Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sui limiti della prededucibilità dei crediti professionali, in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite (di Antonio Carratta, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Roma “Roma Tre”)


Il lavoro si sofferma sulle ragioni che al fondo del contrasto emerso di recente all’interno della giurisprudenza della Cassazione sull’orientamento da seguire a proposito della prededucibilità nel fallimento dei crediti professionali sorti per la proposizione della domanda di concordato preventivo poi dichiarata inammissibile. Auspicandone il superamento attraverso un prossimo intervento delle Sezioni Unite, alle quali la questione è stata rimessa con l’ord. n. 10885/2021.

On the limits of predeductibility of professional credits, waiting for the intervention by the Sezioni Unite

The work focuses on the reasons of the dispute recently emerged within the jurisprudence of the Supreme Court on the orientation to be followed about the pre-deductibility in the bankruptcy of professional credits generated by the inadmissible proposal of concordato preventivo. Hoping to overcome it through an upcoming intervention by the Sezioni Unite, to wich the matter was referred with the order n. 10885/2021.

Keywords: predeductibility – professional credits – preferential credits

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare rilevanza relativa alla prededucibilità del credito del professionista che abbia prestato la sua opera in vista dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, poi rinunciata o dichiarata inammissibile. (Omissis). RITENUTO CHE Va disposta la trasmissione degli atti al Primo Presidente, sollecitata anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. Il primo motivo, difatti, pone una questione, quella della prededuzione del credito del professionista che abbia prestato la sua opera in vista dello svolgimento della procedura di concordato preventivo, procedura subito abortita per rinuncia o dichiarazione di inammissibilità, sulla quale si rinvengono precedenti non uniformi di questa prima Sezione. D’altro canto, più in generale, l’inqua­dramento del tema, di impatto operativo senz’altro cospicuo, soffre a causa di punti di frizione tra ricostruzioni non omogenee, che inducono alla rimessione al Primo Presidente anche quale questione di massima di particolare importanza. (Omissis). Sembra al collegio che un complessivo scrutinio delle questioni non possa prescindere dall’osservazione che, nell’ambito dell’orientamento che vuole operante la prededuzione, in favore del professionista che abbia operato in vista del concordato preventivo, anche nell’ipotesi di proposta dichiarata inammissibile ovvero rinunciata prima ancora del provvedimento di cui all’articolo 163 L. Fall., non manca l’indivi­duazione di cautele tali da scongiurare il riconoscimento della prededuzione a fronte di prestazioni non meritevoli. In primo luogo deve essere chiaro un punto. In tanto può discutersi di prededuzione, in quanto il professionista incaricato sia ai sensi del secondo che del terzo comma dell’articolo 161 L. Fall. abbia esattamente adempiuto la propria obbligazione, e nel rispetto della previsione legale: il che spetta istituzionalmente verificare al curatore fallimentare, ove alla procedura concordataria faccia seguito quella fallimentare. Se il professionista non ha adempiuto esattamente (in ipotesi di attestazioni, perizie o piani incompleti o comunque non armonici col paradigma della piena, veridica e completa informazione dei creditori), il presupposto della prededuzione, vuoi dall’angolo visuale della funzionalità, vuoi dall’angolo visuale degli «atti legalmente compiuti dal debitore», viene a mancare, come già evidenziato, a quest’ultimo riguardo, da Cass. 10 ottobre 2019, n. 25471. Non solo, questa Corte ha già evidenziato che il credito del professionista ben può rimanere travolto quand’anche l’ammissione della procedura vi sia stata. E dunque, ad [continua..]
SOMMARIO:

1. I contrapposti orientamenti sulla prededucibilità dei crediti professionali e l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite - 2. L’affermarsi dell’orientamento favorevole alla valutazione di «funzionalità» del credito - 3. Le novità che emergono dal Codice della crisi e dell’insolvenza - 4. Le ragioni che giustificano già oggi un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla prededuzione - 5. In attesa dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite - NOTE


1. I contrapposti orientamenti sulla prededucibilità dei crediti professionali e l’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite

È difficile non convenire sull’opportunità che le Sezioni Unite si occupino della questione della prededucibilità in sede fallimentare del credito del professionista che abbia assistito l’imprenditore nella presentazione di una domanda di concordato poi dichiarata inammissibile o rinunciata dallo stesso imprenditore. E dunque sul­l’opportunità della scelta operata dalla Sezione I della Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 10885/2021, sollecitata a fare ciò anche dalla Procura Generale. Rilevava il Procuratore Generale – a sostegno della sua richiesta – non solo che l’orientamento tradizionale favorevole al riconoscimento della prededucibilità dei crediti professionali in caso di inammissibilità della domanda concordataria «non può dirsi definitivamente superato», ma anche, ed opportunamente, che «portare ad unità le diverse affermazioni» è interesse generale «in funzione della chiarezza e prevedibilità degli orientamenti». Ciò che, del resto, è stato condiviso dallo stesso collegio, come emerge dall’ampia motivazione che accompagna la richiamata ordinanza interlocutoria. In effetti, qualche mese fa, con due pronunce anch’esse qui pubblicate, la stessa Suprema Corte è tornata ad occuparsi del medesimo tema, arrivando a conclusioni esattamente contrapposte. In particolare, esse si sono soffermate sulla questione dei crediti dei professionisti che abbiano prestato la propria opera nell’ambito delle procedure concorsuali concordatarie, alle quali abbia fatto seguito il fallimento [1]. Si trattava di valutare se i crediti del professionista che aveva assistito l’imprenditore nella formulazione della domanda di concordato preventivo, poi dichiarata inammissibile, dovessero rientrare – nel successivo fallimento – nella categoria dei crediti prededucibili. E mentre la prima pronuncia (l’ord. n. 1961/2021 della Sez. VI-1) si è orientata in senso affermativo, seguendo i numerosi precedenti conformi della stessa giurisprudenza della Cassazione, invece la seconda pronuncia (la sent. n. 639/2021 della Sez. I) (accompagnata da altre due pronunce contestuali della stessa Sez. I e del medesimo tenore) [2] ha assunto una posizione consapevolmente contraria. Tutto ruota – come ben [continua ..]


2. L’affermarsi dell’orientamento favorevole alla valutazione di «funzionalità» del credito

Occorre anche aggiungere che qualche ulteriore argomento a favore dell’esclu­sione della prededucibilità dei crediti professionali in caso di inammissibilità della domanda concordataria si ricava anche dalla considerazione, già espressa dalle Sezioni Unite non molto tempo addietro, che la finalità della procedura concordataria va ravvisata nell’«opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto inutile depauperamento» [9]. Proprio partendo da tale considerazione, infatti, alcune recenti pronunce della stessa Sezione I della Cassazione in materia di concordato «con riserva» e di attività compiute dal debitore dopo la presentazione della domanda sono pervenute alla conclusione, anzitutto, che «i crediti di terzi, scaturenti da atti legalmente compiuti dall’imprenditore dopo la presentazione di una domanda di concordato in bianco, sono in astratto prededucibili, per espressa disposizione di legge, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, anche ove vi sia stata rinuncia al concordato, poiché il requisito della consecuzione tra le procedure dipende dalla mancanza di discontinuità dell’insolvenza» [10]. Ma hanno anche rilevato che, proprio ai fini della prededuzione dei crediti sorti in conseguenza del compimento di questi atti da parte dell’imprenditore, «la nozione di atti legalmente compiuti, di cui alla L. Fall., art. 161, 7° comma, è legata innanzi tutto al significato della distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, la quale va intesa secondo la L. Fall., art. 167; sicché resta incentrata sul requisito della idoneità dell’atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, perché in grado di determinarne la riduzione ovvero di gravarlo di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti». Di conseguenza, ciò che rileva al fine di determinare se, dopo la presentazione di una domanda di concordato «con riserva», l’atto compiuto dall’imprenditore sia da considerare di ordinaria o di straordinaria [continua ..]


3. Le novità che emergono dal Codice della crisi e dell’insolvenza

La questione della prededucibilità dei crediti professionali, d’altro canto, è stata affrontata anche dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. E questo per rispondere alla delega risultante dagli artt. 2, 1° comma, lett. l), 6, 1° comma, lett. c), ultima parte, e lett. o), e 7, 6° comma, lett. a), l. 19 ottobre 2017, n. 155. Alla luce di queste disposizioni, infatti, al legislatore delegato è stato chiesto, in termini generali, di «ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure». Con specifico riferimento, poi, alla prededuzione dei crediti professionali sorti in occasione della presentazione della domanda di concordato preventivo, la legge delega imponeva di prevedere che «i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell’articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942». Si legge nella Relazione illustrativa della delega che l’obiettivo era quello di evitare che «il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori». Dando attuazione a tali principi e criteri direttivi l’art. 6, 1° comma, lett. b) e c), CCI ha espressamente stabilito che i crediti professionali sorti in occasione della domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti siano prededucibili, nell’ambito della successiva procedura di liquidazione giudiziale, solo laddove «gli accordi siano omologati» e «la procedura sia aperta». Ne consegue che, seguendo la soluzione adottata dal CCI, i crediti professionali maturati in occasione di una domanda di concordato preventivo o di ammissione all’accordo di ristrutturazione dei [continua ..]


4. Le ragioni che giustificano già oggi un’interpretazione restrittiva delle disposizioni sulla prededuzione

A dire il vero, la soluzione seguita dalla Sezione I della Cassazione nella sent. n. 639/2021 (e nelle altre due della stessa Sezione che l’hanno seguita immediatamente seguita) [12] ed anche dal legislatore nel CCI sembra essere la sola in grado di contemperare l’esigenza del debitore di tentare la strada delle procedure concordatarie e l’interesse dei creditori a non vedere ulteriormente ridotte le possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni in sede di successiva liquidazione giudiziale. Ed infatti, se è vero che i crediti prededucibili si pongono come delle vere e proprie eccezioni alla par condicio creditorum che regge la liquidazione giudiziale, anche con riferimento ai crediti professionali «sorti in occasione o in funzione» della precedente procedura di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti è necessario che, per poterli far accedere alla prededucibilità, siano crediti rispondenti alla salvaguardia dell’interesse generale degli stessi creditori. Ragionando in questi termini, è ben difficile che possano superare una tale valutazione quei crediti professionali maturati al fine di avanzare una domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione che è stata dichiarata già in prima battuta inammissibile (o che, addirittura, sia rinunciata dallo stesso debitore). E questo non solo perché – come opportunamente si rileva nella motivazione della sent. n. 639/2021 – la fase di ammissibilità alla procedura di concordato preventivo o di ristrutturazione è una fase preliminare che non è ancora la procedura vera e propria. Ma anche perché la preventiva valutazione di ammissibilità/inam­missibilità della domanda di concordato preventivo o di ristrutturazione è funzionale sia alla verifica di sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per essere ammessi alla procedura, sia all’immediata salvaguardia dell’interesse generale del ceto creditorio ad evitare che il patrimonio del debitore si depauperi ulteriormente prima di accedere, eventualmente, alla procedura liquidatoria e all’applica­zione della par condicio creditorum. Non solo. Essa è funzionale anche ad evitare che, proprio utilizzando impropriamente la richiesta di accesso ad una procedura concordataria, il debitore [continua ..]


5. In attesa dell’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite

I contrapposti argomenti interpretativi che vengono avanzati a sostegno dell’una piuttosto che dell’altra soluzione hanno finito per alimentare una copiosa giurisprudenza e un caleidoscopio di soluzioni sia nella giurisprudenza della Suprema Corte (come emerge anche dalle pronunce qui commentate e dalla stessa ordinanza interlocutoria n. 10885/2021), sia nella giurisprudenza di merito, che certamente non favoriscono né la garanzia della certezza del diritto, né il paritario trattamento di «coloro che bussano alla porta del tempio di Temi». E dunque, non può che essere salutata con favore la pronta sollecitazione del­l’intervento delle Sezioni Unite, venuta dalla Sezione I. Esso consentirà al più autorevole consesso nomofilattico di sottoporre ad attento esame proprio quegli argomenti e quelle contrapposte valutazioni, che dividono gli stessi giudici di legittimità, e di offrire indicazioni univoche in una materia così controversa. Ma soprattutto di chiarire se – come riteniamo – non vada definitivamente superato l’orientamento tradizionale favorevole al riconoscimento, nel successivo fallimento, della prededuzione dei crediti professionali in caso di inammissibilità (o di rinuncia) della domanda concordataria.


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2021