Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Le azioni di responsabilità nel concordato preventivo (di Alessandra Zanardo, Ricercatrice confermata di Diritto commerciale nell’Università Ca’ Foscari Venezia)


La sentenza della Corte d’Appello di Venezia si aggiunge ai provvedimenti che, in tempi recenti, e con frequenza sempre maggiore, hanno riguardato azioni di responsabilità esperite dopo l’apertura o l’omologazione di un concordato preventivo. La sentenza suscita particolare interesse in quanto, diversamente dalle altre, si sofferma diffusamente su un problema raramente affrontato sia in giurisprudenza, che in dottrina: quello della quantificazione del danno risarcibile al singolo creditore che abbia agito in giudizio.

La presente nota, dopo alcune considerazioni sulla permanenza in capo ai creditori sociali dell’a­zione di responsabilità ex art. 2394 c.c. in sede concordataria, anche alla luce dell’evoluzione normativa (v. art. 115 c.c.i.i.), si concentra, in primo luogo, sul profilo della quantificazione del danno risarcibile al singolo; in secondo luogo, sul problema del coordinamento delle azioni di responsabilità nel concordato preventivo.

The ruling of the Court of Appeal of Venice has been added to cases that, recently and more frequently than in the past, have addressed breach of fiduciary duty claims brought upon the commencement of restructuring proceedings. This ruling is interesting as, unlike other cases on the same subject, it focuses on an issue that has been rarely dealt with in case law and by scholars: the amount of damages to be paid to the creditor/plaintiff.

The present comment, after a few observations on creditor standing to bring fiduciary duty claims in restructuring proceedings, which take into account the recent insolvency law reform (i.e., Article 115 of the Business Crisis and Insolvency Code), firstly focuses on the issue of the measure of damages; secondly, on the coordination of liability actions in restructuring proceedings.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, 9 GENNAIO 2019 Rel. C. PASSARELLI Concordato preventivo – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali – Risarcimento del danno spettante al singolo creditore – Quantificazione – Incidenza proporzionale del danno. (Artt. 2394, 2486 c.c.; art. 160 L. Fall.) Ai fini della quantificazione del risarcimento spettante al creditore sociale che abbia agito ex artt. 2394 e 2486 c.c. nei confronti degli amministratori di una società in concordato preventivo occorre dapprima verificare l’entità del danno ingiusto complessivamente provocato a tutti i creditori dalla prosecuzione dell’attività sociale ed imputabile agli amministratori; poi occorre determinare l’inci­denza proporzionale di detto danno sulla posizione del singolo attore. Concordato preventivo – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali – Perdita incrementale – Azione di responsabilità – Piano di concordato – Duplicazione del risarcimento – Inammissibilità. (Artt. 2485, 2486 c.c.; artt. 160, 185 L. Fall.) Quando il danno cagionato al patrimonio sociale dagli amministratori per inosservanza degli artt. 2485 e 2486 c.c., consistente nella cd. perdita incrementale, è stato spontaneamente ristorato dagli amministratori nell’esecuzione di un concordato preventivo (il cui piano prevedeva detto apporto ai fini del pagamento dei creditori chirografari), la domanda di risarcimento del danno proposta dal singolo creditore sociale non può essere accolta. (Omissis) La vicenda trae origine dal fatto che (omissis) aveva ricevuto da (omissis) nel periodo 31/3/08-20/3/09, in base ad un rapporto sviluppatosi fin da epoca anteriore, delle forniture di merce per € 73.718,27 senza pagare il corrispettivo, circostanza pa­cifica e documentata (v. docc. 1-32 att.). Manifestata la difficoltà di pagare tutti i propri creditori in data 6-14/4/09 (v. doc. 35 att.) ed esclusa la percorribilità di altre soluzioni (v. doc. 38 att.), (omissis) aveva presentato un piano di concordato, successivamente omologato, fondato sulla cessione dei beni esistenti nel patrimonio sociale e sull’apporto dei soci amministratori (omissis) di una disponibilità liquida pari ad € 450.000,00 (v. doc. 45 att.). Nell’atto introduttivo che ha dato avvio all’azione conclusa in primo grado con la sentenza impugnata, (omissis) ha fatto valere due distinti profili di responsabilità affermando – per la parte che interessa in questa sede – che la condotta degli amministratori: – integrava certamente l’ipotesi di cui all’art. [continua..]
SOMMARIO:

1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte - 1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte - 1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte


1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte

La sentenza in commento si aggiunge al gruppo di provvedimenti che, dopo la riforma della legge fallimentare del 2005-2007, inizialmente timidamente poi con frequenza sempre maggiore, hanno affrontato il problema dell’esperibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo. È noto che la disciplina del concordato preventivo, tanto quella attualmente in vigore, quanto quella previgente (basata sulla dicotomia tra concordato con garanzia e concordato con cessione dei beni), non contiene, diversamente dalla disciplina delle altre (o di altre) [1] procedure concorsuali, alcuna previsione concernente l’eser­cizio delle azioni di responsabilità nelle varie fasi del concordato. Da qui gli interrogativi, soprattutto in dottrina, in primo luogo sulla possibilità di continuare a esercitare le predette azioni dopo che la società sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e/o dopo l’omologazione dello stesso; in secondo luogo, e in caso di risposta affermativa, sul soggetto o soggetti legittimati all’esercizio o alla prosecuzione delle azioni. La lacuna è stata in parte colmata dall’art. 115 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che, in attuazione dell’art. 6, 2° comma, lett. a), L. 19 ottobre 2017, n. 155, detta la disciplina per l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni (cfr. art. 114 c.c.i.i.) recependo, per lo più, ipotesi interpretative e ricostruttive già emerse tra gli operatori giuridici. La Corte di Appello di Venezia, nella sentenza in oggetto, oltre ad affrontare la questione dell’esperibilità dell’azione spettante ai creditori sociali – che risolve positivamente (e sulla quale ci si soffermerà infra, par. 2) – tocca altre questioni in materia di responsabilità degli organi sociali, aderendo a orientamenti consolidati o ampiamente condivisi, soprattutto in giurisprudenza. Alle stesse, pertanto, si accennerà soltanto. La Corte si sofferma, in particolare, sulla diversità di presupposti, oggetto e finalità tra l’azione ex art. 2476, 6° comma (ora 7° comma), c.c. (o ex art. 2395 c.c.) e quella di cui all’art. [continua ..]


1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte

La sentenza in commento si aggiunge al gruppo di provvedimenti che, dopo la riforma della legge fallimentare del 2005-2007, inizialmente timidamente poi con frequenza sempre maggiore, hanno affrontato il problema dell’esperibilità di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali di società in concordato preventivo. È noto che la disciplina del concordato preventivo, tanto quella attualmente in vigore, quanto quella previgente (basata sulla dicotomia tra concordato con garanzia e concordato con cessione dei beni), non contiene, diversamente dalla disciplina delle altre (o di altre) [1] procedure concorsuali, alcuna previsione concernente l’eser­cizio delle azioni di responsabilità nelle varie fasi del concordato. Da qui gli interrogativi, soprattutto in dottrina, in primo luogo sulla possibilità di continuare a esercitare le predette azioni dopo che la società sia stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e/o dopo l’omologazione dello stesso; in secondo luogo, e in caso di risposta affermativa, sul soggetto o soggetti legittimati all’esercizio o alla prosecuzione delle azioni. La lacuna è stata in parte colmata dall’art. 115 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che, in attuazione dell’art. 6, 2° comma, lett. a), L. 19 ottobre 2017, n. 155, detta la disciplina per l’esercizio dell’azione di responsabilità nell’ambito del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni (cfr. art. 114 c.c.i.i.) recependo, per lo più, ipotesi interpretative e ricostruttive già emerse tra gli operatori giuridici. La Corte di Appello di Venezia, nella sentenza in oggetto, oltre ad affrontare la questione dell’esperibilità dell’azione spettante ai creditori sociali – che risolve positivamente (e sulla quale ci si soffermerà infra, par. 2) – tocca altre questioni in materia di responsabilità degli organi sociali, aderendo a orientamenti consolidati o ampiamente condivisi, soprattutto in giurisprudenza. Alle stesse, pertanto, si accennerà soltanto. La Corte si sofferma, in particolare, sulla diversità di presupposti, oggetto e finalità tra l’azione ex art. 2476, 6° comma (ora 7° comma), c.c. (o ex art. 2395 c.c.) e quella di cui all’art. [continua ..]


1. Breve descrizione delle questioni affrontate dalla Corte