Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La composizione assistita della crisi e le misure di protezione ‘anticipate´ nel codice della crisi e dell´insolvenza (di Antonio Caratta, Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università Roma Tre)


ll lavoro analizza le novità della disciplina sulla composizione assistita della crisi e sulle misure di protezione ad essa connesse prevista dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza. In particolare, il lavoro si sofferma sui profili problematici relativi all’ambito applicativo e alla legittimazione ad avviare la procedura di composizione assistita e sulla lacunosa disciplina processuale prevista per la pronuncia delle misure di protezione “anticipate”.

The paper analyzes the new rules on the assisted crisis management procedure and on the so-called protective measures, introduced by Code of crisis and insolvency. In particular, it focuses on the problematic profiles relating to the field of application and the legal standing of the assisted crisis management procedure and on the incomplete procedural rules prescribed for granting of early” protective measures.

Keywords: Insolvency Code – assisted crisis management procedure – protective measures

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La legittimazione per l'avvio della procedura di composizione assistita della crisi - 3. Tempestività dell’iniziativa e misure premiali - 4. Ambito di applicazione - 5. L’istanza per la concessione delle misure di protezione 'anticipate' - 6. Il contenuto delle misure protettive - 7. Il procedimento per la concessione delle misure protettive, anche alla luce dello Schema di D.Lgs. correttivo - 8. Effetti e impugnazione del provvedimento sulle misure protettive - 9. La revoca delle misure protettive - 10. Gli esiti della procedura di composizione assistita - 11. L'esito negativo della procedura di composizione assistita con segnalazione al P.M. - NOTE


1. Premessa

La procedura di composizione assistita della crisi costituisce, insieme a quella di allerta, un’assoluta novità del c.c.i. Attraverso le due procedure il legislatore si prefigge l’obiettivo, da un lato, di far emergere in maniera anticipata la crisi dell’impresa e, dall’altro lato, prevenire il manifestarsi della vera e propria insolvenza. La composizione assistita, infatti, a differenza della procedura di allerta, ma in qualche modo in continuità con questa, mira ad ottenere una soluzione concordata e stragiudiziale della crisi, in accordo con i creditori e favorita dall’intervento dell’or­ganismo di composizione della crisi (OCRI). Ed in effetti, nella Relazione illustrativa del Codice si legge che, mentre la procedura di allerta «è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, ricercando, con l’ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione alla crisi principalmente mediante l’adozione di mi­sure riorganizzative dell’attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell’istitu­to della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la soluzione viene ricercata mediante una trattiva con i creditori, favorita dall’intervento dell’OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo fra le parti» [1]. La soluzione ha la sua origine nell’art. 4, della legge delega n. 155/2017, che ha delegato il Governo ad introdurre procedure di allerta e di composizione assistite della crisi «di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori». Al fondo di tale soluzione vi è la convinzione – già emersa nelle indicazioni del­l’Uncitral [2] e della Banca Mondiale [3] – che affrontando tempestivamente la crisi del­l’impresa ci siano maggiori possibilità di intervento al fine di assicurare la continuità dell’impresa stessa e di evitare, in questo modo, la dispersione dei beni dell’im­presa che inevitabilmente deriverebbe dall’adozione di procedure di natura liquidatoria. È la stessa logica alla base [continua ..]


2. La legittimazione per l'avvio della procedura di composizione assistita della crisi

Anzitutto, il 2° comma dell’art. 12 prevede, in termini generali, che il debitore possa, «all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione», accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, «che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI». L’iniziativa per la composizione assistita della crisi, dunque, ben potrebbe prevenire o prescindere del tutto dalla stessa procedura di allerta. Non è detto, cioè, che all’avvio della composizione assistita si arrivi per effetto del funzionamento degli strumenti di allerta, ed anzi si può ipotizzare che il debitore si attivi proprio per evitare che lo facciano i soggetti ai quali sono riservati gli strumenti di allerta. A conferma di ciò sopravviene il 1° comma dell’art. 19, in base al quale la procedura di composizione assistita viene avviata «su istanza del debitore, formulata an­che all’esito dell’audizione di cui all’art. 18», cioè all’esito della sua audizione nel­l’ambito della procedura di allerta. Possiamo ipotizzare, dunque, che l’avvio della composizione assistita con i creditori avvenga, ad opera del debitore, o autonomamente oppure a seguito della sua audizione davanti al Collegio di esperti dell’OCRI o, infine, all’esito della stessa procedura di allerta, quale possibile misura che il Collegio individua per porre rimedio all’esistenza della crisi (art. 18, 4° comma). Siccome, però, l’istanza del debitore di avvio della composizione assistita va rivolta al Collegio di esperti dell’OCRI, è chiaro che, mentre laddove lo stesso avvio si inserisca nella procedura di allerta il Collegio è stato già costituito a seguito della segnalazione dei soggetti legittimati all’allerta, ai sensi degli artt. 14 e 15, laddove, invece, l’avvio avvenga in maniera autonoma, il Collegio dovrà essere costituito. È quel prevede il 1° comma dell’art. 17, stabilendo che «ricevuta la segnalazione di cui agli artt. 14 e 15 o l’istanza del debitore di cui all’art. 19, comma 1, il referente [ossia il segretario generale della camera di commercio o un suo delegato: art. 16, 3° comma] procede senza indugio … alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli [continua ..]


3. Tempestività dell’iniziativa e misure premiali

L’iniziativa per la composizione assistita della crisi, se tempestivamente avviata, consente al debitore di conseguire le misure premiali (benefici patrimoniali, ma anche di responsabilità personale e penale del debitore) previste dall’art. 25 [8]. Stabilisce, infatti, il 1° comma dell’art. 24 che l’iniziativa del debitore non è tem­pestiva se l’istanza per la composizione tempestiva della crisi venga avanzata oltre il termine di 3 mesi dal momento in cui si sono verificati determinati eventi sintomatici della gravità della crisi e specificatamente indicati dallo stesso art. 24: a) l’esisten­za di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni pari ad oltre la metà del totale mensile delle retribuzioni; b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da alme­no 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre 3 mesi degli indici elaborati ai sensi dell’art. 13, 2° e 3°. Tale tempestività, su richiesta dello stesso debitore, può essere attestata dal Presidente del Collegio degli esperti dell’OCRI, e ciò proprio al fine di far scattare, poi, le misure premiali del successivo art. 25. Fra le misure premiali merita di essere segnalata la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, sempre che l’OCRI non abbia informato il P.M. dello stato di insolvenza dell’impresa, ai sensi dell’art. 22. Questa previsione, in effetti, può tornare utile al debitore ove, all’esito della procedura di composizione assistita della crisi ed a prescindere dal fatto che sia stato raggiunto o no l’accordo, intenda avanzare domanda di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione.


4. Ambito di applicazione

Qualche incertezza emerge a proposito della definizione dell’ambito applicativo della procedura di composizione assistita della crisi. L’art. 19 non offre alcuna indicazione in proposito, mentre l’art. 4, lett. a), della legge delega n. 155/2017 imponeva di in­dividuare i casi in cui la procedura in questione non trovasse applicazione, prevedendo, in particolare, che essa non dovesse trovare applicazione per le società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e per le grandi imprese come definite dalla normativa UE. Né una qualche utilità può ricavarsi dall’art. 12, 4° e 5° comma, D.Lgs. n. 14/2019, i quali stabiliscono i casi nei quali non si applicano gli strumenti di allerta (grandi imprese, gruppi di imprese di rilevante dimensione, società con azioni quotate in mercati regolamentati, banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare, i fondi comuni di investimento, ecc.). Dopo aver previsto tale esclusione, infatti, il 6° comma dello stesso art. 12 prevede che «le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall’art. 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall’art. 24». E siccome l’art. 24 – come abbiamo visto – nel valutare la tempestività dell’iniziati­va del debitore, ai fini dell’applicazione delle misure premiali, richiama anche l’istan­za per la composizione assistita della crisi, dovrebbe ritenersi che alle imprese individuate dal 4° e 5° comma dell’art. 12, sebbene non si applichino le misure di allerta, possa comunque applicarsi la procedura di composizione assistita della crisi, di cui all’art. 19. Quest’incertezza normativa si ripercuoterà, inevitabilmente, sugli orientamenti che si andranno formando in fase attuativa e sull’opportunità che il testo del decreto legislativo venga interpretato in maniera conforme alla legge delega. Discorso non dissimile vale con riferimento alle altre indicazioni che emergono – sempre con riferimento all’ambito applicativo della procedura di composizione as­sistita – dal 7° e 8° comma dello stesso art. 12, in relazione alle imprese minori e agri­cole e alle imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. Ed infatti, per le [continua ..]


5. L’istanza per la concessione delle misure di protezione 'anticipate'

Successivamente alla sua audizione da parte del Collegio degli esperti, il debitore che abbia avanzato domanda per la composizione concordata della crisi può anche richiedere l’adozione delle misure di protezione «necessarie per condurre a termine le trattative in corso». (art. 20, 1° comma). Chiara è la limitazione della previsione legislativa a consentire la richiesta di misure protettive solo al debitore che abbia avanzato istanza per la composizione assistita della crisi. E dunque, laddove sia iniziata la procedura di allerta, senza che sia stata avanzata domanda di composizione assistita, sembra doversi escludere la possibilità di richiedere l’adozione delle misure protettive. Ciò sembra essere in linea con la Direttiva UE sull’insolvenza 2019/1023, il cui art. 6, par. 1, impone agli Stati membri di provvedere «affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva» [9]. E tuttavia, si deve rilevare la non piena coincidenza di questa previsione con l’art. 4, 1° comma, lett. g), della legge delega n. 155/2017, il quale, invece, delegava il Governo a prevedere che potesse avanzare domanda per l’adozione delle misure protettive sia il debitore che avesse avanzato domanda di composizione assistita della crisi, sia il debitore che fosse stato convocato davanti al Collegio ai sensi della lett. e) del medesimo art. 4, cioè a seguito dell’attivazione degli strumenti di allerta. La scelta del legislatore delegato è stata più restrittiva, preferendo limitare la possibilità di richiedere le misure di protezione solo laddove sia stata avanzata dal debitore domanda di composizione assistita della crisi. Il che porta a ritenere che, ove siano stati attivati gli strumenti di allerta e sia stato sentito il debitore ai sensi dell’art. 17, ma questi non abbia chiesto la composizione assistita della crisi, manca il presupposto sostanziale per richiedere le misure protettive in questione. Competente per la decisione su tali misure è la sezione specializzata in materia di impresa, individuata in base all’art. 4, D.Lgs. n. 168/2003, cioè in base alla sede del­l’impresa (e non in base al centro principale di interessi del [continua ..]


6. Il contenuto delle misure protettive

Per comprendere, poi, quale sia il possibile contenuto di queste misure protettive, mi pare che si debba inevitabilmente far capo a quanto prevede l’art. 54, 2° comma, a proposito delle misure protettive adottabili nel corso del procedimento per l’aper­tura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di o­mologazione degli accordi di ristrutturazione [14]. A questa conclusione conduce, in effetti, lo stesso 4° comma dell’art. 54, che richiama proprio «le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso … richiesti ai sensi dell’art. 20 dal debitore che ha presentato l’istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall’OCRI», prevedendo che in questo caso la domanda delle misure protettive, su istanza del debitore, «p(ossa) essere pubblicata nel registro delle imprese». Ciò, evidentemente, sul presupposto che le misure protettive che il debitore può richiedere, a norma dell’art. 20, e dunque ai fini della composizione assistita della crisi, siano le stesse di cui al 2° comma dell’art. 54. Vale a dire, «dalla data della pubblica­zione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano» [15]. Dal combinato disposto del 2° e del 4° comma dell’art. 54, dunque, si ricava che, mentre le misure protettive previste dal 2° comma scattano automaticamente (salva la successiva revoca ai sensi del 3° comma dell’art. 55) una volta che il debitore le abbia richieste nel presentare la domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ai sensi dell’art. 40 («se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’art. 40»), invece, quelle previste dal 4° com­ma (e cioè connesse con la composizione assistita della crisi) non scattano automaticamente con l’istanza del debitore, ma debbono essere disposte dalla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 20. Con specifico riferimento alla composizione assistita della crisi, [continua ..]


7. Il procedimento per la concessione delle misure protettive, anche alla luce dello Schema di D.Lgs. correttivo

Aggiunge l’art. 20, al 2° comma, che il procedimento per la concessione delle misure protettive è regolato dagli artt. 54 e 55 «in quanto compatibili» e che il Tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il Presidente del Collegio degli esperti. Si tratta di comprendere, quindi, che cosa della disciplina di cui agli artt. 53 e 54 sia compatibile con la procedura di cui all’art. 20. Una prima questione attiene alla compatibilità, con la procedura dell’art. 20, del 5° comma dell’art. 54, il quale prevede – per le misure protettive ordinarie – che il Presidente del Tribunale o il Presidente della sezione, cui è assegnata la trattazione della procedura, fissa l’udienza entro un termine non superiore a 30 giorni dal deposito della domanda oppure entro un termine non superiore a 45 giorni con provvedimento motivato e, all’esito dell’udienza, provvede, senza indugio e con decreto, fissando anche la durata delle misure. Questa compatibilità può ammettersi per la prima parte della disposizione, ma non anche per la seconda, che fa riferimento alle misure protettive automatiche di cui al 2° comma dello stesso art. 54. Nel caso delle misure protettive connesse alla composizione assistita, invece, la sezione specializzata dovrà decidere anzitutto sull’an delle misure richieste e poi stabilire anche la durata che, comunque, non può essere superiore a 3 mesi, come abbiamo visto. Laddove poi la richiesta riguardasse una proroga delle misure già concesse, la sezione specializzata sarà chiamata a valutare, in via prognostica, che vi siano «progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo», progressi che devono essere attestati dal Collegio degli esperti. Una seconda questione attiene alla trattazione della procedura in questione. A tal proposito, infatti, per le misure protettive ordinarie l’art. 55, 1° comma, prevede che il Presidente del Tribunale o della sezione alla quale è affidata la trattazione della procedura «designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già designato dal Tribunale per l’audizione delle parti». Il che sta a significare che si apre un [continua ..]


8. Effetti e impugnazione del provvedimento sulle misure protettive

Stante la natura degli effetti prodotti dalle misure protettive, sembra elemento essenziale per il loro prodursi la pubblicità del provvedimento che le dispone, mediante l’iscrizione nel registro delle imprese. È questo, infatti, il solo strumento idoneo a mettere a conoscenza i terzi del sopravvenire delle misure in questione e, conseguentemente, per consentire loro di far valere in sede di impugnazione le ragioni di opposizione al permanere delle stesse. Provenendo dal Collegio della sezione specializzata, il provvedimento sarà reclamabile davanti alla Corte d’Appello ai sensi dell’art. 124, come espressamente previsto dall’art. 155, 3° comma. E lo sarà sia nel caso che abbia accolto l’istanza del debitore, sia nel caso opposto. La legittimazione a proporre il reclamo va riconosciuta, ai sensi dello stesso art. 124, in ragione della soccombenza, e dunque, a qualsiasi interessato, ove il provvedi­mento sia di accoglimento dell’istanza, al debitore nel caso opposto. Ancora all’art. 124 occorrerà far riferimento sia per stabilire il termine breve di proposizione del reclamo (10 giorni), sia per la sua decorrenza (dalla comunicazione per il debitore e le parti; dall’iscrizione nel registro delle imprese per gli altri interessati), sia per il termine lungo (90 giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura). Occorre anche ricordare che, ai sensi del 4° comma dell’art. 124, il reclamo non sospenderà l’esecuzione e l’esecutività del provvedimento impugnato, e dunque, se ha ad oggetto un provvedimento che ha accolto l’istanza di misure protettive, queste continueranno a produrre effetti fino a quando non si concluderà il reclamo. Infine, stante la natura provvisoria e lato sensu cautelare delle misure protettive, va esclusa la possibilità di esperire, avverso la decisione sul reclamo, il ricorso per cassazione [25].


9. La revoca delle misure protettive

In piena aderenza al dettato dell’art. 4, 1° comma, lett. g), della legge delega n. 155/2017, le misure protettive, una volta concesse, possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, dalla stessa sezione specializzata, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il Collegio degli esperti segnala che non è possibile addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significative progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi (art. 20, 5° comma). Quanto al procedimento da seguire per la revoca, sembra inevitabile far capo alla disciplina di cui al 4° comma dell’art. 55, dove si prevede il procedimento per la revoca sia delle misure protettive ordinarie sia di quelle connesse alla composizione assistita della crisi. Ne deriva che la sezione specializzata, sentite le parti e omessa ogni formalità al contraddittorio, procederà nel modo che ritiene più opportuno all’as­sunzione degli atti di istruzione e deciderà sulla revoca delle misure. Anche il provvedimento sulla revoca, nonostante il silenzio in proposito del 4° comma dell’art. 55, dovrebbe essere ritenuto reclamabile davanti alla Corte d’Ap­pello, ai sensi dell’art. 124.


10. Gli esiti della procedura di composizione assistita

Se all’esito della procedura il debitore è riuscito a raggiungere l’accordo con i creditori circa la composizione della crisi in atto, tale accordo – secondo quel che prevede l’art. 19, 4° comma – dovrà essere redatto per iscritto ed essere depositato presso l’OCRI competente. La sua efficacia non si estende ai creditori che non vi abbiano partecipato (ai quali non è neanche ostensibile), anche se esso produce le stesse conseguenze degli atti esecutivi del piano attestato di risanamento, di cui all’art. 56, e, se vi è la richiesta del debitore e il consenso dei creditori interessati, può essere iscritto nel registro delle imprese. L’assimilazione di effetti al piano attestato di risanamento rileva, evidentemente, agli effetti dell’esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Ai sensi dell’art. 166, 3° comma, lett. d), infatti, «non sono soggetti all’azione revocatoria [fallimentare e ordinaria] … gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’art. 56». Il raggiungimento dell’accordo all’esito della composizione assistita, peraltro, non preclude la possibilità al debitore di presentare domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione, come implicitamente si evince sia dal 3° comma dell’art. 20, che in tal caso impone al Collegio di attestare la veridicità dei dati aziendali, e sia dall’art. 25, 1° comma, lett. d), circa la misura premiale del raddoppio della proroga dei termini di cui all’art. 44, 1° comma, lett. a), per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Diverso, invece, il discorso da fare in caso di mancato raggiungimento dell’ac­cordo. A tal proposito, infatti, l’art. 21, 1° comma, prevede che, scaduto il termine di cui all’art. 19, 1° comma, senza che sia stato raggiunto un accordo con i creditori coinvolti e permanendo la situazione di crisi, il Collegio degli esperti invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure giurisdizionali di cui all’art. 37 di regolazione della crisi o dell’insolvenza (accordo di [continua ..]


11. L'esito negativo della procedura di composizione assistita con segnalazione al P.M.

L’esito negativo della procedura di composizione assistita può anche portare alla segnalazione al P.M. da parte dello stesso Collegio di esperti. Lo chiarisce l’art. 22, 1° comma, prevedendo che, laddove all’esito delle trattative il debitore non deposita domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza nel termine di 30 giorni e il Collegio, rilevando tale comportamento omissivo, dovesse ritenere che gli elementi acquisiti ren­dano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza, lo segnala con relazione motivata al referente dell’OCRI, che, a sua volta, provvede a darne notizia al P.M. presso il Tribunale competente ai sensi dell’art. 27. Alla medesima segnalazione portano anche altri comportamenti tenuti dal debitore nel corso della procedura di allerta. Ed infatti, il 1° comma dell’art. 22 richiama anche – sempre ai fini della segnalazione al P.M. – l’ipotesi in cui, avviata la procedura di allerta, il debitore non si presenti per l’audizione davanti al Collegio degli esperti di cui all’art. 18 o, dopo l’audizione, non depositi l’istanza per la composizione assistita della crisi di cui all’art. 19, 1° comma, senza che il Collegio abbia disposto l’archiviazione delle segnalazioni di allerta, ai sensi del 3° comma del­l’art. 18. Anche in questi casi, ovviamente, il Collegio procederà alla segnalazione sempre che ritenga sussistente, sulla base degli elementi acquisiti, lo stato di insolvenza del debitore. Va aggiunto che, per come formulato, il 1° comma dell’art. 22 prevede la segnalazione in questione semplicemente per il fatto che il debitore rientri fra le imprese sottoponibili agli strumenti di allerta o alla composizione assistita della crisi. Ne deriva che – anche in considerazione di quanto detto a proposito della non piena coincidenza fra ambito applicativo della procedura di allerta e della composizione assistita della crisi (v., retro, par. 4) – la segnalazione potrebbe riguardare anche imprese sottoponibili ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o imprese minori o agricole. In quest’ultimo caso, peraltro, la segnalazione (da parte dell’OCC e non dell’OCRI) sarà funzionale all’eventuale apertura non della liquidazione giudiziale, ma della liquidazione [continua ..]


NOTE