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L'incerta delimitazione della portata applicativa delle esenzioni da revocatoria previste dall'art. 67, 3° comma, l. fall.
Simone Francesco Marzo, Avvocato in Lecce e Roma
Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione interviene sul tema, già oggetto di un articolato dibattito dottrinale, dell’ambito operativo delle esenzioni da revocatoria previste dall’art. 67, 3° comma, L. Fall., con particolare riguardo all’ipotesi di un atto esecutivo di un accordo di ristrutturazione omologato ex art. 182-bis, L. Fall. La Corte assume sul punto una posizione restrittiva, limitando la portata dell’esenzione alla sola revocatoria fallimentare ed escludendo per contro che gli atti indicati dal menzionato terzo comma possano ritenersi esentati anche dalla revocatoria ordinaria esercitata ai sensi dell’art. 66 L. Fall. e dalle azioni di inefficacia di cui agli artt. 64 e 65 L. Fall. Tale posizione, più che sugli opinabili argomenti di carattere testuale addotti dalla Corte, sembra trovare fondamento su considerazioni di carattere più generale, collegate alle avvertite necessità di contenere gli effetti del drastico depotenziamento dello strumento revocatorio (conseguente proprio alla novella del 2005, con cui fu introdotto l’attuale terzo comma dell’art. 67 L. Fall.) e di evitare che le ipotesi di esenzione dalla revocatoria collegate all’attuazione di strumenti di regolazione concordata della crisi possano prestarsi ad abusi ai danni dei creditori (o di parte di essi). L’ordinanza offre infine lo spunto per alcune riflessioni sulla corrispondente previsione del nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 166, 3° comma), che proprio con riguardo alla questione in esame presenta alcune rilevanti novità.
With the order in question, the Supreme Court of Cassation intervenes on the subject of the operational scope of the exemptions from revocatory action provided for in art. 67, paragraph 3 of the Italian bankruptcy code, a theme that is already object of a complex doctrinal debate, specifically on the hypothesis of an executive deed containing an approved restructuring agreement pursuant to art. 182-bis of the bankruptcy code (b.c.). The Court assumes a restrictive position on the point, limiting the scope of the exemption only to bankruptcy revocatory action and, on the other hand, excluding that the acts indicated in the aforementioned third paragraph can be considered also exempted from the ordinary revocatory action exercised pursuant to art. 66 of the b.c. and from the inefficacy actions provided for in articles 64 and 65 b.c. This position, more than on the questionable textual arguments put forward by the Court, seems to be based on considerations of more general nature, linked to the perceived need to contain the effects of the drastic disempowerment of the revocatory institute (consequent to the 2005 novella, with which the current third paragraph of article 67 b.c. was introduced) and to prevent that the hypotheses of exemption from revocatory actions connected to the implementation of instruments of agreed regulation of the crisis may lend themselves to abuses against creditors (or part of them). Finally, the order provides the starting point for some reflections on the corresponding provision of the new Code of the crisis and insolvency (art. 166, paragraph 3), which presents some important news with regard to the issue raised.
Keywords: revocatory action – bankruptcy – ordinary – exemptions – restructuring agreement
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Commento
Sommario:
1. Premessa - 2. Il dibattito dottrinale sull’ambito applicativo delle esenzioni di cui all’art. 67, 3° comma, L. Fall. - 3. Il caso esaminato dalla Cassazione e le questioni controverse - 4. La portata applicativa dell’art. 67, 3° comma, L. Fall. secondo la Cassazione - 5. (Segue): e le perplessità suscitate dalle argomentazioni addotte - 6. L’astratta compatibilità tra l’attestazione dell’accordo ed i presupposti soggettivi richiesti per la revocatoria ordinaria - 7. Le residue incertezze sulla portata applicativa dell’art. 67, 3° comma, L. Fall. e delle corrispondenti previsioni del Codice della crisi e dell’insolvenza - NOTE
1. Premessa Con l’ordinanza che ci si accinge a commentare la Corte di Cassazione interviene per la prima volta in merito ad uno dei principali dubbi interpretativi emersi in ordine ad una disposizione inserita nel tessuto della legge fallimentare con la “miniriforma” del 2005 [1], rimasta invariata all’esito della riforma organica del 2006/2007, ed infine confluita con minime (ma, come meglio si vedrà di seguito, non irrilevanti) variazioni nel corpo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; si tratta dell’attuale 3° comma dell’art. 67 L. Fall. [2], con cui il legislatore del 2005 introdusse ex novo un lungo catalogo di atti esonerati dall’azione revocatoria. L’introduzione di detta norma ha rappresentato senza dubbio la più rilevante modifica al sistema revocatorio proprio della disciplina dell’insolvenza fin dall’emanazione [continua ..]
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2. Il dibattito dottrinale sull’ambito applicativo delle esenzioni di cui all’art. 67, 3° comma, L. Fall. Fin dai primi commenti alla novella del 2005 il tema dell’esatta individuazione della portata applicativa dell’art 67, 3° comma, L. Fall. è stato al centro degli sforzi interpretativi della dottrina, con risultati assai disomogenei. Da un lato, la collocazione della norma nel corpo dell’art. 67 L. Fall. ha indotto alcuni autori a ritenere che le esenzioni ivi previste siano state concepite come eccezioni rispetto alla sola revocatoria fallimentare prevista dal medesimo articolo [6]; anzi, secondo una lettura ancor più restrittiva, le esenzioni da revocatoria non potrebbero in nessun caso riguardare gli atti “anomali” di cui al 1° comma dell’art. 67, L. Fall., proteggendo soltanto gli atti “normali” di cui al 2° comma del medesimo articolo [7]. Per altri, la genericità del riferimento all’“azione revocatoria”, senza ulteriori specificazioni, farebbe sì che alla norma [continua ..]
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3. Il caso esaminato dalla Cassazione e le questioni controverse L’ordinanza in commento [17] si colloca nel frastagliato panorama dottrinale appena tratteggiato ed esamina, nell’ambito del più ampio problema riguardante la portata applicativa dell’art. 67, 3° comma, L. Fall., il tema della eventuale operatività dell’esenzione prevista per gli atti di cui alla lett. e) del menzionato articolo con riferimento all’azione revocatoria ordinaria esercitata in sede concorsuale ai sensi dell’art. 66 L. Fall. Prima di esaminare il contenuto della pronuncia è però opportuno descrivere sinteticamente la fattispecie concreta dalla quale la stessa è scaturita. Dando esecuzione ad un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis L. Fall., una società concedeva garanzia in favore di un proprio creditore chirografario per debiti preesistenti; dichiarata l’insolvenza ed intervenuta l’amministrazione straordinaria a [continua ..]
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4. La portata applicativa dell’art. 67, 3° comma, L. Fall. secondo la Cassazione Come visto, il Tribunale di Milano aveva mostrato di condividere l’orientamento dottrinale secondo cui l’esenzione da revocatoria sancita dall’art. 67, 3° comma, L. Fall. dovrebbe riguardare, oltre certamente alle fattispecie revocatorie di cui ai primi due commi del medesimo articolo, anche l’azione revocatoria ordinaria esercitata dagli organi della procedura ai sensi del precedente art. 66 L. Fall., e tanto “per ragioni di corretta interpretazione (sistematica) della norma esonerativa”. La Cassazione si discosta tuttavia da tale orientamento, affermando che l’esenzione in oggetto riguarderebbe soltanto le azioni revocatorie di cui all’art. 67 L. Fall. e ritenendo conseguentemente che l’eccezione revocatoria proposta dagli organi della procedura nel caso di specie non potesse essere respinta senza una verifica in concreto circa la sussistenza dei presupposti di revocabilità di cui all’art. [continua ..]
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5. (Segue): e le perplessità suscitate dalle argomentazioni addotte Come si è visto, la questione relativa all’ambito di operatività dell’art. 67, 3° comma, L. Fall. non era di banale soluzione e, d’altro canto, il principio sancito nell’ordinanza in commento si pone in linea con le conclusioni cui era già pervenuta parte della dottrina. Le motivazioni esposte dalla Corte a sostegno della propria decisione, però, destano alcune perplessità, che è opportuno mettere in luce. In ordine agli argomenti di carattere letterale, si è già visto come gli stessi non sembrino decisivi nell’orientare la decisione nell’uno o nell’altro senso [21]. Innanzitutto, è quanto meno dubbio che la formulazione letterale dell’art. 66 L. Fall. sia davvero in grado di dimostrare la limitazione dell’ambito applicativo delle esenzioni di cui al 3° comma del successivo art. 67 L. Fall. È vero infatti che l’art. 66 L. Fall. [continua ..]
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6. L’astratta compatibilità tra l’attestazione dell’accordo ed i presupposti soggettivi richiesti per la revocatoria ordinaria Si è detto in precedenza come, nella vicenda processuale da cui è poi scaturita l’ordinanza in commento, il Giudice dell’opposizione allo stato passivo avesse rigettato l’eccezione revocatoria sollevata dalla procedura sulla base di un altro concorrente motivo, connesso alla funzione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis L. Fall. ed all’esistenza dell’attestazione circa l’attuabilità dello stesso. Il Tribunale aveva infatti escluso finanche l’astratta possibilità di ipotizzare la sussistenza dei presupposti soggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria in relazione ad un atto pacificamente qualificato come esecutivo di un accordo di ristrutturazione omologato, cioè di uno strumento negoziale già valutato come idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. La Corte ha preliminarmente chiarito che, trattandosi di un [continua ..]
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7. Le residue incertezze sulla portata applicativa dell’art. 67, 3° comma, L. Fall. e delle corrispondenti previsioni del Codice della crisi e dell’insolvenza Sia pure sulla base di motivazioni non del tutto convincenti, con l’ordinanza in commento la Cassazione ha sciolto il nodo riguardante l’operatività delle esenzioni previste dall’art. 67, 3° comma, L. Fall. con riguardo all’azione revocatoria ordinaria esercitata in sede concorsuale ai sensi dell’art. 66 L. Fall. Alla luce del decisum della Cassazione, si dovrebbe a fortiori escludere che le esenzioni di cui alla norma in esame possano riguardare l’azione revocatoria ordinaria esercitata dai creditori al di fuori di una simile procedura. Quanto alle azioni per la dichiarazione dell’inefficacia ai sensi degli artt. 64 e 65 L. Fall., dall’ordinanza in commento sembrerebbe trarre vigore l’opinione (in passato già avanzata in dottrina) secondo cui gli atti previsti dall’art. 67, 3° comma, L. Fall. non potrebbero ritenersi esentati dalle azioni di inefficacia ex artt. 64 e [continua ..]
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