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La composizione assistita della crisi e le misure di protezione ‘anticipate´ nel codice della crisi e dell´insolvenza
Antonio Caratta, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università Roma Tre
ll lavoro analizza le novità della disciplina sulla composizione assistita della crisi e sulle misure di protezione ad essa connesse prevista dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. In particolare, il lavoro si sofferma sui profili problematici relativi all’ambito applicativo e alla legittimazione ad avviare la procedura di composizione assistita e sulla lacunosa disciplina processuale prevista per la pronuncia delle misure di protezione “anticipate”.
The paper analyzes the new rules on the assisted crisis management procedure and on the so-called protective measures, introduced by Code of crisis and insolvency. In particular, it focuses on the problematic profiles relating to the field of application and the legal standing of the assisted crisis management procedure and on the incomplete procedural rules prescribed for granting of “early” protective measures.
Keywords: Insolvency Code – assisted crisis management procedure – protective measures
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Sommario:
1. Premessa - 2. La legittimazione per l'avvio della procedura di composizione assistita della crisi - 3. Tempestività dell’iniziativa e misure premiali - 4. Ambito di applicazione - 5. L’istanza per la concessione delle misure di protezione 'anticipate' - 6. Il contenuto delle misure protettive - 7. Il procedimento per la concessione delle misure protettive, anche alla luce dello Schema di D.Lgs. correttivo - 8. Effetti e impugnazione del provvedimento sulle misure protettive - 9. La revoca delle misure protettive - 10. Gli esiti della procedura di composizione assistita - 11. L'esito negativo della procedura di composizione assistita con segnalazione al P.M. - NOTE
1. Premessa
La procedura di composizione assistita della crisi costituisce, insieme a quella di allerta, un’assoluta novità del c.c.i. Attraverso le due procedure il legislatore si prefigge l’obiettivo, da un lato, di far emergere in maniera anticipata la crisi dell’impresa e, dall’altro lato, prevenire il manifestarsi della vera e propria insolvenza. La composizione assistita, infatti, a differenza della procedura di allerta, ma in qualche modo in continuità con questa, mira ad ottenere una soluzione concordata e stragiudiziale della crisi, in accordo con i creditori e favorita dall’intervento dell’organismo di composizione della crisi (OCRI). Ed in effetti, nella Relazione illustrativa del Codice si legge che, mentre la procedura di allerta «è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, ricercando, con l’ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i [continua ..]
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2. La legittimazione per l'avvio della procedura di composizione assistita della crisi
Anzitutto, il 2° comma dell’art. 12 prevede, in termini generali, che il debitore possa, «all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione», accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, «che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI». L’iniziativa per la composizione assistita della crisi, dunque, ben potrebbe prevenire o prescindere del tutto dalla stessa procedura di allerta. Non è detto, cioè, che all’avvio della composizione assistita si arrivi per effetto del funzionamento degli strumenti di allerta, ed anzi si può ipotizzare che il debitore si attivi proprio per evitare che lo facciano i soggetti ai quali sono riservati gli strumenti di allerta. A conferma di ciò sopravviene il 1° comma dell’art. 19, in base al quale la procedura di composizione assistita viene avviata «su istanza del debitore, [continua ..]
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3. Tempestività dell’iniziativa e misure premiali
L’iniziativa per la composizione assistita della crisi, se tempestivamente avviata, consente al debitore di conseguire le misure premiali (benefici patrimoniali, ma anche di responsabilità personale e penale del debitore) previste dall’art. 25 [8]. Stabilisce, infatti, il 1° comma dell’art. 24 che l’iniziativa del debitore non è tempestiva se l’istanza per la composizione tempestiva della crisi venga avanzata oltre il termine di 3 mesi dal momento in cui si sono verificati determinati eventi sintomatici della gravità della crisi e specificatamente indicati dallo stesso art. 24: a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni pari ad oltre la metà del totale mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell’ultimo bilancio [continua ..]
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4. Ambito di applicazione
Qualche incertezza emerge a proposito della definizione dell’ambito applicativo della procedura di composizione assistita della crisi. L’art. 19 non offre alcuna indicazione in proposito, mentre l’art. 4, lett. a), della legge delega n. 155/2017 imponeva di individuare i casi in cui la procedura in questione non trovasse applicazione, prevedendo, in particolare, che essa non dovesse trovare applicazione per le società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e per le grandi imprese come definite dalla normativa UE. Né una qualche utilità può ricavarsi dall’art. 12, 4° e 5° comma, D.Lgs. n. 14/2019, i quali stabiliscono i casi nei quali non si applicano gli strumenti di allerta (grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione, società con azioni quotate in mercati regolamentati, banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, società di intermediazione [continua ..]
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5. L’istanza per la concessione delle misure di protezione 'anticipate'
Successivamente alla sua audizione da parte del Collegio degli esperti, il debitore che abbia avanzato domanda per la composizione concordata della crisi può anche richiedere l’adozione delle misure di protezione «necessarie per condurre a termine le trattative in corso». (art. 20, 1° comma). Chiara è la limitazione della previsione legislativa a consentire la richiesta di misure protettive solo al debitore che abbia avanzato istanza per la composizione assistita della crisi. E dunque, laddove sia iniziata la procedura di allerta, senza che sia stata avanzata domanda di composizione assistita, sembra doversi escludere la possibilità di richiedere l’adozione delle misure protettive. Ciò sembra essere in linea con la Direttiva UE sull’insolvenza 2019/1023, il cui art. 6, par. 1, impone agli Stati membri di provvedere «affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al [continua ..]
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6. Il contenuto delle misure protettive
Per comprendere, poi, quale sia il possibile contenuto di queste misure protettive, mi pare che si debba inevitabilmente far capo a quanto prevede l’art. 54, 2° comma, a proposito delle misure protettive adottabili nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione [14]. A questa conclusione conduce, in effetti, lo stesso 4° comma dell’art. 54, che richiama proprio «le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso … richiesti ai sensi dell’art. 20 dal debitore che ha presentato l’istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall’OCRI», prevedendo che in questo caso la domanda delle misure protettive, su istanza del debitore, «p(ossa) essere pubblicata nel registro delle imprese». Ciò, [continua ..]
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7. Il procedimento per la concessione delle misure protettive, anche alla luce dello Schema di D.Lgs. correttivo
Aggiunge l’art. 20, al 2° comma, che il procedimento per la concessione delle misure protettive è regolato dagli artt. 54 e 55 «in quanto compatibili» e che il Tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il Presidente del Collegio degli esperti. Si tratta di comprendere, quindi, che cosa della disciplina di cui agli artt. 53 e 54 sia compatibile con la procedura di cui all’art. 20. Una prima questione attiene alla compatibilità, con la procedura dell’art. 20, del 5° comma dell’art. 54, il quale prevede – per le misure protettive ordinarie – che il Presidente del Tribunale o il Presidente della sezione, cui è assegnata la trattazione della procedura, fissa l’udienza entro un termine non superiore a 30 giorni dal deposito della domanda oppure entro un termine non superiore a 45 giorni con provvedimento motivato e, all’esito dell’udienza, provvede, [continua ..]
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8. Effetti e impugnazione del provvedimento sulle misure protettive
Stante la natura degli effetti prodotti dalle misure protettive, sembra elemento essenziale per il loro prodursi la pubblicità del provvedimento che le dispone, mediante l’iscrizione nel registro delle imprese. È questo, infatti, il solo strumento idoneo a mettere a conoscenza i terzi del sopravvenire delle misure in questione e, conseguentemente, per consentire loro di far valere in sede di impugnazione le ragioni di opposizione al permanere delle stesse. Provenendo dal Collegio della sezione specializzata, il provvedimento sarà reclamabile davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 124, come espressamente previsto dall’art. 155, 3° comma. E lo sarà sia nel caso che abbia accolto l’istanza del debitore, sia nel caso opposto. La legittimazione a proporre il reclamo va riconosciuta, ai sensi dello stesso art. 124, in ragione della soccombenza, e dunque, a qualsiasi interessato, ove il provvedimento sia di [continua ..]
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9. La revoca delle misure protettive
In piena aderenza al dettato dell’art. 4, 1° comma, lett. g), della legge delega n. 155/2017, le misure protettive, una volta concesse, possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, dalla stessa sezione specializzata, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il Collegio degli esperti segnala che non è possibile addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significative progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi (art. 20, 5° comma). Quanto al procedimento da seguire per la revoca, sembra inevitabile far capo alla disciplina di cui al 4° comma dell’art. 55, dove si prevede il procedimento per la revoca sia delle misure protettive ordinarie sia di quelle connesse alla composizione assistita della crisi. Ne deriva che la sezione specializzata, sentite le parti e omessa ogni formalità al contraddittorio, procederà nel modo che [continua ..]
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10. Gli esiti della procedura di composizione assistita
Se all’esito della procedura il debitore è riuscito a raggiungere l’accordo con i creditori circa la composizione della crisi in atto, tale accordo – secondo quel che prevede l’art. 19, 4° comma – dovrà essere redatto per iscritto ed essere depositato presso l’OCRI competente. La sua efficacia non si estende ai creditori che non vi abbiano partecipato (ai quali non è neanche ostensibile), anche se esso produce le stesse conseguenze degli atti esecutivi del piano attestato di risanamento, di cui all’art. 56, e, se vi è la richiesta del debitore e il consenso dei creditori interessati, può essere iscritto nel registro delle imprese. L’assimilazione di effetti al piano attestato di risanamento rileva, evidentemente, agli effetti dell’esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Ai sensi dell’art. 166, 3° comma, lett. [continua ..]
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11. L'esito negativo della procedura di composizione assistita con segnalazione al P.M.
L’esito negativo della procedura di composizione assistita può anche portare alla segnalazione al P.M. da parte dello stesso Collegio di esperti. Lo chiarisce l’art. 22, 1° comma, prevedendo che, laddove all’esito delle trattative il debitore non deposita domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza nel termine di 30 giorni e il Collegio, rilevando tale comportamento omissivo, dovesse ritenere che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, lo segnala con relazione motivata al referente dell’OCRI, che, a sua volta, provvede a darne notizia al P.M. presso il Tribunale competente ai sensi dell’art. 27. Alla medesima segnalazione portano anche altri comportamenti tenuti dal debitore nel corso della procedura di allerta. Ed infatti, il 1° comma dell’art. 22 richiama anche – sempre ai fini della segnalazione al P.M. – [continua ..]
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