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Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo
Alessandra Zanardo, Ricercatrice confermata di Diritto commerciale nell’Università Ca’ Foscari Venezia
La sentenza della Corte d’Appello di Venezia si aggiunge ai provvedimenti che, in tempi recenti, e con frequenza sempre maggiore, hanno riguardato azioni di responsabilità esperite dopo l’apertura o l’omologazione di un concordato preventivo. La sentenza suscita particolare interesse in quanto, diversamente dalle altre, si sofferma diffusamente su un problema raramente affrontato sia in giurisprudenza, che in dottrina: quello della quantificazione del danno risarcibile al singolo creditore che abbia agito in giudizio.
La presente nota, dopo alcune considerazioni sulla permanenza in capo ai creditori sociali dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. in sede concordataria, anche alla luce dell’evoluzione normativa (v. art. 115 c.c.i.i.), si concentra, in primo luogo, sul profilo della quantificazione del danno risarcibile al singolo; in secondo luogo, sul problema del coordinamento delle azioni di responsabilità nel concordato preventivo.
The ruling of the Court of Appeal of Venice has been added to cases that, recently and more frequently than in the past, have addressed breach of fiduciary duty claims brought upon the commencement of restructuring proceedings. This ruling is interesting as, unlike other cases on the same subject, it focuses on an issue that has been rarely dealt with in case law and by scholars: the amount of damages to be paid to the creditor/plaintiff.
The present comment, after a few observations on creditor standing to bring fiduciary duty claims in restructuring proceedings, which take into account the recent insolvency law reform (i.e., Article 115 of the Business Crisis and Insolvency Code), firstly focuses on the issue of the measure of damages; secondly, on the coordination of liability actions in restructuring proceedings.
Keywords: composition with creditors, breach of fiduciary duty claim, creditors of the company, compensation for damages.
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Sommario:
1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte - 1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte - 1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte
1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte La sentenza in commento si aggiunge al gruppo di provvedimenti che, dopo la riforma della legge fallimentare del 2005-2007, inizialmente timidamente poi con frequenza sempre maggiore, hanno affrontato il problema dell’esperibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo. È noto che la disciplina del concordato preventivo, tanto quella attualmente in vigore, quanto quella previgente (basata sulla dicotomia tra concordato con garanzia e concordato con cessione dei beni), non contiene, diversamente dalla disciplina delle altre (o di altre) [1] procedure concorsuali, alcuna previsione concernente l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle varie fasi del concordato. Da qui gli interrogativi, soprattutto in dottrina, in primo luogo sulla possibilità di continuare a esercitare le predette azioni dopo che la società sia stata ammessa alla [continua ..]
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1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte La sentenza in commento si aggiunge al gruppo di provvedimenti che, dopo la riforma della legge fallimentare del 2005-2007, inizialmente timidamente poi con frequenza sempre maggiore, hanno affrontato il problema dell’esperibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo. È noto che la disciplina del concordato preventivo, tanto quella attualmente in vigore, quanto quella previgente (basata sulla dicotomia tra concordato con garanzia e concordato con cessione dei beni), non contiene, diversamente dalla disciplina delle altre (o di altre) [1] procedure concorsuali, alcuna previsione concernente l’esercizio delle azioni di responsabilità nelle varie fasi del concordato. Da qui gli interrogativi, soprattutto in dottrina, in primo luogo sulla possibilità di continuare a esercitare le predette azioni dopo che la società sia stata ammessa alla [continua ..]
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1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte