Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Impugnazioni e stabilità dell'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale (di Antonio Carratta, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Roma “Roma Tre”)


Il lavoro, nell’analizzare le innovazioni introdotte dal CCI nella disciplina delle impugnazioni dell’accertamento del passivo nella procedura di liquidazione giudiziale e della stabilità dei relativi provvedimenti, si sofferma sui profili maggiormente controversi di questa disciplina. Esso si sofferma, in modo particolare, sulla natura dei rimedi impugnatori previsti dalla disciplina speciale e sulla dibattuta questione degli effetti dell’accertamento dei diritti di credito e dei diritti reali di terzi anche al di fuori della procedura di liquidazione giudiziale.

Appeals and stability for the assessment of the debts in the judicial liquidation procedure

This work analyses the innovations introduced by the Italian Code of crisis and bankruptcy in the discipline about appeals for the assessment of the debts in the judicial liquidation procedure and about the stability of the related judgments and focuses on the most controversial aspects of this discipline. It focuses, in particular, on the nature of the appealing remedies provided by the special regulation and on the debated question of the effects of assessment of the credit rights and real rights of third parties even outside the judicial liquidation procedure.

Keywords: assessment of the debts – judicial liquidation procedure – debtor's liabilities appeal

SOMMARIO:

1. Le novità del CCI sulle impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione giudiziale - 2. Ambito di applicazione delle impugnazioni dello stato passivo - 3. Natura impugnatoria dei rimedi - 4. I termini di proposizione dei diversi rimedi - 5. Peculiarità del procedimento uniforme: a) la fase introduttiva - 6. (Segue): b) la costituzione delle parti convenute e dei terzi - 7. (Segue): c) la possibilità di impugnazione incidentale anche tardiva - 8. (Segue): d) la mancata comparizione alla prima udienza - 9. (Segue): e) la fase istruttoria - 10. (Segue): f) la fase decisoria - 11. (Segue): g) contenuto della decisione e ricorso per cassazione - 12. Efficacia del provvedimento decisorio e definitivo - 13. La stabilità dell’accertamento del passivo - 14. Il problema della tutela del debitore in sede di accertamento del passivo - NOTE


1. Le novità del CCI sulle impugnazioni dello stato passivo nella liquidazione giudiziale

La disciplina dei rimedi esperibili nei confronti del decreto di accertamento del passivo del giudice delegato, con i quali si conclude la formazione dello stato passivo nella liquidazione giudiziale, si rinviene negli artt. 206 e 207 CCI ed è ritagliata sulla base di quanto previsto già oggi nella legge fallimentare negli artt. 98 e 99. Ad eccezione di alcune modifiche che, tuttavia, non sono tali da mutare l’impostazione di fondo seguita dal legislatore con le riforme del 2006-2007. Le vere novità introdotte dal CCI, infatti, si rinvengono: a) nell’art. 206, 4° comma, che si limita a prevedere espressamente la possibilità dell’impugnazione incidentale, anche tardiva, in sede di opposizione e di impugnazione dello stato passivo. Esso stabilisce dunque che «nei casi previsti dai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’art. 207, 1° comma», cioè, come vedremo, il termine perentorio per proporre l’opposizione o l’impugna­zione tempestiva; b) nell’art. 207, 8° comma, il quale impone, in caso di proposizione dell’impu­gnazione incidentale tardiva, l’adozione da parte del tribunale dei «provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio»; c) nel 10° comma dello stesso art. 207, che regola espressamente gli effetti della mancata comparizione delle parti alla prima udienza, prevedendo l’estinzione del giudizio di opposizione o di impugnazione mediante il richiamo dell’art. 309 c.p.c.: «se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell’art. 309 c.p.c. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito»; d) sempre nel 10° comma dell’art. 207, il quale consente al curatore, anche se non costituito, di partecipare all’udienza di comparizione, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. Per il resto la disciplina delle impugnazioni dello stato passivo rimane invariata [1]. Ed in effetti, nella Relazione con la quale lo schema di decreto legislativo è stato presentato al [continua ..]


2. Ambito di applicazione delle impugnazioni dello stato passivo

Prima di vedere da vicino i profili processuali più rilevanti della disciplina sulle impugnazioni dello stato passivo, va osservato che l’ambito di applicazione degli artt. 206 e 207 CCI non riguarda solo la liquidazione giudiziale, come potrebbe erroneamente ritenersi, ma si estende anche ad altre procedure concorsuali. Ciò vale, anzitutto, per la liquidazione coatta amministrativa ordinaria, per la quale l’art. 310, 2° comma, CCI rinvia appunto agli artt. 206 e 207. Anche per la liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazioni, l’art. 256 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dall’art. 370 CCI), rinvia agli artt. 206 e 207 CCI. E così pure per la liquidazione coatta amministrativa delle banche, l’art. 87, 2° comma 2, T.U.B. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall’art. 369, 1° comma, lett. h), CCI) rinvia all’«articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza». Quanto, invece, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’art. 53 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 continua a rinviare al «procedimento previsto dagli artt. 93 e seguenti della legge fallimentare», «sostituito al curatore il commissario straordinario» [2]. Il mancato adeguamento di queste disposizioni al CCI deriva dalla scelta legislativa di escludere dalla riforma la disciplina della amministrazione straordinaria. Tuttavia, siccome il rinvio agli artt. 93 ss. L. Fall. può considerarsi un rinvio «dinamico» e non «materiale» o «ricettizio» [3], può anche ritenersi che inevitabilmente esso si tramuti nel rinvio alla disciplina sulle impugnazioni dello stato passivo introdotta con il CCI.


3. Natura impugnatoria dei rimedi

L’art. 206, 1° comma, CCI, come già l’art. 98, 1° comma, L. Fall., sotto la rubrica «impugnazioni», dispone: «contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione»; l’ultimo capoverso regola la correzione degli errori materiali. L’espressione «impugnazioni», utilizzata nella rubrica, rimanda ai mezzi di impugnazione di cui all’art. 323 c.p.c. E del resto, a conferma di ciò rilevano le modifiche introdotte dal CCI e sopra richiamate. È probabile, tuttavia, che anche con riferimento alla disciplina del CCI, si riproponga la contrapposizione – con riferimento ai rimedi esperibili avverso lo stato passivo – fra chi ritiene che tali rimedi costituiscano la prima fase giurisdizionale a cognizione piena dell’attività a cognizione sommaria o lato sensu amministrativa (quanto meno con riferimento all’accertamento dei crediti) svolta dal curatore e dal giudice delegato [4] e chi, invece, attribuisce a questi rimedi la natura propriamente impugnatoria [5]. Quanto, poi, all’oggetto dei giudizi impugnatori in questione, esso è sempre costituito dall’accertamento dei diritti di credito, che sono stati sottoposti alla verificazione del passivo [6], sebbene finalizzato alla modifica dello stato passivo. Del resto, questo emerge dallo stesso art. 206, laddove specifica la funzione di ciascun rimedio esperibile. Esso, infatti, puntualizza che l’opposizione è diretta a contestare il ri­getto, anche parziale, della domanda di ammissione, mentre l’impugnazione e la revocazione a contestare l’accoglimento delle stesse domande di ammissione. Essendo questa la funzione dei diversi rimedi, si comprende anche la scelta operata con riferimento alla legittimazione attiva e passiva. Ai sensi del 2° comma dell’art. 206, infatti, l’opposizione è il rimedio a disposizione del creditore o del titolare di diritti su beni mobili o immobili, con il quale essi contestano «che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta». Ed ovviamente la contestazione in questione vede come legittimato passivo il curatore. L’impugnazione, invece, è il rimedio messo a disposizione del curatore, del creditore o del titolare di diritti [continua ..]


4. I termini di proposizione dei diversi rimedi

L’«opposizione», l’«impugnazione» e la «revocazione» devono essere proposte nel termine, espressamente qualificato «perentorio», di trenta giorni. Il dies a quo per l’«opposizione» e per l’«impugnazione» da parte dei creditori coincide con la ricezione dell’avviso di avvenuto deposito dello stato passivo di cui all’art. 205 CCI proveniente dal curatore. In base a quest’ultima disposizione, infatti, «il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di pro­porre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda». Per l’impugnazione da parte del curatore, invece, il dies a quo è costituito dalla data di deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo o meglio dalla data di comunicazione dell’avvenuto deposito da parte della cancelleria, a meno che detto decreto non sia stato pronunciato in udienza, non essendo necessario, in tal caso, il successivo deposito in cancelleria [7]. La giurisprudenza ha chiarito che, anche laddove l’esame dello stato passivo si sia protratto per più udienze, ciò che rileva ai fini del decorso del termine per l’op­posizione o per l’impugnazione è la pronuncia in udienza o il deposito in cancelleria del decreto di esecutività dello stato passivo, emesso dopo l’esame di tutte le domande, e non i provvedimenti di ammissione delle singole domande [8]. La stessa giurisprudenza si è anche posto il problema dell’applicabilità all’oppo­sizione e all’impugnazione del termine lungo di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., in caso di omessa comunicazione ai creditori dell’avviso ed ha dato una soluzione positiva proprio sulla base dell’assimilazione dei rimedi esperibili nei confronti dello stato passivo ai rimedi impugnatori [9]. Invece, il dies a quo per la «revocazione» decorre, in sintonia con l’art. 326, 1° comma, c.p.c., «dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento». Non è regolato il caso in cui il fatto revocatorio sia scoperto in pendenza dei termini per [continua ..]


5. Peculiarità del procedimento uniforme: a) la fase introduttiva

Questi rimedi, per come disciplinati, danno luogo ad un giudizio che presenta gli elementi propri di un processo speciale a cognizione piena [10]. Infatti, applicando i criteri in base ai quali determinare la natura dei processi a cognizione piena, anche in questo caso il legislatore ha predeterminato il contenuto degli atti introduttivi, le forme e i termini della costituzione delle parti, nonché la fase istruttoria e quella decisoria, assicurando una piena tutela cognitiva dei diritti nel contraddittorio delle parti [11]. Venendo all’esame più da vicino di alcune peculiarità del procedimento disciplinato dall’art. 207 CCI, conviene prendere in esame la fase introduttiva e quella istruttoria. Con riferimento alla fase introduttiva, l’art. 207, 2° comma, CCI, sulla falsariga dell’art. 99, 2° comma, L. Fall., stabilisce che «il ricorso deve contenere: a) l’indi­cazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalità dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti». Ne deriva che il ricorso deve contenere l’indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, mentre non viene richiamata l’indicazione dei motivi specifici di impugnazione, prevista per l’appello dall’art. 342 c.p.c. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito in proposito che, pur avendo natura impugnatoria, i rimedi in questione non sono assimilabili all’ap­pello, ma sono configurabili come procedimenti autonomi integralmente regolati dalla legge fallimentare. Di conseguenza, non può trovare applicazione in essi la disciplina propria del giudizio d’appello di cui all’art. 342 c.p.c. [12]. Quanto, poi, alla domanda oggetto del giudizio di opposizione, di impugnazione e di revocazione dello stato passivo, ed in considerazione sempre della loro natura impugnatoria, si ritiene che per essa debba valere [continua ..]


6. (Segue): b) la costituzione delle parti convenute e dei terzi

Il decreto con il quale il presidente designa il relatore e fissa l’udienza «di comparizione», ai sensi degli artt. 207, 4° comma, CCI e 99, 4° comma, L. Fall. deve essere comunicato al ricorrente, il quale, entro dieci giorni, deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore e all’even­tuale controinteressato. Questo termine non è espressamente qualificato come perentorio, cosicché, per la sua inosservanza, non può essere comminata alcuna decadenza. Aggiunge il 5° comma dell’art. 207 che «tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni», a difesa del convenuto. Ma occorre tener presente che, ai sensi del successivo comma, «le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza», e dunque i termini effettivi a disposizione del convenuto potrebbero ridursi a venti giorni dal­l’av­venuta notificazione. Nello stesso termine di dieci giorni prima dell’udienza, previsto per la parte resistente, l’art. 207, 9° comma, CCI (al pari dell’art. 99, 8° comma, L. Fall.) consente l’intervento di terzi. La disposizione coincide con quanto stabilito dall’art. 419 c.p.c., per il quale «salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’art. 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli artt. 414 e 416 in quanto applicabili» [14]. La costituzione delle parti resistenti avviene mediante il deposito di una memoria difensiva contenente, «a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti» (art. 207, 7° comma). Stante l’inapplicabilità ai rimedi impugnatori dello stato passivo della disciplina dell’appello, le allegazioni della parte resistente non soffrono alcuna preclusione in relazione a quando dedotto nella prima fase del procedimento di ammissione dei crediti. In forza di tale ricostruzione, si ritiene che debba essere esclusa l’operatività della preclusione di cui all’art. 345 [continua ..]


7. (Segue): c) la possibilità di impugnazione incidentale anche tardiva

Come abbiamo visto, l’«impugnazione incidentale» è ora espressamente prevista dal secondo periodo del 7° comma dell’art. 207 CCI, sempre che, ovviamente, sussista la soccombenza parziale reciproca rispetto al provvedimento del giudice delegato impugnato. E quest’espressa previsione comporta il superamento dell’orienta­mento giurisprudenziale precedente, che – sebbene contrastato dalla dottrina [21] – aveva escluso l’ammissibilità della impugnazione incidentale dello stato passivo [22]. Si persegue anche in questo modo la finalità di concentrazione ed economia processuale dei giudizi, senza che questo determini alcun ampliamento del thema decidendum. Ed infatti – come già detto – l’art. 206, 4° comma, CCI puntualizza che l’impugna­zione incidentale (tempestiva o tardiva che sia) [23] è proponibile «nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo». Ai sensi dell’art. 207, 8° comma, CCI, poi, «se è proposta impugnazione incidentale tardiva, il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio». Nella sostanza, si tratta di provvedere al differimento dell’udienza per consentire il rispetto del contraddittorio nei confronti delle altre parti. Se così è, il termine «tribunale» può essere riferito al giudice relatore, designato per la «trattazione del procedimento», ai sensi dell’art. 207, 3° comma, CCI, corrispondente al­l’art. 99, 3° comma, L. Fall. Se lo stesso credito, poi, è oggetto di «opposizione» e di «impugnazione», la re­alizzazione del simultaneus processus si manifesta doverosa, ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Ciò significa che le «opposizioni» e le «impugnazioni» contro lo stesso stato passivo possono confluire in un unico giudizio e che quelle relative allo stesso credito debbono essere riunite.


8. (Segue): d) la mancata comparizione alla prima udienza

Sempre con riferimento alla fase introduttiva, l’art. 207, 10° comma, CCI, nella sua formulazione originaria prevedeva che, «se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito» [24]. Non era chiaro, tuttavia, perché venisse richiamato l’art. 309 c.p.c., che a sua volta rinvia all’art. 181 c.p.c. e non venisse richiamata direttamente quest’ulti­ma disposizione, in base alla quale «se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un’udienza successi­va, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l’estinzione del processo». Inoltre, per come formulato il 10° comma era contraddittorio, in quanto mentre nella sua prima parte richiedeva la mancata comparizione di entrambe le parti, per provvedere ai sensi dell’art. 309 c.p.c., poi però aggiungeva che il giudice avrebbe provveduto nello stesso modo se non fosse comparso il solo ricorrente costituito. E dunque, se era sufficiente la mancata comparizione del solo ricorrente per determinare gli effetti di cui all’art. 309 c.p.c. (rectius: dell’art. 181 c.p.c.), non si compren­deva perché la prima parte della disposizione richiedesse allo stesso fine la mancata comparizione di entrambe le parti. A questi inconvenienti ha posto rimedio, in parte, il decreto correttivo (D.Lgs. 29 ottobre 2020, n. 147), che ha riformulato il 10° comma dell’art. 207 CCI nel senso di prevedere che «in caso di mancata comparizione delle parti, si applicano gli artt. 181 e 309 c.p.c.». Alla luce della riformulazione della disposizione è evidente, dunque, che, per l’applicazione dell’art. 181 c.p.c., è necessaria la mancata comparizione delle parti (e non del solo ricorrente). Per quanto detto, tuttavia, continua a non comprendersi il richiamo anche dell’art. 309, oltre che dell’art. 181, invece del solo richiamo a quest’ultimo.


9. (Segue): e) la fase istruttoria

Con riferimento, poi, alla fase istruttoria l’11° comma dell’art. 207 CCI stabilisce, con disposizione tutto sommato ultronea, che «il giudice provvede all’ammis­sione e all’espletamento dei mezzi istruttori». È chiaro, tuttavia, che prima di arrivare ad ammettere ed espletare i mezzi istruttori dovrà esserci stata la possibilità per il ricorrente di replicare alle difese svolte dalla parte convenuta nella sua memoria difensiva; ciò che, probabilmente, avverrà nel corso della prima udienza. In altri termini, è da ritenere che la prima udienza dei rimedi impugnatori in questione trovi la sua disciplina direttamente nell’art. 183 c.p.c. e, di conseguenza: a) al ricorrente sarà consentito di replicare alle difese della parte convenuta mediante l’allegazione di fatti nuovi e l’introduzione di ulteriori mezzi di prova che dipendano dalle difese avversarie; b) al convenuto sarà consentito di prendere posizione sulle difese svolte dal ricorrente; c) ad entrambe le parti sarà consentito precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già avanzate e chiedere la concessione dei termini ulteriori per il deposito delle memorie di cui al 6° comma. Sarà solo all’esito dell’espletamento di quest’attività difensiva che il giudice pas­serà a valutare l’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova richiesti e a disporre eventuali prove d’ufficio, restando inteso che, ove dovesse disporre prove d’uf­ficio, dovrà anche garantire il contraddittorio fra le parti e consentire loro di dedurre eventuali controprove, in applicazione dell’8° comma del medesimo art. 183.


10. (Segue): f) la fase decisoria

Arriviamo, dunque, alla fase decisoria, con riferimento alla quale l’art. 207, 13° comma, CCI prevede che «il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall’udien­za o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie». Se ne deduce che, a differenza di quanto previsto per il rito ordinario, qui è solo eventuale la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali, all’esito della fase di istruzione e trattazione. Circa, poi, il termine assegnato per il deposito delle memorie conclusionali, in mancanza di previsione espressa, è da ritenere che esso non debba quanto meno superare quello di sessanta giorni previsto dall’art. 190 c.p.c., in considerazione dell’intento acceleratorio perseguito dal legislatore. Anche il termine di sessanta giorni per l’emissione del decreto decisorio finale deve ritenersi ordinatorio, come ha riconosciuto anche la giurisprudenza [25]. Infine, quanto all’applicabilità alle impugnazioni dello stato passivo della disciplina della sospensione feriale dei termini, la questione – come abbiamo visto – è positivamente risolta dall’art. 207, 16° comma, CCI.


11. (Segue): g) contenuto della decisione e ricorso per cassazione

Il decreto con il quale viene decisa l’opposizione, l’impugnazione o la revocazione può essere, a seconda dei casi: a) di rigetto, in rito o in merito, del rimedio proposto, con conferma dello stato passivo; b) di accoglimento del rimedio e conseguente modifica dello stato passivo con ammissione del credito oggetto di opposizione o con esclusione del credito oggetto di impugnazione o, infine, con esclusione del credito ammesso o ammissione del credito escluso oggetto della revocazione. Ai sensi del 14° comma dell’art. 207, inoltre, «il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione». Da segnalare il dimezzamento dei termini ordinari per proporre ricorso per cassazione e la loro decorrenza dalla comunicazione del decreto (invece che dalla notificazione), sempre che evidentemente essa sia avvenuta in forma integrale e non con il solo biglietto di cancelleria. Anche rispetto al decorso di questi termini, tuttavia, deve valere quanto detto a proposito del decorso del termine per proporre opposizione o impugnazione. E cioè che laddove sia mancata la comunicazione da parte della cancelleria, troverà applicazione la disposizione generale di cui all’art. 327 c.p.c. sull’applicazione del termine lungo per impugnare.


12. Efficacia del provvedimento decisorio e definitivo

Un’ultima questione da affrontare attiene all’efficacia del provvedimento che abbia deciso nel merito sul rimedio proposto avverso il decreto del giudice delegato di accertamento del passivo, una volta che detta decisione sia divenuta definitiva o perché non è stata sottoposta a ricorso per cassazione o dopo che si è esaurito anche detto ricorso. Nel passato, come noto, ampio è stato il dibattito intorno all’efficacia dei provvedimenti in questione. In particolare, mentre una parte della dottrina ha ammesso l’idoneità al giudicato dello stesso decreto del giudice delegato divenuto definitivo [26], l’orientamento maggioritario ha riconosciuto tale idoneità ai soli provvedimenti resi in sede di impugnazione [27]. Era poi intervenuto il legislatore con il D.Lgs. n. 5/2006 stabilendo nell’art. 96, 5° comma, L. Fall. che «il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso» e così inducendo a concludere che le pronunce sia del giudice delegato che del tribunale in sede di impugnazione rivestirebbero efficacia endoconcorsuale di accertamento del solo «diritto al concorso» [28]. E ciò, tanto con riferimento all’accertamento dei diritti di credito, quanto con riferimento ai diritti reali o restitutori di terzi sui beni [29]. Sostanzialmente recependo quell’orientamento dottrinale assolutamente minoritario – formatosi con riferimento alla legge fallimentare prima della riforma del 2006, ma smentito dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie – secondo il quale dovrebbe riconoscersi efficacia meramente endofallimentare non solo al decreto di esecutività dello stato passivo, ex art. 97 L. Fall., ma anche alle sentenze conclusive del giudizio di opposizione e delle eventuali impugnazioni [30]. Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, nella procedura fallimentare, la definitività dello stato passivo, conseguente al decreto con cui il giudice delegato ne dichiara l’esecutività a norma dell’art. 97 L. Fall., conferisce all’ac­certamento dei crediti ammessi un grado di stabilità tale da precludere l’ulteriore proposizione di questioni [continua ..]


13. La stabilità dell’accertamento del passivo

Sennonché, ci si rende facilmente conto che una simile conclusione – certamente conforme alla lettera dell’art. 204, 5° comma, CCI – mal si concilia con il principio di ragionevolezza. Non è facile giustificare, infatti, per quale ragione l’identico procedimento sarebbe idoneo a produrre un accertamento incontrovertibile del diritto sostanziale quando in esso vengano avanzate domande di rivendicazione o di restituzione e non lo sarebbe, invece, ove si tratti di domande di accertamento di crediti. Nel tentativo di superare il vaglio di ragionevolezza probabilmente l’attenzione va rivolta non tanto alla qualità dell’accertamento del diritto oggetto del procedimento, quanto, piuttosto, agli effetti c.d. secondari della relativa pronuncia, ed in particolare agli effetti esecutivi della stessa e alla loro estensione soggettiva. Vale a dire che, ferma l’identica qualità e stabilità dell’accertamento dei diritti sostanziali dedotti (crediti o diritti reali che siano), solo con riferimento alle pronunce sui diritti di credito debba valere la limitazione della loro efficacia esecutiva «soltanto ai fini del concorso», in quanto soltanto in questo caso (e non anche per le rivendiche e le restituzioni) rileva il «diritto al concorso» o il «diritto di partecipare al riparto». Questo consentirebbe, anzitutto, di comprendere per quale ragione poi l’art. 236, 4° comma, CCI, come l’art. 120, 4° comma, L. Fall., preveda che i provvedimenti assunti in sede di accertamento del passivo costituiscono «prova scritta per gli effetti di cui all’articolo 634 del codice di procedura civile». Vale a dire che – come ha riconosciuto la giurisprudenza –, qualora il fallimento sia revocato, «il creditore, che intenda agire nei confronti del debitore tornato in bonis, dovrà munirsi di un titolo esecutivo, potendo avvalersi della pronuncia di ammissione al passivo solo come prova scritta, ai fini del conseguimento del decreto ingiuntivo, così chiaramente rimanendo preclusa all’accertamento del credito effettuato nella procedura fallimentare la piena efficacia ultrafallimentare» [36]. Ma consentirebbe anche di inquadrare correttamente l’art. 229, 1° comma, CCI, il quale conformemente all’art. 114 L. Fall., prevede che i «pagamenti effettuati in [continua ..]


14. Il problema della tutela del debitore in sede di accertamento del passivo

Se si condividono le conclusioni finora raggiunte a proposito della stabilità del­l’accertamento dei crediti e dei diritti reali, alla luce della singolare formulazione dell’art. 204, 5° comma, CCI, non ci si può esimere dal porsi anche il problema dell’estensione di tale accertamento al debitore sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale. A dire il vero, il problema rileverebbe anche laddove si dovesse accogliere la conclusione che, stando alla formulazione letterale dell’art. 204, 5° comma, CCI, l’accertamento con efficacia di giudicato andrebbe limitato solo ai diritti reali di terzi, come emerge anche dalla Relazione illustrativa del CCI. È evidente, infatti, che nel nostro sistema processuale – al di fuori dei limitati casi stabiliti dall’art. 2909 c.c. – gli effetti del giudicato sostanziale non possono estendersi anche nei confronti di terzi estranei al giudizio all’esito del quale il giudicato si è prodotto. In effetti, se si considera che il debitore non partecipa all’accertamento del passivo e che gli è anche precluso il potere di impugnare il relativo provvedimento del giudice delegato, disponendo solo della possibilità di «chiedere di essere sentito» (art. 203, 4° comma, CCI e art. 99, 8° comma, L. Fall.), si dovrebbe concludere nel senso di escludere che il giudicato possa estendere i suoi effetti nei suoi confronti. Sennonché, prima di concludere in questo senso, occorre tener presente che – come abbiamo visto – il curatore: a) è legittimato passivo nel giudizio di opposizione (art. 206, 1° comma, CCI); b) può proporre impugnazione per contestare eventuali domande accolte (art. 206, 3° comma, CCI); c) è contraddittore necessario, ove l’im­pugna­zione sia stata proposta da altri (art. 206, 3° comma, CCI); d) può proporre revocazione (art. 206, 5° comma, CCI); e) è legittimato passivo della revocazione proposta avverso un provvedimento di rigetto della domanda (art. 206, 5° comma, CCI); f) è contraddittore necessario ove la revocazione riguardi un provvedimento di accoglimento della domanda e sia stata proposta da altri soggetti (art. 206, 5° comma, CCI). Ebbene, l’ampio ventaglio di poteri riconosciuto al curatore in sede di impugnazioni del provvedimento di accertamento del passivo e dei [continua ..]


NOTE
Fascicolo 3-4 - 2021