Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Intervento alla tavola rotonda “Spigolature sulla Riforma” del 13 marzo 2019 (di Massimo di Lauro)


   

L’intervento è una prima lettura degli artt. 375 e 377 del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (di seguito CCII), approvato con d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato in G.U. del 14 febbraio 2019 n. 34; articoli che, in vigore dal 16 marzo 2019, hanno introdotto alcune modifiche al codice civile. L’art. 375, recante la rubrica “assetti organizzativi dell’impresa”, sostituisce la vecchia rubrica dell’art. 2086 c.c. “direzione e gerarchia dell’impresa” col nuovo titolo “gestione dell’impresa”. Lo stesso articolo aggiunge poi al primo comma dell’art. 2086 c.c., che resta invariato[1], un secondo comma del seguente tenore: “2. L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Questa nuova disposizione ha avuto un travagliato iter legislativo. Nello schema di proposta di decreto attuativo della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155, presentato dal presidente Rordorf al Ministro della Giustizia l’antivigilia di Natale del 2017, la norma così recitava: “2. L’imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale”. Nella Relazione illustrativa di tale proposta la Commissione Rordorf aveva avuto cura di precisare che “in attuazione di una precisa direttiva della legge delega (art. 1, lett. b), si era resa anzitutto necessaria l’introduzione di una norma che prescriva all’imprenditore l’obbligo di istituire assetti organizzativi idonei alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, così da poter adottare per tempo le opportune misure, nonché l’obbligo di attivarsi immediatamente, al bisogno, utilizzando uno degli strumenti forniti dall’ordinamento per tentare di superare la difficoltà”. Spiegava altresì la Relazione che “poiché tali obblighi sono stati previsti dalla legge delega per ogni tipo di impresa, individuale o collettiva, si è scelto di inserirli nel [continua..]