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La legittimazione dei pubblici ufficiali ad offrire nei procedimenti di vendita giudiziale e fallimentare
Rinaldo D’Alonzo, Magistrato
L’articolo offre un’analisi complessiva dei divieti ad offrire nelle procedure esecutive individuali e concorsuali previsti dalle singole disposizioni dell’ordinamento. Traendo spunto dalle riflessioni svolte da Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 4149, in tema di esecuzione individuale, e cercando di individuare un punto di sintesi tra il riconoscimento del libero esercizio dell’autonomia negoziale e le esigenze di trasparenza cui deve essere necessariamente ispirata la fase della vendita, ci si interroga intorno ai presupposti in presenza dei quali soggetti estranei al procedimento, e purtuttavia potenzialmente suscettibili di esserne coinvolti, possono formulare offerte di acquisto, con particolare riguardo ai professionisti delegati, ed agli organi di gestione delle procedure previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
The article gives a comprehensive view of the prohibitions to submit offers in the context of enforcement and insolvency procedures, as contemplated by the provisions of Italian law. Starting from the reasonings of the Civil Supreme Court, III section, in the judgement n. 4149 of 13 February 2019, in relation to enforcement proceedings, the article tries to find a point of contact between the freedom to negotiate, on the one side, and the need to make the sale process transparent, on the other side. In particular, the question is in what circumstances individuals who are not party to the proceedings, but may potentially be involved therein, can submit purchase offers; examples are the receivers or other bodies appointed in the context of the procedures provided by the “code of companies’crisis and insolvency” (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).
Keywords: public official – service provided – judicial sale – bankruptcy sale procedure
sale, offers, prohibitions, trader envoy.
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Sommario:
1. Premessa. Il divieto di acquisto di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c.: eccezione alla regola - 2. Gli altri divieti previsti dalla legge - 3. Il divieto di acquisto di cui all'art. 1471 c.c. e le riflessioni svolte da Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 4149 - 4. Le implicazioni della pronuncia - 5. Le questioni irrisolte - 6. Il divieto di acquisto per i professionisti delegati o 'delegabili' - 7. Il divieto di acquisto per gli organi delle procedure concorsuali - 7.1. Il divieto per gli iscritti all'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza - 7.2. Il comitato dei creditori - 7.3. Il coadiutore, il delegato e lo stimatore del curatore - NOTE
1. Premessa. Il divieto di acquisto di cui agli artt. 571 e 579 c.p.c.: eccezione alla regola
La partecipazione, in qualità di offerente, ai procedimenti di vendita che si celebrano in seno alle procedure esecutive concorsuali o individuali costituisce uno dei modi in cui si declina la libertà di iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.). La giurisprudenza ha ripetutamente scandito in proposito che “l’offerta di acquisto del partecipante alla gara costitui[sce] il presupposto di natura negoziale dell’atto giurisdizionale di vendita” (Cass. 17 febbraio 1995, n. 1730), e che il trasferimento immobiliare in sede esecutiva si perfeziona con “l’incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell’acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall’organo giurisdizionale che procede alla vendita”, contesto nel quale l’offerta di acquisto è “un atto giuridico unilaterale di natura privata” (Cass. 2 aprile 2014, n. [continua ..]
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2. Gli altri divieti previsti dalla legge
Altre previsioni normative introducono, a vario titolo, ulteriori limitazioni. L’art. 323 c.c., prevede che i genitori esercenti la potestà sui figli non possono, neppure all’asta pubblica (è evidente che l’espressione deve essere riferita al procedimento di vendita globalmente inteso, senza distinzione tra vendita senza e con incanto), rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona, dei beni e dei diritti del minore. Si tratta di una species del divieto contenuto nell’art. 1471, n. 3, (posto che per legge i genitori amministrano i beni dei loro figli minori) e, in generale, del divieto di contrattare in conflitto di interessi. Uguale divieto è stabilito: dall’art. 378 c.c. per il tutore, il protutore e l’amministratore di sostegno [11]; dall’art. 396, 2° comma, c.c. per il curatore dell’emancipato. L’art. 1261 c.c., vieta ai magistrati dell’ordine giudiziario, [continua ..]
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3. Il divieto di acquisto di cui all'art. 1471 c.c. e le riflessioni svolte da Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 4149
L’art. 1471 c.c. [20] dispone che “non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona: 1) gli amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura; 2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero; 3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi; 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell’articolo 1395”. La norma prosegue al 2° comma disponendo che “Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile”. Come si vede, l’articolo contempla due gruppi di divieti: il primo (ricomprendente i nn. 1 e 2) prevede divieti funzionali alla tutela dell’interesse pubblico; il secondo (composto [continua ..]
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4. Le implicazioni della pronuncia
Nell’affermare che la norma è di stretta interpretazione e che tuttavia la sua circonferenza abbraccia “anche quei pubblici ufficiali che, pur non essendo … parti attive [della procedura] … sono però suscettibili per legge – o per altra norma anche solo secondaria (come le tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari) di chiaro tenore, applicabile e nota al momento della vendita, di univoca e precisa identificazione dei soggetti interessati” di esserlo la Corte, a bene vedere, sposta il fuoco dell’indagine, che non interessa più (solo) la norma, ma anche gli strumenti organizzativi interni all’amministrazione giudiziaria, con ciò probabilmente rendendo la questione ancora più brumosa. È evidente infatti che, così impostati gli orizzonti di riferimento, il rischio è che la procedura esecutiva si impregni di tematiche giuslavoristiche eccentriche rispetto allo [continua ..]
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5. Le questioni irrisolte
La pronuncia lascia inoltre irrisolte alcune questioni di carattere processuale che sono rimaste alla porta in quanto eccentriche rispetto al caso sottopostole. Il pensiero corre, in primo luogo, alla possibilità che il giudice (e prima di lui il professionista delegato o il curatore) possa rilevare d’ufficio l’esistenza di un difetto di legittimazione negoziale a prescindere da una eccezione sollevata in tal senso dalla parte interessata attraverso la proposizione di una opposizione agli atti esecutivi o di un reclamo ex art. 591-ter c.p.c. o 36 L. Fall. (cui corrisponde l’art. 133 c.c.i.) La dottrina che si è occupata dell’argomento ha offerto più d’una opinione. Taluno ha ritenuto che il divieto debba essere contestato attraverso l’esperimento del rimedio oppositivo [29], sulla base del rilievo che le fattispecie di invalidità di cui all’art. 1471 vadano incastonate [continua ..]
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6. Il divieto di acquisto per i professionisti delegati o 'delegabili'
Alcune ulteriori riflessioni di sistema si impongono a proposito dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. La Corte nella citata sentenza n. 4149/2019 precisa che il divieto interessa anche il professionista delegato, “anch’esso ormai tendenzialmente indefettibile per il carattere di normalità della delega delle operazioni di vendita; ma comunque, quando nominato, esercente funzioni lato sensu di c.d. giurisdizione esecutiva e qualificabile come ausiliario sui generis, se non proprio, come in dottrina è stato avanzato, alla stregua di un quasi alter ego dell’ufficio del giudice dell’esecuzione, espletando attività di giudice e cancelliere al tempo stesso”. Resta allora da verificare se, conducendo alle estreme conseguenze l’affermazione per cui l’art. 1471 c.c. deve intendersi esteso anche ai soggetti solo “potenzialmente” coinvolti, [continua ..]
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7. Il divieto di acquisto per gli organi delle procedure concorsuali
Anche in seno alle altre procedure concorsuali si pongono identici problemi di individuazione dei soggetti nei confronti dei quali è chiamato a spiegare i propri effetti il divieto di cui all’art. 1471 c.c. Non sembra revocabile in dubbio che la preclusione operi per il curatore, il commissario giudiziale ed il liquidatore, la cui natura di pubblici ufficiali a ministero dei quali si liquidano i beni della procedura risulta di intuitiva evidenza.
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7.1. Il divieto per gli iscritti all'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza
Problemi di fattezza analoga a quelli precedentemente trattati a proposito dei professionisti delegati si pongono, a seguito delle novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per i soggetti legittimati a ricoprire l’ufficio di curatore, commissario giudiziale o liquidatore. Invero, l’art. 356, in attuazione dell’art. 2 della legge delega n. 155/2017, istituisce l’albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure previste dal Codice, la cui disciplina di dettaglio il legislatore riserva, con l’art. 357, ad apposito decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 marzo 2020. All’albo saranno iscritti i soggetti, costituiti anche in forma societaria, legittimati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore concordatario, del professionista indipendente incaricato nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa, ma anche dei [continua ..]
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7.2. Il comitato dei creditori
Di minore immediata percezione è invece l’estensione del divieto per i membri del comitato dei creditori e per il comitato di sorveglianza (che svolge, nella liquidazione coatta amministrativa, le stesse funzioni del comitato dei creditori.). A questo proposito, per rispondere all’interrogativo, occorre preliminarmente scandagliare quale sia il paniere delle funzioni assegnate a quest’organo, ed inferire da esse la relativa natura, onde stabilire se i beni venduti nelle procedure concorsuali possano ritenersi liquidanti (anche) per il tramite del suo ministero [38]. A norma dell’art. 138 c.c.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni [continua ..]
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7.3. Il coadiutore, il delegato e lo stimatore del curatore
Altre tre figure che meritano di essere scandagliate sono certamente quelle del delegato, del coadiutore e dello stimatore del curatore. Si tratta di soggetti previsti dall’art. 129 c.c.i. (che corrisponde all’art. 32 L. Fall.) i cui tratti differenziali non sono del tutto nitidi, o comunque tali non appaiono ad una prima analisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nel ribadire il dogma per cui il curatore esercita personalmente le funzioni sue proprie, conferma la possibilità per costui di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività. In particolare, il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani), tranne che non si tratti di operazioni di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 198); [continua ..]
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