Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Prededucibilità nella consecuzione tra amministrazione giudiziaria ex art. 34, d.lgs. N. 159/2011 e Amministrazione straordinaria (di Giulia Carlozzo, Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, presso l’Università degli Studi di Palermo, facoltà di Economia e Commercio)


La nota commenta un decreto del Tribunale di Catania che ha escluso la prededucibilità dei crediti sorti nel corso di una amministrazione giudiziaria ex art. 34, D.Lgs. n. 159/2011 nella successiva amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003. Il Tribunale ha reputato diversa la ratio del complesso delle disposizioni in materia di prevenzione, che dovrebbe essere quello di mantenere lo svolgimento dell’attività di impresa, rispetto a quella delle procedure concorsuali, che sono volte alla soluzione della crisi di impresa. L’A., dopo avere ripercorso la disciplina positiva della prededucibilità in generale e sulla consecuzione tra procedure, espone alcune considerazioni critiche.

The note comments on a decree of the Court of Catania which has excluded the predeductibility of claims arising during a judicial administration pursuant to art. 34 of Legislative Decree n. 159/2011 in the subsequent extraordinary administration pursuant to Legislative Decree n. 347/2003. The Court found the ratio of the set of prevention provisions different, which should be that of maintaining the conduct of the business activity, compared to the insolvency procedures, which are aimed at solving the business crisis. The A., after retracing the positive discipline of pre-deductibility in general and on the execution between procedures, exposes some critical considerations.

Keywords: extraordinary administration of large enterprises – judicial administration ex art. 34 Anti-Mafia Code – consecution of procedures – claims arising during judicial administration – predeductibility – art. 111 L. Fall.

TRIBUNALE DI CATANIA, SEZ. IV CIV., 26 SETTEMBRE 2019 Pres. SCIACCA, Est. DE BERNARDIN Amministrazione straordinaria grandi imprese – Amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia – Consecuzione di procedure – Crediti sorti durante la amministrazione giudiziaria – Prededuzione – Art. 111 L. Fall. – Esclusione. (Artt. 20 e 52, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270; art. 34, D.Lgs. n. 159/2011; art. 111, D.R. 16 marzo 1942, n. 267) La ratio delle misure di prevenzione è quella di mantenere lo svolgimento dell’attività d’impresa scevra di influenze della criminalità, mentre le procedure concorsuali mirano a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza. Ai fini della prededuzione, anche a volersi applicare all’amministrazione straordinaria le disposizioni sulla prededuzione nel caso di consecuzione delle procedure, non si può equiparare la procedura di amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia a una procedura concorsuale. (Omissis) rilevato che con ricorso depositato 1’11.9.2018 l’Associazione (Omissis) (di seguito: opponente) ha tempestivamente proposto opposizione avverso lo stato passivo dell’amministrazione straordinaria della società S.M. (comunicato ex art. 97 l.f. il 12/07/2018) lamentando il mancato riconoscimento del proprio credito quale prededucibile; rilevato che: a) con decreto del 15/02/2016 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto per la durata di sei mesi la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 co. 2 dlgs. 159/2011 dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali esercitate da T., nonché il sequestro ex art. 34 co. 9 del me­desimo decreto del 100% delle quote sociali (cfr. all, e) e che analogo provvedimento di sottoposizione ad amministrazione giudiziaria dei beni è stato reso in data 24/03/2016 nei confronti della controllata di quest’ultima, ossia l’odierna opposta (cfr. all. f); b) il credito dedotto dall’odierna opponente è sorto nell’ambito di tale amministrazione giudiziaria in quanto – peraltro – richiesto dall’amministratore giudiziario e autorizzato dal giudice delegato (cfr. doce. 2 e 3); e) il 21/03/2017 la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania ha disposto la revoca delle misure dell’amministrazione giudiziaria di cui si è detto, oltre che il dissequestro delle quote sociali (cfr. all. I); d) che il 26/05/2017 T. s.p.a. e tutte le società del relativo gruppo (ivi compresa l’odierna opposta) hanno chiesto l’ammissione alla procedura di amministrazione [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. Dai 'debiti della massa' ai 'crediti prededucibili' - 3. Evoluzione delle norme in materia di prededuzione - 4. La prededucibilita' e la consecuzione tra procedure - 5. La procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 - 6. Spunti di riflessione. Conclusioni - NOTE


1. Il caso

Il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva per la durata di sei mesi la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34, 2° comma, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento di tutte le attività economiche ed imprenditoriali esercitate da una Società, nonché il sequestro ex art. 34, 9° comma, Codice Antimafia del 100% delle quote della stessa Società. Analogo provvedimento veniva emesso nei confronti di una società controllata. Nel corso dell’amministrazione giudiziaria, il Giudice Delegato alle misure di prevenzione autorizzava l’Amministratore Giudiziario alla stipula di un contratto e restava debitrice di somme. A seguito della revoca dell’amministrazione giudiziaria, la società controllante e tutte le società del gruppo chiedevano l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 (cd. legge Marzano). Il creditore presentava istanza di ammissione al passivo e chiedeva di essere ammesso in prededuzione. In sede di verifica dello stato passivo il Giudice Delegato ammetteva il credito senza riconoscere la prededuzione. Il Tribunale di Catania, con il decreto in commento, ha rigettato l’opposizione proposta dal creditore. Segnatamente, il Tribunale, pur riconoscendo una marcata analogia nella disciplina degli istituti delle procedure concorsuali e delle misure di prevenzione, ha affermato che non si può equiparare la procedura di prevenzione ad una procedura concorsuale in quanto i due istituti hanno rationes differenti, ovvero: sollevare l’im­presa dallo stato di crisi o di insolvenza nel primo caso e consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra dalle influenze della criminalità dall’altro lato. Pertanto, il Tribunale ha rigettato l’opposizione ed ha statuito che i crediti contratti dall’amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia non possono essere ammessi in prededuzione nella successiva procedura di amministrazione straordinaria. Per un commento della decisione sembra utile prendere le mosse dall’esame della ratio della prededucibilità e accennare al tema della consecuzione tra procedure concorsuali.


2. Dai 'debiti della massa' ai 'crediti prededucibili'

Il Codice di commercio del 1852 ha introdotto alcune categorie di crediti che trovavano soddisfazione prima di ogni altro debito che gravava sull’attivo fallimentare. Si prevedeva l’esclusione dal concorso dei crediti sorti in relazione alle «spese di giustizia e di amministrazione» al fine di consentire, appunto, l’amministrazione stessa della procedura, che non sarebbe stata possibile ove coloro che vi erano deputati fossero stati costretti al concorso con gli altri creditori e al conseguente pagamento falcidiato dei propri compensi [1]. Il beneficio aveva rilevanza processuale e non sostanziale: ai crediti non veniva attribuito un privilegio all’interno del concorso, bensì l’esclusione dal concorso medesimo, in quanto sorti in occasione e in funzione del procedimento fallimentare, in applicazione del principio per cui il patrimonio del debitore utile al soddisfacimento dei creditori concorsuali è quello che residua dopo il pagamento delle spese e dei debiti relativi alla procedura stessa di fallimento [2]. Con il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, questa impostazione è stata regolamentata nell’art. 111 L. Fall. Che ha fissato un ordine di distribuzione, formando tre categorie di creditori, ciascuna delle quali ha preferenza sulle altre. La norma contenuta nell’art. 111 L. Fall., nella sua originaria formulazione, prevedeva che «Le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento delle spese comprese le spese anticipate dal­l’erario, e dei debiti contratti per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, se questo è stato autorizzato», poi vi era il pagamento dei crediti muniti di prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato dalla legge e, a seguire tutti gli altri crediti chirografari. La prima categoria di crediti ad essere soddisfatta era appunto la categoria delle spese fallimentari, tra cui vi erano i debiti dell’amministrazione patrimoniale e i debiti contratti per «la continuazione dell’esercizio dell’impresa» [3]. Si contrapponevano in questo modo le spese processuali propriamente dette dagli esborsi inerenti all’amministrazione patrimoniale, ivi compresa la continuazione dell’impresa [4], e alla liquidazione del patrimonio: tale distinzione era [continua ..]


3. Evoluzione delle norme in materia di prededuzione

Ben presto, il sempre maggiore ricorso alle procedure concorsuali minori e l’esi­genza di favorirne l’utilizzo indussero alcuni interpreti ad ipotizzare l’ulteriore estensione della prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell’attività di impresa all’interno della procedura di concordato preventivo. Gradualmente, è stata ammessa nel successivo fallimento la prededuzione dei debiti sorti durante la procedura di amministrazione controllata, cui fosse seguito il fallimento dell’impresa, in forza del principio della c.d. consecutio tra la procedura minore di amministrazione controllata e la procedura maggiore di fallimento. La giurisprudenza ha iniziato a distinguere tra spese utili all’imprenditore a spese utili alla massa dei creditori contratte nel corso del concordato preventivo, ammettendo la possibilità di applicare a queste ultime quanto previsto dall’art. 111 L. Fall. [9]. Gli interventi di riforma della legge fallimentare del 2005 e del 2006 hanno modificato profondamente il sistema: è stato riformulato l’art. 111 L. Fall., ed è stata pure introdotta una specifica definizione di «crediti prededucibili» che in precedenza non esisteva. La citata riforma ha aggiunto un comma all’art. 111 in forza del quale: «Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)». Rientrano quindi, sia le spese della procedura contratte dagli organi stessi della procedura e che sono originate dal procedimento fallimentare, sia i debiti contratti per l’amministrazione fallimentare e per l’eventuale continuazione dell’esercizio del­l’impresa; questi assumono la natura di vere e proprie obbligazioni che, ove non soddisfatte, permangono a carico del fallito. Assume tuttavia fondamentale rilevanza la determinazione della corretta interpretazione delle locuzioni «in occasione» e «in funzione», che non può prescindere dalla analisi dell’origine dell’istituto della prededuzione all’interno del sistema fallimentare [10]. Questa disamina sarà utile per l’analisi, nei prossimi paragrafi, della [continua ..]


4. La prededucibilita' e la consecuzione tra procedure

Dalla precedente esposizione emerge che la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente. L’evoluzione normativa sopra delineata ha inoltre posto l’attenzione anche ai de­biti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, riconoscendo la prededuzione dei crediti sorti proprio per risolvere la crisi dell’impresa. Il legislatore ha dato la possibilità al debitore di esperire le c.d. “procedure minori” prima di ricorrere al definitivo fallimento. Il debitore, nello spirito della legge, può continuare la propria attività d’impresa al fine di preservare i suoi attivi e di soddisfare le ragioni dei suoi creditori. Tali finalità sono alla base della previsione e regolamentazione delle procedure minori volendosi evitare, finché ciò è possibile, il ricorso ad una procedura concorsuale meramente liquidatoria. Mentre nella disciplina previgente il fallimento era la conseguenza certa dell’inu­tile esperimento di una o più procedure minori, oggi, venuto meno il fallimento d’uf­ficio la dichiarazione è subordinata all’iniziativa dei creditori o del pubblico ministero (art. 173, 2° comma, con riferimento agli artt. 1 e 5 L. Fall.). Proprio sulla base di questo possibile susseguirsi di procedure, è stato elaborato il principio della “consecuzione delle procedure concorsuali”, che si fonda sulla valutazione dei procedimenti succedutisi nel tempo a carico dello stesso debitore, come fasi di un unico processo. Occorre ricordare che il principio della consecuzione delle procedure concorsuali è stato recepito nel nostro ordinamento con la riforma introdotta con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che con l’art. 33, 1° comma, lett. a-bis, n. 2, ha aggiunto il 2° comma all’art. 69-bis L. Fall. in tema di revocatoria che recita: «Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese». Diverse fattispecie di conversione sono disciplinate dalle seguenti disposizioni: – l’art. 162 [continua ..]


5. La procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003

Le norme introdotte dal D.L. n. 347/2003, si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che hanno determinati requisiti e in­tendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al­l’articolo 27, 2° comma, lett. b), D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (art. 1, D.L. n. 347/ 2003), che regola l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nella disciplina dettata dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in attuazione della legge delega 30 luglio1998, n. 274, all’art. 20 è stato sancito che «i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato d’insolvenza sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell’art. 111, primo comma, n. 1 L. Fall.»; nel successivo art. 52 è stata ribadita la natura prededucibile di tali crediti anche nel fallimento consecutivo alla procedura di amministrazione straordinaria.


6. Spunti di riflessione. Conclusioni

In questo complesso quadro normativo, il Tribunale di Catania, con la sentenza in commento, ha escluso la prededucibilità dei crediti che sono sorti in costanza di amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia, nella successiva procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. n. 347/2003 (legge Marzano). Il Tribunale ha fondato la decisione sul fatto che sarebbe «diversa la ratio del complesso delle disposizioni in materia di prevenzione: la procedura concorsuale mira a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza; la misura di prevenzione mira a consentire una gestione dell’attività imprenditoriale scevra da influenze di criminalità». A ben vedere questa impostazione non appare coerente con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sopra delineata in tema di prededucibilità dei crediti e consecuzione tra procedure concorsuali. I crediti prededucibili (originariamente noti come «debiti di massa») sono quelli che derivano dai debiti contratti per l’amministrazione del patrimonio della procedura [24]. Si rientra nell’ambito della consecutio delle procedure allorquando si riscontra una qualche utilità tra procedure, idonea a giustificare il beneficio della prededucibilità nella procedura in cui si attua materialmente la liquidazione del patrimonio (in questo caso di amministrazione straordinaria) dei crediti sorti nelle procedure «minori». Questa utilità la si può riscontrare anche all’interno di una procedura di prevenzione. Invero il complesso delle norme che regolano le procedure antimafia è diretto a risolvere la crisi di legalità in cui versa l’impresa, attraverso la gestione del patrimonio da parte di un terzo (amministratore giudiziario). Ora, muovendo da queste premesse, non vi è ragione di escludere la consecuzione (e quindi la prededucibilità dei crediti) tra un procedimento per sequestro giudiziario ex art. 34 Codice Antimafia e una procedura di amministrazione straordinaria. Le due procedure hanno la funzione di risolvere lo stato di crisi in cui versa l’im­prenditore: detta crisi può essere economica o di legalità. In entrambi i casi l’imprenditore viene spossessato della propria azienda affinché sia amministrata, sotto la [continua ..]


NOTE