Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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In tema di risoluzione del concordato preventivo


Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135
Massime precedenti Vedi: N. 19722 del 2015  

 

Cassazione Civile Sez. I -  Sentenza n. 11344 del 12/06/2020 
Presidente: DIDONE ANTONIO. Estensore: GUIDO MERCOLINO. Relatore: GUIDO
MERCOLINO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO 
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/01/2016

La risoluzione del concordato preventivo, a differenza della risoluzione o dell'annullamento del concordato fallimentare, non deve essere disposta con sentenza, ma con decreto, per effetto della clausola di compatibilità che accompagna il rinvio agli artt. 137 e 138, contenuto nell'art. 186, ultimo comma della l. fall., avuto riguardo alla differenza degli effetti dei due tipi di concordato che, nel caso di concordato preventivo, non determinano, diversamente da quanto accade a seguito del concordato fallimentare, automatica dichiarazione di fallimento sia perché il concordato preventivo non presuppone necessariamente lo stato di insolvenza del debitore, sia perché l'attuale disciplina della dichiarazione di fallimento non conosce più l'iniziativa officiosa. Ne consegue che non è nullo il provvedimento di risoluzione di concordato preventivo sottoscritto soltanto dal presidente del collegio, senza la firma del relatore, restando esclusa la sua necessità, ex art. 135 c.p.c., quando, come nella specie, il provvedimento nonostante la forma collegiale e la natura decisoria, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, debba essere emesso con decreto per espressa disposizione di legge.

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