Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La nuova procedura di liberazione dei debiti del debitore incapiente (di Nicola Soldati, Professore associato di Diritto dell’economia nell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna)


L’articolo analizza criticamente il nuovo istituto della liberazione dei debiti del debitore in­capiente introdotta volto nell’ordinamento italiano dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

Il nuovo istituto permette di superare la lacuna della L. n. 3/2012 che impediva al debitore privo di beni di accedere alle procedure di sovraindebitamento e, quindi, all’esdebitazione.

The assay critically analyzes the new regulation for the release of debts of the incapacitated debtor introduced in the Italian legal system by the “Code of business Crisis and of Insolvency” (Legi­slative Decree 12 January 2019, n. 14).

The new rule allows to overcome the lacuna of the Law n. 3/2012 which prevented the debtor without assets from accessing the over-indebtedness procedures and, therefore, the debt relief.

Keywords: overindebtedness – discharge of debt – insufficiency – Insolvency Code

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La legge delega e la rivisitazione delle procedure di sovraindebitamento - 3. L’esdebitazione dell’imprenditore e del consumatore nella L. n. 3/2012 - 4. Il dilemma del debitore incapiente nella L. n. 3/2012 - 5. La soluzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la creazione di una nuova procedura dedicata al debitore incapiente - NOTE


1. Premessa

Il punto nodale che accomuna tutte le procedure di sovraindebitamento e le pone, peraltro, in linea con la recente Direttive EU 1023/2019, non ancora trasposta nell’ordinamento italiano [1], è rappresentato dalla possibilità per ogni debitore di ottenere la propria esdebitazione con il conseguente c.d. «refresh» e il ritorno ad una nuova vita, liberato definitivamente dai propri debiti pregressi [2]. Nella prima versione della L. n. 3/2012 l’esdebitazione non era prevista: infatti, è stata introdotta solamente in un momento successivo dal legislatore con il D.L. n. 179/2012 [3] in seguito alle numerose critiche mosse nei confronti di un istituto che, privo dell’esdebitazione, era di fatto svuotato del suo significato. In realtà, l’esdebitazione non costituisce un unicum normativo all’interno della disciplina delle procedure concorsuali, poiché, la legge fallimentare [4], agli artt. 142-144, regolamenta il procedimento di esdebitazione del fallito persona fisica per ottenere il beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti all’interno del fallimento [5]; tale previsione si è venuta ad affiancare, quale indice del cambiamento ideologico e della perdita del carattere afflittivo della legge fallimentare, alle modifiche relative alle incapacità personali del fallito [6]. Nel nuovo testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza l’esdebitazio­ne nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata è stata regolata negli artt. 278-281 [7]. Per quanto attiene alla natura giuridica dell’esdebitazione, è discusso in dottrina se sia riconducibile all’istituto della remissione del debito ex art. 1236 c.c., operante solo tra creditore e debitore concorsuale, ovvero se tra creditore e debitore intervenga un pactum de non petendo per la parte eccedente la percentuale soddisfatta, e che la accomuna ad una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. [8]. Nonostante, però, l’introduzione di un’autonoma disciplina dell’esdebitazione al­l’interno delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. n. 3/2012, rimangono alcune evidenti disparità rispetto alla disciplina contenuta nella legge fallimentare [9] con particolare riferimento ai soggetti legittimati ad accedervi [continua ..]


2. La legge delega e la rivisitazione delle procedure di sovraindebitamento

L’approvazione della legge delega n. 155/2017 ha costituito il punto di partenza per l’approvazione da parte del Governo del decreto legislativo elaborato dalla Com­missione Rordorf, avvenuto nel mese di gennaio 2019 [10] per una riforma complessiva delle procedure concorsuali e, tra queste, anche della composizione della crisi da sovraindebitamento. In particolare, l’art. 9 della legge delega ha dettato i principi per una revisione della L. n. 3/2012 [11] che ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico un’apposita procedura per la riorganizzazione dei debiti degli imprenditori sotto soglia fallimentare, vale a dire, dei soggetti che non possono fallire e che nemmeno possono beneficiare delle procedure di definizione della crisi previste dalla legge fallimentare, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. Fall.) e il concordato preventivo (art. 160 L. Fall.) e ha esteso l’utilizzo di tale procedura anche in capo ai consumatori [12]. Il Parlamento ha, quindi, posto nuovamente mano alle procedure di sovraindebitamento attraverso un apposito articolo della legge delega al precipuo scopo di addivenire ad un coordinamento delle norme in parola con quelle nuove procedure concorsuali oggetto di un più ampio e corposo intervento di novellazione. Come è noto, l’iter che ha portato alla pubblicazione della legge delega è passato attraverso l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, in data 10 febbraio 2016 [13] di un disegno di legge delega [14], composto da 15 articoli, con cui conferire al Governo l’incarico di procedere alla predisposizione di un testo normativo avente ad oggetto la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza [15]. Più in particolare, nelle intenzioni del Consiglio dei ministri, la legge delega si è venuta a collocare in quel percorso di riforma già intrapreso con il D.L. n. 83/2015 (convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), adottato per sostenere, in via d’urgenza, l’attività delle imprese in crisi, nel malamente naufragato tentativo di agevolare il loro accesso al credito [16]. In ogni caso, la legge delega ha come propria ratio di fondo quella di permettere, attraverso un disegno organico di riforma del diritto dell’insolvenza, ad un’im­presa [continua ..]


3. L’esdebitazione dell’imprenditore e del consumatore nella L. n. 3/2012

L’attuale art. 14-terdecies della L. n. 3/2012 contempla una disposizione premiale nei confronti del debitore persona fisica, analoga a quella prevista dalla legge fallimentare per l’imprenditore, che prevede per il debitore l’ammissione al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda; non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 16 della L. n. 3/2012; abbia svolto, nei quattro anni di cui all’art. 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mer­cato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione [33]. Per contro, l’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali [34]; quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri. Altresì, l’esdebitazione non opera per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari, per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti, nonché per i debiti fiscali che, pure avendo causa anteriore al decreto di apertura della procedura, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi [35]. Rispetto alle tre procedure disegnate dalla L. n. 3/2012, l’esdebitazione consegue [continua ..]


4. Il dilemma del debitore incapiente nella L. n. 3/2012

Nell’esperienza maturata alla luce delle previsioni contenute nella L. n. 3/2012 è stata evidenziata una fortissima criticità nell’utilizzo da parte del consumatore delle procedure di sovraindebitamento laddove questi non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori. Infatti, la giurisprudenza di merito [38] ha affermato che il ricorso allo strumento della liquidazione del patrimonio non sarebbe ammissibile per il debitore che non abbia beni da liquidare e ciò in forza di un’interpretazione letterale dell’art. 14-ter della L. n. 3/2012 che prevede che il debitore «può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni». Ciò starebbe a significare che, in assenza di beni da liquidare, verrebbe meno la ragione stessa della liquidazione; al contrario, differente sarebbe la possibilità di proporre un piano del consumatore, sempre in assenza di beni da liquidare, ma mettendo a disposizione quota parte del reddito futuro del debitore per un periodo di tempo predeterminato [39]. La conseguenza di tale assunto porterebbe ad affermare che esistono categorie di debitori che sarebbero totalmente esclusi dall’accesso alle procedure di sovraindebitamento, pur non essendo soggetti alle procedure concorsuali maggiori, venendosi così a tradire la ratio stessa della L. n. 3/2012. Tale limitazione di accesso non risulta condivisibile per una serie di ragioni logiche sistematiche. Innanzi tutto, la L. n. 3/2012, pone un limite soggettivo di accesso alle procedure di sovraindebitamento, costituito dalla assoggettabilità del debitore alle procedure disegnate dalla legge fallimentare e un limite oggettivo, costituito da una valutazione di meritevolezza legata a specifiche fattispecie espressamente individuate dalla legge. A fronte di tali limitazioni, si afferma a contrario che chiunque non rientri in tali categorizzazioni ha diritto di accedere alle procedure di sovraindebitamento [40]. Orbene, dal punto di vista sistematico, depongono a favore dell’ammissibilità del debitore, in primo luogo, la circostanza che la liquidazione del patrimonio è strutturata secondo lo schema del fallimento: ne consegue che se è vero, come è vero, che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall’assenza di beni in capo al fallito [41], analogicamente si può affermare che la liquidazione del patrimonio non [continua ..]


5. La soluzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la creazione di una nuova procedura dedicata al debitore incapiente

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha dato finalmente una risposta definitiva a questo problema, disciplinando espressamente, con un’apposita procedura, la liberazione dei debiti della persona fisica incapiente [45], vuoi imprenditore, vuoi professionista, vuoi consumatore: si tratta, quindi, non di una procedura di sovra­indebitamento in senso proprio, ma di una procedura di esdebitazione appositamente disegnata per il debitore incapiente. Nella relazione di accompagnamento al Codice della crisi d’impresa e dell’insol­venza si legge, infatti, che la ratio della norma [46] consiste «nell’offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi». Tale beneficio deve essere considerato eccezionale, tanto è vero che, la disciplina contenuta all’art. 283 CCI prevede che possa essere utilizzato dal solo debitore persona fisica per una sola volta nella vita, pur rimanendo ferma l’attuale previsione di mettere a disposizione del ceto creditorio tutte le utilità, dirette e indirette, sopravvenute che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10% [47], in questo caso, nei quattro anni successivi al decreto con cui il tribunale con­cede l’esdebitazione [48]. Più in particolare, l’articolo in parola prevede che a tale procedura possa accedere esclusivamente la persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Ai fini della valutazione della rilevanza delle utilità, il 2° comma aggiunge, poi, che questa deve essere effettuata su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia [49]. Il monitoraggio sulle eventuali sopravvenienze del debitore, da cui devono essere esclusi i finanziamenti in qualsiasi forma erogati, permane giustamente, vista l’ec­cezionalità della norma, anche dopo la concessione dell’esdebitazione da parte del tribunale; all’uopo, l’organismo di composizione della crisi deve vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale del debitore e, su richiesta del giu­dice, compie gli [continua ..]


NOTE