Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Gli indicatori della crisi d'impresa nel passaggio dal bilancio d'esercizio al bilancio consolidato (di Gabriele Racugno, Professore ordinario f.r. di Diritto commerciale nell’Università di Cagliari)


Lo scritto è volto ad evidenziare come in relazione alla rilevazione degli indicatori della crisi di impresa, occorre non solo verificare il bilancio d’esercizio, ma in presenza di un gruppo societario, è necessario anche procedere alla redazione del bilancio consolidato, che consente di meglio cogliere gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa.

The paper is intended to highlight, with regard to the detection of the indicators of the business crisis, it is necessary not only to check the financial statements but, in presence of a corporate group, there is the need to draft the consolidated financial statements, which allows to better grasp the income, equity or financial imbalances, related to the specific characteristics of the corporation.

Keywords: company crisis – crisis indicators – group of companies – statement of accounts – consolidated financial statement

SOMMARIO:

1. Le discrasie tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato - 2. I principi di consolidamento - 3. Gli indicatori della crisi - 4. La continuità aziendale - 5. Lo squilibrio reddituale - 6. I beni in leasing - 7. Sintesi - - NOTE


1. Le discrasie tra bilancio d’esercizio e bilancio consolidato

Qualche anno fa sedevo nel consiglio di amministrazione di una holding, capogruppo pura, che presentava qualche “mal di pancia”. A me avevano insegnato che il vero segnale d’allarme della crisi d’impresa fosse rappresentato dalle perdite del capitale e i dottori commercialisti, nei loro “sette indicatori” [1], precisano che il primo step da verificare è il patrimonio netto, il quale, se è positivo si calcola il debt service coverage ratio (Dscr), che è l’unico indice che utilizza dati prognostici; se è negativo o al di sotto del minimo legale, costituisce un segno di crisi; quindi, soffermai la mia attenzione sul patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio, che mi tranquillizzò. Però, apparve sul tavolo del consiglio di amministrazione il bilancio consolidato [2], dal quale emergeva che il patrimonio netto aveva subìto una perdita. A quel punto, nella mia ingenuità ragionieristico-aziendalistica, quella che mi pareva fosse una contraddizione mi indusse a recarmi presso gli uffici per capire se ci fosse un errore nelle tavole del bilancio consolidato o piuttosto queste possano dar luogo a conclusioni differenti rispetto a quelle del bilancio d’esercizio. Scoprii così la discrasia esistente tra due norme: l’una dettata dal Codice civile, relativa al bilancio d’esercizio, e l’altra, invece, prevista dalla legge sul bilancio consolidato. Il Codice civile, ai sensi dell’art. 2426, 1° comma, n. 3, seconda parte, dispone che “per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate [valutate al costo storico] che risultino iscritte per un valore superiore … al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa”. Questa norma consente, quindi, di mantenere l’iscrizione in bilancio del valore originario (il costo storico) di quella partecipazione, salvo il verificarsi perdite durevoli di valore; e infatti, la norma chiude con la previsione di un obbligo di motivazione nella nota integrativa della differenza. Mentre il bilancio individuale (nel caso di valutazione della partecipazione con il metodo del [continua ..]


2. I principi di consolidamento

Di regola il D.Lgs. n. 197/1991 dispone un’uniformità dei criteri di valutazione, con necessaria rettifica dei valori degli elementi patrimoniali omogenei eventualmente valutati con criteri eterogenei nei singoli bilanci (art. 34), dovendo il bilancio consolidato essere coerente in termini di valutazioni con il bilancio d’esercizio: le differenze tra i due bilanci debbono essere costituite esclusivamente da quelle poste che, riguardando la rilevazione dei fenomeni infragruppo, ovvero la rilevazione delle rettifiche di consolidamento non possono trovare accoglimento nel bilancio consolidato. Il valore delle partecipazioni della controllante nelle imprese incluse nel consolidamento è sostituito, nel bilancio consolidato, dalla diretta iscrizione, per l’intero va­lore, delle attività e passività risultanti dal bilancio delle controllate. È necessario pertanto, preliminarmente, determinare l’ammontare e la natura della differenza tra il valore contabile delle partecipazioni risultanti dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata alla data di acquisto delle partecipazioni medesime (OIC 17). Le differenze fra il valore unitario per cui la partecipazione era iscritta nel bilancio della capogruppo e la somma algebrica dei valori degli elementi patrimoniali della controllata, che sostituisce il primo nel bilancio consolidato, denominate differenze da annullamento (OIC 17, parr. 50 ss.), sono disciplinate dall’art. 33, che, in linea generale, dispone, al 2° comma, che “se l’eliminazione determina una differenza, que­sta è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento”. La norma distingue poi l’iscrizione dell’eventuale residuo a seconda che sia negativo o positivo, sancendo, nel primo caso, l’iscrizione nel passivo dello stato patri­moniale in una voce del patrimonio netto denominata riserva di consolidamento ov­vero in una voce fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, quando sia dovuto a previsioni di risultati economici sfavorevoli; nel secondo caso, l’iscrizione in una voce dell’attivo denominata avviamento, salvo che esso debba essere [continua ..]


3. Gli indicatori della crisi

L’art. 13 (D.Lgs. n. 14/2019) individua quali indicatori della crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario: lo squilibro, di carattere patrimoniale, si rileva dunque, ancor meglio, non già nel bilancio d’esercizio, ma nel bilancio consolidato, che solo permette la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo [4]. Inoltre, con riferimento agli altri due tipi di squilibri, e cioè quelli reddituale e fi­nanziario, il bilancio consolidato consente di acquisire ulteriori informazioni, cioè di individuare gli indicatori, mediante la rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del gruppo, determinata esclusivamente dagli scambi avvenuti con terze economie.


4. La continuità aziendale

Al fine di comprendere la solvibilità di un’impresa e la sussistenza della continuità aziendale, cioè la capacità dell’impresa di far fronte con le risorse correnti al­l’indebitamento di prossima scadenza, è necessario comparare quest’ultimo con il circolante, in specie con le disponibilità liquide e quei valori, che a breve si dovrebbero trasformare in liquidità. Nel bilancio individuale si rinvengono nel circolante tutti i crediti, compresi quelli infra-gruppo, mentre nel bilancio consolidato le operazioni inter company sono eliminate, così come prevede l’art. 31 della normativa speciale sul bilancio consolidato (D.Lgs. n. 127/1991). Secondo i principi di consolidamento nella redazione del bilancio consolidato sono infatti eliminati i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento; quindi, mentre nel bilancio d’esercizio si continuano a mantenere determinati crediti, che consentono di “compensare” l’indebitamento, nel bilancio consolidato ciò non accade (ovviamente, lo stesso accade per i debiti infra-gruppo).


5. Lo squilibrio reddituale

Il bilancio consolidato consente di evidenziare quegli indicatori che altrimenti non si rinverrebbero nel bilancio d’esercizio in relazione allo “squilibrio reddituale”: il conto economico del bilancio d’esercizio compara i ricavi con i costi, compresi, di regola, i ricavi che derivano da operazioni infra-gruppo [5]. L’art. 31 in tema di principi di consolidamento, prevede, per converso, che “i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime” sono eliminati [6]. Ne discende che, sebbene il conto economico del bilancio d’esercizio possa chiudere in pareggio, il conto economico del bilancio consolidato – che ha le stesse tavole di cui si compone il bilancio “ordinario”, cioè stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa – può segnare uno squilibrio. Un contributo significativo alla rilevazione di eventuali segnali di crisi discende dal rendiconto finanziario consolidato che, partendo dai rendiconti finanziari delle società controllate, comporta il consolidamento dei rendiconti delle singole imprese, con conseguenti rettifiche finalizzate all’elisione di tutti i flussi finanziari infragruppo [7]. Un ruolo informativo in ordine all’emergere di possibili indicatori di crisi possono assumere infine la nota integrativa e la relazione sulla gestione del gruppo (artt. 38-40, D.Lgs. n. 127/1991).


6. I beni in leasing

È opportuno evidenziare un ultimo passaggio in cui, per così dire, il discorso si capovolge: questa volta è il bilancio consolidato che consente di rappresentare “in melius” i valori dell’impresa, e ciò qualora nel patrimonio della società vi sia un bene in leasing. È risaputo che secondo il Codice civile il bene in leasing non va iscritto nello stato patrimoniale della società che utilizza il bene, cioè nel bilancio del cosiddetto locatario, ma va iscritto nello stato patrimoniale della società proprietaria del bene; quindi quel bene non compare nello stato patrimoniale del bilancio individuale della società che pur ne dispone. Viceversa, secondo i principi contabili (OIC 17, par. 105), tra le attività del bilancio consolidato, considerata la sua natura essenzialmente informativa, va iscritto, secondo il metodo finanziario – che differisce dal metodo patrimoniale, utilizzato nel bilancio individuale – il bene in leasing, per cui quel valore emerge nelle voci delle immobilizzazioni dell’attività dello stato patrimoniale consolidato a fronte del­l’ottenimento di un finanziamento dalla società di leasing.


7. Sintesi

La conclusione modesta a cui intendo pervenire è la seguente: al fine di conoscere la “temperatura” dell’impresa occorre non solo verificare il bilancio d’esercizio, ma, in presenza di un gruppo societario [8], è necessario anche procedere alla redazione del bilancio consolidato, che segnala quella che Pippo Portale [9] chiama la “sonnette d’alarme”, rappresentata dall’equilibrio economico-finanziario dell’impresa e dalla prospettiva della continuazione dell’attività.


P. BALZARINI, voce Bilancio consolidato, in Dig. disc. priv., sez. comm., II, Torino, 1987, p. 225; M. CARATOZZOLO, Il bilancio consolidato di gruppo, Milano, 1996; G.E. COLOMBO-G. OLIVIERI, Il bilancio consolidato, in Trattato Colombo-Por­tale, 7*, Torino, 1994, p. 577 ss.; L. DE ANGELIS, Il bilancio consolidato, in Elementi di diritto contabile, Torino, 2019, p. 217 ss.; F. DI SABATO, Il bilancio consolidato nel diritto comune, in F. DI SABATO (a cura di), I bilanci consolidati, Milano, 1994, p. 45; S. FORTUNATO, La funzione del bilancio consolidato nella tutela degli interessi correlati al gruppo, in Riv. dir. comm., 1993, I, p. 66; G. GARESIO, Art. 2423, in O. CAGNASSO-L. DE ANGELIS-G. RACUGNO, Commentario Schlesinger-Busnelli, Milano, 2018, p, 49 ss.; T. ONESTI-M. ROMANO-M. TALIENTO, Il bilancio di esercizio nelle imprese, Torino, 2016, p. 493 ss.; L. QUATTROCCHIO, Il bilancio consolidato, in Trattato Bessone, Torino, 2001; G. RACUGNO, Il bilancio consolidato, in A. MAMBRIANI-G. RACUGNO, Bilancio e libri sociali, Gruppi di società, Milano, 2019, p. 201 ss.; ID., Bilancio consolidato e bilancio d’esercizio di società non quotate. Rapporti ed effetti, in Giur. comm., 2016, I, p. 122 ss.; R. RORDORF, La tutela dei soci e dei terzi di fronte ai vizi di contenuto del bilancio consolidato, in Giur. comm., 1996, I, p. 445; C. SOTTORIVA, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Milano, 2014, p. 203; M.S. SPOLIDORO, Conseguenze giuridiche della falsità o irregolarità del bilancio consolidato, in Resp. civ. prev., 1993, p. 201; G. STRAMPELLI, Il bilancio consolidato, in Trattato Rescigno, 16***, Torino, 2011, 657; C. TEODORI, Il bilancio consolidato, Milano, 2012.


NOTE