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Delega 'incongruente' col sistema di gestione informata e responsabilità degli amministratori deleganti nel fallimento di una s.r.l.
Giovanni Mollo, Dottore di ricerca in Diritto Comune Patrimoniale
L’azione di responsabilità promossa dal curatore di un fallimento contro gli amministratori della società fallita evidenzia gli effetti distorsivi prodotti da una delega “incongruente” col sistema di gestione informata. La delega di proprie funzioni da parte del CdA deve essere tale da non alterare poteri, doveri e responsabilità, attribuiti dal legislatore alle diverse figure di amministratori, che definiscono il sistema di gestione informata. La delega, così come formulata nel caso concreto, ha impedito agli amministratori non delegati l’esercizio del proprio ruolo sottraendoli, così, alle proprie responsabilità.
The liability action brought by the insolvency administrator against the board of directors of the bankrupt company highlighted the distorted effects produced by an attribution of powers "incoherent" with the informed management system. The delegation of functions by the board shall be such as not to alter powers, duties and responsibilities – assigned by the law to the several kind of directors – that define the informed management system. The delegation, as drafted in this particular case, hampered the non-executive directors from pursuing their role, thus letting them evade from their responsibilities.
Keywords: bankruptcy – derivative action – informed management system – incoherent attribution of powers
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Sommario:
1. Premessa - 2. Il caso in esame - 3. La motivazione del Tribunale - 4. La relazione tra ruolo e responsabilità degli amministratori - 5. L’obbligo di informarsi e i “segnali di allarme” - 6. La diligenza degli amministratori - 7. La responsabilità degli amministratori deleganti - 8. Brevi riflessioni - NOTE
1. Premessa La sentenza in esame offre l’occasione per esaminare la questione della c.d. “delega in bianco”, cioè della coerenza, nel caso concreto, della delega rispetto all’assetto di poteri, doveri e responsabilità che gravano sugli amministratori. Essa tocca il delicato tema dell’individuazione dei presupposti in presenza dei quali il potere attribuito agli amministratori deleganti – ai sensi dell’art. 2381, 6° comma, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 2392 c.c. [1] – di chiedere informazioni agli organi delegati assume i tratti della doverosità e, pertanto, la sua violazione genera responsabilità per gli stessi amministratori non esecutivi.
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2. Il caso in esame In breve, con l’azione di responsabilità ex art. 146 L. Fall., la curatela di un fallimento imputa agli amministratori e ai sindaci di una società a responsabilità limitata [2] di aver determinato il dissesto dell’ente e chiede che a questi ultimi venga addebitata la prosecuzione indebita dell’attività sociale posta in essere in danno dei creditori sociali con patrimonio netto negativo [3]. L’attore chiede, ancora, che venga addebitata ai convenuti la cessione di una rilevante partecipazione detenuta dalla società poi fallita in un’altra s.r.l. [4]. Nei confronti dei sindaci l’attore rileva l’omissione di qualsiasi verifica [5] e chiede, quindi, la condanna dei convenuti in solido al pagamento dei danni causati alla società [6]. Gli spunti per le riflessioni descritte in premessa sono offerti, nell’ambito della sentenza in esame, dalle argomentazioni [continua ..]
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3. La motivazione del Tribunale Il Tribunale di Milano valuta gli amministratori non delegati privi di ogni responsabilità in relazione ad un’operazione qualificata, con riferimento all’addebito mosso all’amministratore delegato, quale “violazione del generale dovere di conservazione del patrimonio sociale, risolvendosi nell’attribuzione di un bene sociale a terzi senza alcuna ragionevole aspettativa di pagamento del corrispettivo”. a) La “delega in bianco” Il Tribunale sostiene che “la mera condotta di conferimento della delega” all’amministratore X da parte dei due restanti componenti del consiglio di amministrazione, con la sola specificazione dell’ammontare del corrispettivo della cessione, non può essere considerata di per sé come condotta negligente “non costituendo in senso proprio una delega ‘in bianco’, dato il vincolo rappresentato dall’ammontare del [continua ..]
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4. La relazione tra ruolo e responsabilità degli amministratori Il Tribunale è stato, quindi, chiamato a valutare la correttezza del comportamento e le eventuali responsabilità degli amministratori non esecutivi rispetto a quanto prescritto negli artt. 2381 e 2392 c.c. L’art. 2392, 1° comma, secondo periodo, c.c., stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società [8] dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto [9], a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. Quindi, l’amministratore che sia estraneo al comitato esecutivo o che non sia investito di particolari funzioni si considera esonerato dalla responsabilità che deriva dagli atti o dalle omissioni imputabili ai componenti del comitato esecutivo o ai singoli amministratori cui le stesse funzioni siano in concreto attribuite [10]. Tale regola [continua ..]
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5. L’obbligo di informarsi e i “segnali di allarme” La definizione dei ruoli degli amministratori deleganti e delegati voluta dal legislatore, il cui impatto è consequenziale nell’attribuzione delle relative responsabilità, si arricchisce con l’ulteriore obbligo di agire informato a cui, come già accennato, l’art. 2392 c.c. deve ritenersi implicitamente rinvia. L’art. 2381, 6° comma, c.c., infatti, impone agli amministratori tale obbligo. Strumentale al suo assolvimento è il potere riconosciuto a ciascun amministratore di chiedere agli organi delegati che, in consiglio, siano fornite informazioni relative alla gestione della società. L’art. 2381, 6° comma, c.c., letteralmente, non pone limiti al dovere di agire informato. Così come nella sentenza in esame, il problema è definire tali limiti. Secondo alcuni, ogni amministratore può fare affidamento sulle notizie ricevute dai delegati ma deve attivarsi, informandosi, quando le circostanze lo [continua ..]
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6. La diligenza degli amministratori Il richiamo alla diligenza degli amministratori implica, necessariamente, l’impossibilità di una oggettiva significatività dei segnali d’allarme – così definiti dalla stessa Suprema Corte – potendo al contrario questi ultimi, come già sostenuto in dottrina [21], assumere rilevanza in termini di responsabilità per gli amministratori solo alla luce dei parametri nei quali oggi si articola la diligenza professionale agli stessi richiesta e che relativizza il comportamento dei singoli amministratori. Il rapportare la diligenza alla “natura dell’incarico” richiede il dimensionamento della responsabilità dell’amministratore, più che alla natura dell’attività esercitata dalla società [22], alla posizione assunta dallo stesso nell’ambito dell’organo collegiale, e “cioè, a seconda che sia amministratore con funzione di presidente, con [continua ..]
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7. La responsabilità degli amministratori deleganti L’art. 2392 c.c., richiamando l’art. 2381 c.c. – che definisce i rapporti che devono intercorrere tra consiglio di amministrazione e organi delegati –, manifesta, inequivocabilmente, l’intenzione del legislatore di ricondurre le responsabilità degli amministratori alla violazione degli specifici doveri che agli stessi fanno capo in ragione del ruolo ricoperto [30]. La disciplina in esame si fonda, chiaramente, sulla diversificazione e chiara individuazione dei doveri e delle responsabilità gravanti sulle diverse componenti dell’organo amministrativo [31]. La responsabilità degli amministratori, conseguentemente, nonostante abbia natura solidale costituisce “responsabilità per fatto proprio, fondata sulla colpa e non responsabilità oggettiva, né per fatto altrui” [32]. La colpa consiste “o nell’inadeguata conoscenza del fatto altrui, o nel non essersi il soggetto con [continua ..]
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8. Brevi riflessioni Il problema della “delega in bianco” è noto alla dottrina, ed attiene alla definizione, da parte del CdA, di modalità e limiti della delega tali da consentire di rendere attuali i doveri che gravano in capo agli organi deleganti [40]. Già prima della riforma delle società di capitali, infatti, la dottrina sollevava la questione se non fosse configurabile una responsabilità per violazione del dovere di impedire la realizzazione di fatti dannosi, “almeno in certi casi, anche nel rilasciare deleghe troppo ampie ed incondizionate: non accompagnate, ad esempio, dall’impegno del delegato di non fare uso, ove non vi siano ragioni d’urgenza della delega per operazioni di particolare rischio o delicatezza senza preventiva informazione del consiglio” [41]. Il problema della “preventiva informazione” risulta attuale, come dimostra la sentenza in commento, nel sistema vigente dove il dovere di informare a [continua ..]
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