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Estratti conto bancari, onere della prova e accertamento del passivo

Francesco Fradeani. Ricercatore di Diritto processuale civile nell’Università di Macerata

La nota di commento all’ordinanza Cass. n. 22208/2018 affronta il tema, estremamente vivo e dibattuto in dottrina come in giurisprudenza, concernente l’interpretazione dell’art. 2697 c.c. In questo contesto, la Suprema Corte si occupa di applicare l’onere della prova nello specifico ambito del procedimento di accertamento del passivo fallimentare, rimasto pressoché immutato, anche a seguito della recentissima riforma relativa al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, apportata con il D.Lgs. n. 14/2019. Segnatamente, l’attenzione si sofferma sul valore probatorio degli estratti conto nel regime di rendicontazione compiuto dalle banche durante la propria attività di esercizio del credito, stante l’inutilizzabilità dell’art. 1832 c.c. nei confronti della curatela fallimentare. In proposito, trattandosi di documenti unilaterali, la Cassazione utilizza, tra l’altro, il controverso istituto della prova atipica per ritenere accertato il diritto vantato dal creditore proponente la domanda d’insinuazione al passivo fallimentare. Per contro, fermo restando la corretta distribuzione del carico probatorio tra le parti, anche in ragione del c.d. principio di vicinanza della prova, l’au­tore valorizza la mancanza di specifica contestazione del quantum da parte del curatore fallimentare per raggiungere il medesimo risultato, al contempo criticando un eccesso di superficialità della motivazione nell’utilizzo della nozione di prova atipica.

This paper deals with the art. 2697 of the Italian Civil Code and its practical application in bankruptcy cases. The Italian Supreme Court, with the order n. 22208/18, ruled the burden of proof in the procedure for assessing bankruptcy liabilities. In this respect, a new code addressing Companies crisis and insolvency has recently entered into legal force, with Legislative Act n. 14/2019 which, however, did not change the previous legislation. This paper focuses on the probative value of the account statements used by the banks during their credit recovery activity, given the fact that the art. 1832 c.c. against the bankruptcy cannot be utilised since in this situation the banks are a third party. In this regard, as these are unilateral documents, the Italian Supreme Court uses, among other things, the controversial institute of atypical evidence to consider as ascertained the claim proposed by the creditor for the bankruptcy liabilities. Without prejudice to the correct distribution of the evidentiary burden between the parties, also due to the proximity of the proof principle, the author values the lack of specific contestation by the bankruptcy receiver to achieve the same result instead, at the same time criticizing an excess of superficiality in motivation about the use of the atypical proof doctrine.

Keywords: bankruptcy law – procedure for assessing bankruptcy liabilities – burden of proof – bank account statements – unilateral documents – atypical evidence – claim proposed by the creditor for the bankruptcy liabilities – proximity of the proof principle – principle of non-specific contestation

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. I, 12 SETTEMBRE 2018, N. 22208 Pres. DE CHIARA, Rel. PAZZI Fallimento – Accertamento del passivo – Ammissione al passivo – Conto corrente bancario – Insinuazione del credito – Saldo negativo – Onere della prova – Deposito degli estratti conto – Onere di specifica contestazione da parte del curatore – Rilievo d’ufficio – Ambito. (Artt. 93 e 96 L. Fall.; artt. 1832 e 2697 c.c.; art. 115, 116 e 263 c.p.c.) In tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali; il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Introduzione - 2. L’ordinanza della Suprema Corte - 3. Il “sistema” dell’onere della prova: nel diritto vivente - 4. (Segue): nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare - NOTE


1. Introduzione
Il tema della distribuzione del carico probatorio tra le parti, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c. riveste, da sempre, una centrale importanza nell’ambito della teoria generale del processo [1]. Quando si parla di onere della prova, non è possibile ignorare istituti collegati, dal punto di vista funzionale, quali, rispettivamente, l’onere di allegazione [2] e di contestazione [3]. Sebbene si tratti di argomenti ormai ampiamente delineati e diffusamente trattati nel più ampio quadro del sistema generale di tutela dei diritti, nel nostro ordinamento, ma non solo [4], l’attenzione dell’interprete ed ancor prima degli operatori del diritto, è sempre fortissima, poiché il discorso sistematico si complica, anche grandemente, in particolare quando è necessario farne applicazione in ragione dei singoli casi concreti. Infatti, una volta definito il concetto ed individuato [continua ..]

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2. L’ordinanza della Suprema Corte
Nel caso di specie una banca proponeva, presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, domanda d’insinuazione di un proprio credito nel fallimento di una società per azioni, come risultante dal saldo debitore di un conto corrente, unitamente ad alcuni rapporti di anticipazione bancaria. Il giudice delegato, al termine della fase sommaria, negava l’ammissione per carenza di prova documentale, decisione confermata dal collegio anche in sede di opposizione ex artt. 98 e 99 L. Fall.: i soli estratti conto, infatti, non sarebbero opponibili alla curatela, così come i conti non sarebbero in grado di provare l’effettiva erogazione degli importi in favore del correntista. L’istituto di credito proponeva ricorso in cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, due dei quali riguardavano l’eccepita violazione degli artt. 1832, 1857, 2697, 2710 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. Segnatamente, il ricorrente sottolineava, tra [continua ..]

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3. Il “sistema” dell’onere della prova: nel diritto vivente
Qualunque valutazione sulla portata applicativa dell’art. 2697 c.c. non può prescindere dall’analisi ed interpretazione combinata di istituti fondamentali e fortemente legati tra loro, quali l’onere di allegazione e la contestazione e prova del fatto costitutivo [16]. In questa sede, ci limiteremo ad indicare alcuni punti fermi di carattere generalissimo, però utili ai fini dell’analisi critica dell’ordinanza pronunciata dalla sezione prima della cassazione contenuta nel prossimo paragrafo. Anzitutto, dal punto di vista terminologico, allegare un fatto nel processo significa argomentarlo, sostenerne esplicitamente l’esistenza e, dunque, introdurlo nel giudizio per renderne edotto, in primo luogo, il giudice [17]. Come noto, tale compito nel processo civile spetta, di regola, esclusivamente alla parte che propone una domanda nel giudizio [18]. A questo punto, l’altra parte che, dal punto di vista tecnico, [continua ..]

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4. (Segue): nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare
Le considerazioni generali che precedono ci inducono a ritenere condivisibile, ma solo in parte, la motivazione che supporta la decisione resa in epigrafe dalla Suprema Corte. Segnatamente, sebbene la conclusione appaia pienamente condivisibile, non altrettanto può dirsi per il percorso argomentativo che la sorregge. È corretto valorizzare, con la costante giurisprudenza di legittimità, il ruolo di terzietà del curatore per ritenere, quindi, non applicabile alla fattispecie in parola l’art. 1832 c.c. [35]. Il discorso, si muove tutto sul piano dell’onere della prova, appunto perché non può ritenersi “consolidato” tra le parti il contenuto degli estratti conto, come approvati tacitamente, in sede stragiudiziale, dall’imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, stante l’estraneità del curatore rispetto alla loro formazione e periodica comunicazione all’allora correntista. Fatta [continua ..]

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NOTE

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