Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità del curatore anche alla luce del codice della crisi e dell´insolvenza (di Edoardo De Chiara, Assegnista di ricerca nell’Università di Salerno)


Lo scritto prende spunto dalla incongruenza, ribadita con una recente sentenza della Corte di Cassazione, tra premessa teorica ed inquadramento giuridico derivato, sul discusso tema della natura della responsabilità del curatore fallimentare. Nel tentativo, dunque, di ipotizzare una diversa interpretazione delle norme rispetto a quella prospettata da parte della giurisprudenza, si argomentano le relative conclusioni contestualizzandole anche alla luce della disciplina che sarà introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

The liability of the receiver in bankruptcy

The present paper is focused on a recent court decision about the liability of the official receiver. The commentary attempts to analyze the debate on the topic and contextualize the relative conclusions considering the discipline that will be introduced by the Crisis and Insolvency Code.

Keywords: official receiver, liability.

Il curatore amministra il patrimonio del fallito e ne cura la liquidazione nell’interesse dei creditori, ma non può negarsi che il fallito conservi un interesse diretto ad una migliore amministrazione e liquidazione del patrimonio, con la conseguenza che, in ipotesi di violazione degli obblighi di diligenza gestoria, questi possa esercitare un’azione di responsabilità ex art. 2043 c.c. (Omissis). FATTI DI CAUSA Con due distinte citazioni, notificate rispettivamente il 20-4-06 (giudizio R.G. 16089/06) ed il 12-10-2006 (giudizio R.G. n. 3411/2006) la V. M. & F. srl convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Pistoia P. G. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni dallo stesso arrecati per avere agito con negligenza, quale commissario giudiziale e curatore fallimentare, nelle procedure concorsuali alle quali era stata soggetta la società; quest’ultima infatti, operante nel settore del commercio all’ingrosso di ori e preziosi, con decreto 25-2-1993 era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo; con sentenza 15-7-1993 dichiarata fallita; con decreto 2-6-1998 ammessa alla procedura di concordato fallimentare; con sentenza 15-4-1999 nuovamente dichiarata fallita (fallimento poi chiuso con provvedimento 2 1-10–2004 per integrale pagamento dei crediti ammessi al passivo). In particolare erano stati richiesti danni, nel primo giudizio (R.G. 16089/06): per mancata emissione di note di variazione per il recupero dell’IVA relativa a crediti risultati poi inesigibili; per aver lasciato cadere in prescrizione alcuni crediti; per non avere opposto in compensazione a creditori della società alcuni loro debiti (e comunque per non essersi attivato per la soddisfazione di detti crediti); per avere rinunciato agli effetti di un decreto ingiuntivo; nel secondo giudizio (R.G. n. 3411/2006): per avere lasciato cadere in prescrizione i crediti vantati dalla società nei confronti di D. D. M. e per non avere riassunto il giudizio risarcitorio nei confronti di P. L. (dipendenti infedeli, responsabili di furti a danno della società), facendo prescrivere i relativi crediti anche nei confronti dei Lloyd’s London, che avevano assicurato i rischi da furto. Si costituirono in entrambi i giudizi il G. e le Compagnie assicuratrici Reale Mutua SpA ed UnipolSai Assicurazioni SpA, quali garanti per la responsabilità professionale del convenuto, dallo stesso chiamate in causa. Con sentenza 623 del 5-7-2012, l’adito Tribunale, riunite la cause, in parziale accoglimento della domanda, condannò il G.: 1) al pagamento della somma di euro 33.325,94, oltre rivalutazioni ed interessi, per il mancato recupero di importi IVA ex art. 26 dpr 633/1972; 2) al pagamento della somma di euro 206.582,76, oltre rivalutazioni ed interessi, per l’omessa riassunzione della causa originariamente proposta dalla società contro P. L.; condannò, inoltre, la [continua..]
SOMMARIO:

1. Premesse generali - 2. L’azione di responsabilità per danni diretti alla massa ed esercitata dal nuovo curatore - 3. Le azioni di responsabilità esercitate dal debitore, dai singoli creditori o più in generale dai terzi - 4. Contestualizzazione delle conclusioni alla luce del CCII - 5. Le ricadute della ricostruzione teorica sul caso di specie - NOTE


1. Premesse generali

La responsabilità del curatore fallimentare risulta scomponibile, almeno secondo le comuni trattazioni dedicate al tema, seguendo una logica di ripartizione per contrapposizione. Tale chiave ricostruttiva teorica si fonda però su una inversione d’analisi, strutturando un ragionamento che parte dal mero profilo patrimoniale leso onde risalire alla individuazione della categoria di riferimento. Tradizionalmente, infatti, si afferma che: da un lato vi sono i danni arrecati in via diretta alla massa dei creditori; dall’altro, invece, si individuano i pregiudizi patiti dal singolo creditore, dal terzo o dallo stesso debitore fallito. Probabilmente questa netta contrapposizione tra natura contrattuale della responsabilità ex art. 38 L. Fall., e natura extracontrattuale dei restanti pregiudizi arrecabili dal curatore meriterebbe una rimeditazione parziale. In questo commento si è reputato preferibile, solo per ragioni di chiarezza espositiva, seguire questo ordine logico bipartito, dedicando attenzione dapprima alla disciplina di cui all’art. 38 L. Fall., che inquadra la responsabilità del curatore [1] per i danni derivanti da inadempimento ed arrecati in via diretta alla massa dei creditori, attraverso una enunciazione sintetica degli elementi fondanti tale responsabilità, rinviando quindi alla disciplina codicistica per tutto quello che non è espressamente previsto dalla disposizione della legge fallimentare; per poi passare all’esame delle più delicate questioni attinenti ai danni ulteriori producibili da condotte attive ed omissive del curatore e di regola ricondotti unitariamente, dalla giurisprudenza prevalente, alla responsabilità aquiliana da neminen laedere.


2. L’azione di responsabilità per danni diretti alla massa ed esercitata dal nuovo curatore

Secondo un certo fronte dottrinale, i problemi posti dall’art. 38 L. Fall. non sarebbero tanto da rinvenire in ciò che espressamente statuisce [2], ma nei “vuoti” testuali implicanti un intervento dell’interprete, attribuendosi quindi a tale “difetto” di formulazione la causa dell’ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo all’inquadramento di tale responsabilità nelle ordinarie categorie civilistiche. Per esigenze di coerenza ed organicità espositiva, pur non condividendo l’as­serzione di principio, cioè la presunta carenza qualificatoria della norma, si asseconda questa chiave di lettura, e quindi, prima di passare ai contrasti interpretativi più significativi, si procede preventivamente all’analisi di quanto espressamente disposto dall’art. 38 L. Fall., per poi procedere al completamento delle presunte “carenze” del dispositivo (rectius: alla esplicitazione del relativo contenuto). Il primo comma della norma fallimentare prescrive che il curatore deve adempiere i doveri del proprio ufficio, aventi fonte nella legge e nel piano di liquidazione approvato, con la diligenza [3] richiesta dalla natura dell’incarico. Si pone quindi il problema di individuare i confini del concetto di doveri imposti dalla legge [4], che non possono certamente ridursi a quelli previsti dalla disciplina fallimentare, ma devono estendersi anche a quelli, altrettanto specifici, disposti da altre fonti normative, ai quali vanno aggiunti, infine, i doveri generici di conservazione del patrimonio fallimentare e di corretta amministrazione della procedura [5]. A questi doveri di fonte legale si sommano poi quelli che, pur condividendo con i pregressi, almeno indirettamente, la relativa natura, derivano dalla approvazione del piano di liquidazione (ex art. 104-ter L. Fall.), atto con il quale vengono pianificate, in modo vincolante ed obbligatorio [6], le modalità ed i tempi di realizzazione del­l’attivo fallimentare. In caso di osservanza degli obblighi derivanti dal piano di liquidazione o di diretta fonte legale, le scelte di merito [7] compiute dal curatore non determinano responsabilità, salvo che non risultino del tutto irrazionali. Questo significa che se gli atti gestionali o di liquidazione compiuti non realizzano un risultato positivo, ove non posti in violazione degli obblighi di [continua ..]


3. Le azioni di responsabilità esercitate dal debitore, dai singoli creditori o più in generale dai terzi

Prima di scandagliare nello specifico la rilevante questione giuridica emersa dalla sentenza in commento, è necessario premettere una breve introduzione schematica delle differenti declinazioni di pregiudizio producibili dal curatore e non sussumibili nell’art. 38 L. Fall. Tripartendo l’approccio d’analisi [27], si è soliti individuare: a) il danno diretto al singolo creditore o al debitore ed indiretto alla massa attiva; b) il danno esclusivo al singolo creditore o al debitore o ad un terzo in genere; c) il danno diretto alla massa attiva ed indiretto al debitore. Quanto al danno diretto al singolo creditore o al debitore ed indiretto alla massa, tale situazione si verifica solitamente quando il curatore pur non danneggiando direttamente la procedura, grava la stessa, o meglio il relativo patrimonio fallimentare, dell’obbligo di risarcire la pretesa del singolo creditore o terzo pregiudicato con susseguente danno indiretto alle ragioni della massa dei creditori, almeno fino a quando la procedura fallimentare stessa, attraverso il nuovo professionista, non si rivolga, nei rapporti interni, al curatore (revocato o dimesso) per vedersi ristorata del quantum destinato al risarcimento. In tale categoria rientrano cioè tutte le ipotesi nelle quali il curatore nell’esercizio della funzione, pregiudicando le ragioni di tali soggetti, determina l’insorgenza di debiti risarcitori in campo alla procedura e rientranti nel meccanismo della prededuzione di cui all’art. 111, 1° comma, L. Fall. [28]. Classico caso esemplificativo [29] è quello del danno subito dall’acquirente di un bene ricompreso nel fallimento, a causa della inadeguata custodia imputabile al curatore tra il momento dell’aggiudicazione e quello della consegna. Si verifica, invece, l’ipotesi di danno incidente direttamente ed esclusivamente sulla sfera giuridica del creditore, del debitore o del terzo in genere, ove la condotta tenuta dal curatore non produca, nemmeno indirettamente, pregiudizio alla massa, come nel caso in cui il curatore arrechi pregiudizio a beni del fallito non acquisiti alla procedura [30]. In tal caso, a differenza di quello precedentemente analizzato, il soggetto passivo dell’azione sarà solo il curatore e non la procedura. Infine, vi è il danno diretto alla massa attiva ed indiretto al debitore, il quale apparentemente è solo [continua ..]


4. Contestualizzazione delle conclusioni alla luce del CCII

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza [40], non inciderà sugli approdi ai quali si è pervenuti nei precedenti paragrafi, non essendo alterato, in maniera significativa, né il dato letterale della norma di riferimento, né tantomeno il rapporto tra gli organi della procedura [41], ridefinita liquidazione giudiziale, almeno rispetto al riassetto prodotto dalla novella della legge fallimentare [42]. L’art. 136 CCII, dispone, infatti, in modo pressoché identico all’art. 38 L. Fall., che il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico [43]. Innovazione è invece quella incidente sul profilo della tenuta informatica e telematica del registro dove il curatore annota, giorno per giorno, le operazioni compiute nell’espletamento dell’incarico. Il 2° comma, altro non è che una esplicitazione del principio per cui il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo. Quanto al comma terzo, invece, si denota un ritorno al passato, essendo espunto il riferimento all’autorizzazione del comitato dei creditori, come rimozione di ostacolo all’esplicazione da parte del nuovo curatore dell’azione di responsabilità nei confronti del precedente cessato. Si afferma, infatti, che durante la liquidazione giudiziale l’azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. Si superano quindi i problemi interpretativi posti dalla novella della legge fallimentare che avevano interessato l’ambigua formula dell’“ovvero”, prevalentemente letta come affermazione dell’alternatività dell’autorizzazione del comitato dei creditori a quella del giudice delegato. Ulteriore novità è poi l’attribuzione esplicita, ex art. 136, 4° comma, CCII, al curatore, nominato in sostituzione di quello cessato [44], del potere di presentare osservazioni e contestazioni al conto di gestione. Poteri che, nella formulazione fallimentare della norma, sono difficilmente configurabili almeno in base al dato letterale, essendo rinviato dall’art. 38 all’art. 116 L. Fall. [45], il quale [continua ..]


5. Le ricadute della ricostruzione teorica sul caso di specie

La sentenza in commento ha ad oggetto un’azione di risarcimento dei danni esperita da parte del debitore, ritornato in bonis, nei confronti di un medesimo soggetto incaricato di svolgere le funzioni di commissario giudiziale e poi di curatore fallimentare. La Corte di Cassazione, nel decidere la controversia, premette che il curatore amministrando il patrimonio del fallito e curandone la liquidazione, opera non solo nell’interesse dei creditori, ma anche del debitore fallito, in quanto una non corretta amministrazione e liquidazione del patrimonio riduce le possibilità di godere del patrimonio residuo della procedura. Nonostante tale asserzione di principio e proprio per tutelare tale tipo di interesse, applicando – almeno apparentemente – le coordinate teoriche consolidate, la Corte ha però riconosciuto al debitore l’espe­ribilità dell’azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. Non condividendo il risultato prospettato dalla Cassazione, per la evidente fallacia del ragionamento deduttivo, anche da un punto di vista meramente formale, si ritiene opportuno procedere ad una più analitica disamina delle argomentazioni. Appare infatti discutibile, in tal contesto, la tesi che prospetta la natura extracontrattuale dell’azione risarcitoria, essendo difficilmente ipotizzabile una mera violazione del principio del neminem laedere, specie ove venga comunque prodotto – dalla condotta del curatore – un danno al patrimonio fallimentare. Tale discutibile approccio si fonda sul tentativo di distinguere tra due ipotesi che sono, in realtà, sostanzialmente equivalenti e che non meritano dunque inquadramenti giuridici differenziati. In tale ottica, una prima ipotesi è quella in cui il danno si ripercuote sulla massa dei creditori, producendo una riduzione della garanzia patrimoniale e del quantum ottenuto, eminentemente ma non esclusivamente, in funzione della soddisfazione di questi ultimi. Tale danno consegue alla violazione di obblighi legali, gravanti in capo al curatore, come ad esempio nel caso di omissione di riassunzione di giudizio o nella mancata interruzione della prescrizione di azioni giudiziali. Seconda ipotesi, è invece quella verificatasi nel caso di specie, ove le ragioni dei creditori ammessi sono integralmente soddisfatte. In tal caso, benché la gestione della procedura fallimentare abbia come scopo principale quello di [continua ..]


NOTE