somma era diretta a compensare la perdita incrementale provocata alla società dal proseguimento dell’attività d’impresa dopo il verificarsi della causa di scioglimento e sulla sua congruità, in rapporto all’esito di un’eventuale azione di responsabilità ex artt. 2394 e 2486 c.c., si era espresso il com­missario giudiziale nella propria relazione ex art. 172 L. Fall. [33]. L’esigenza che in un caso di questo tipo si pone è quella di evitare che gli amministratori siano chiamati a risarcire due volte il medesimo danno, a titolo transattivo e in forza dell’esercizio dell’azione ex art. 2394 c.c.; ossia il rischio di una ingiusta duplicazione o moltiplicazione del risarcimento a carico del soggetto responsabile. La stessa esigenza si pone, evidentemente, anche in caso di contestuale esercizio dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali, sebbene sia più improbabile che questa situazione si verifichi, nella prassi, rispetto alla precedente (transazione). Se la società è in bonis, è opinione condivisa in dottrina che al singolo creditore, il cui danno è un riflesso del danno provocato alla società, sia precluso l’esercizio del­l’azione di responsabilità qualora quest’ultima abbia a sua volta esperito – con esito positivo – l’azione sociale e il suo patrimonio sia stato reintegrato in esecuzione della sentenza di condanna [34]; o sia stato altrimenti reintegrato (ad esempio, a seguito di una transazione, non fraudolenta [35], intervenuta tra gli amministratori e la società). In entrambi i casi, può dirsi che i creditori non possono lamentare alcun danno, essendo stata ripristinata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. del loro credito, con conseguente carenza di interesse ad agire in capo agli stessi. Non [continua ..]


NOTE