La razionalizzazione del sistema delle procedure liquidatorie che la legge delega n. 155/2017 richiedeva ha trovato un formidabile ostacolo nella liquidazione coatta amministrativa, rimasta applicabile, in via esclusiva o concorrente, a molte imprese fra cui quelle costituite in forma di società cooperativa. Peraltro, il sistema della crisi e dell’insolvenza delle cooperative, che era già complesso, si è ulteriormente complicato a seguito dell’emanazione del Codice. Sono infatti incerti vari punti fondamentali, quali il rapporto fra dichiarazione di insolvenza e liquidazione coatta disposta per cause diverse, le procedure applicabili a talune cooperative (ad esempio, le cooperative agricole) e l’applicabilità alle cooperative della causa di scioglimento in caso di procedura liquidatoria. Problematico è inoltre il coordinamento fra liquidazione coatta e strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Ricostruire oggi la disciplina della crisi e dell’insolvenza delle società cooperative costituisce dunque operazione interpretativa difficile, con approdi che raramente possono dirsi saldi. L’articolo opera un tentativo in questo senso.
The rationalisation of the liquidation procedures required by Delegated Law No. 155/2017 encountered a formidable obstacle in compulsory administrative liquidation (‘liquidazione coatta amministrativa’), which remains applicable, either exclusively or concurrently, to many companies, including those established as cooperatives. Moreover, the regime governing the crisis and insolvency of cooperatives, which was already complex before the Code, has become even more complicated following its enactment. Several fundamental issues remain uncertain, including the relationship between a declaration of insolvency and compulsory liquidation ordered for different reasons, the procedures applicable to certain cooperatives (e.g. agricultural cooperatives) and the application to cooperatives of the cause for dissolution in the event of liquidation proceedings. Another problematic issue is coordinating compulsory liquidation with preventive restructuring frameworks. Therefore, attempting to reconstruct the rules governing the crisis and insolvency of cooperatives today is a challenging exercise, with outcomes that can rarely be said to be certain. This article attempts to do just that.
1. Premessa - 2. Dalla legge delega al CCII: la “sorprendente resilienza” della liquidazione coatta amministrativa - 3. La nozione di insolvenza rilevante come presupposto oggettivo della liquidazione coatta amministrativa. La (limitata) rilevanza della “insufficienza di attivo” - 4. La procedura liquidatoria applicabile ai diversi tipi di cooperative - 4.2. Il caso delle cooperative agricole - 4.3. Aspetti procedurali: le cooperative che esercitano attività commerciale - 4.4. Aspetti procedurali (segue): le cooperative che esercitano attività agricola - 5. Le cooperative e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza - 5.2. Le cooperative che esercitano attività agricola e gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Le cooperative che siano “imprese minori” - 5.3. I rapporti tra concordato preventivo, concordato minore, piano di ristrutturazione e liquidazione coatta amministrativa - 6. La liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata come cause di scioglimento delle società cooperative - NOTE
È noto che il disegno che aveva originariamente ispirato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di seguito, CCII) era quello di ordinare l’intera materia, razionalizzandola ed eliminando le molte asimmetrie presenti nel sistema. È altresì noto che questo disegno è riuscito solo in parte, dato che non solo è rimasta nel CCII (con minime eccezioni) la netta distinzione di trattamento fra impresa commerciale e impresa agricola, ma sono sopravvissute anche le procedure speciali amministrative. È infatti rimasto in vita (intatto) il complesso apparato normativo in materia di amministrazione straordinaria (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 270, e d.l. 23 dicembre 2003, n. 347) [1] ed è sopravvissuta anche la procedura di liquidazione coatta amministrativa (tuttora regolata principalmente da norme contenute in varie leggi speciali). La mancata razionalizzazione, lungi dal ledere solo un’astratta aspirazione alla linearità del sistema, è foriera di conseguenze pratiche particolarmente infelici per le società cooperative, la cui crisi e insolvenza si trova a cavallo fra le procedure previste per il tipo (la liquidazione coatta) e le procedure previste per l’oggetto (l’attività commerciale o agricola), il tutto – di solito – risolto mediante il discutibile criterio della prevenzione, in base al quale la procedura che si apre per prima è quella che è destinata a proseguire. Le norme del CCII in materia, inoltre, sono letteralmente importate dalla legge fallimentare, che tuttavia non prevedeva procedure per gli imprenditori agricoli, e ciò ha il risultato che il CCII non regola il concorso fra liquidazione coatta e liquidazione controllata del sovraindebitato. Complica ancora di più il quadro, se possibile, la regolamentazione speciale, sia in materia di procedimento amministrativo per l’apertura della liquidazione coatta, sia in materia di cooperative “speciali” (come le cooperative sociali). Scopo di questo articolo è quello di tentare di fare chiarezza nella materia della crisi e dell’insolvenza delle società cooperative. Ciò mediante una ricognizione dei vari problemi che restano aperti, alcuni dei quali sono paradossalmente sorti ex novo con l’entrata in vigore del CCII. Di tali problemi, ove possibile, si tenterà quindi di proporre una [continua ..]
La crisi e l’insolvenza delle società cooperative è tradizionalmente oggetto di “condominio” fra procedure ordinarie, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, e procedure speciali, sotto il controllo dell’autorità preposta alla vigilanza amministrativa dello specifico settore in cui opera la cooperativa. Le procedure speciali, infatti, possono aprirsi non solo nei casi di irregolarità, di grave disfunzione amministrativa e di violazione di regole del settore, specificamente previsti dalla normativa, ma anche in caso di insolvenza della cooperativa. Ne consegue che, almeno in astratto, per le società cooperative l’insolvenza è il presupposto tanto delle procedure giudiziarie, quanto delle procedure amministrative. Nel vigore della legge fallimentare del 1942, in caso di insolvenza di società cooperative il concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa era così regolato: a) per alcune categorie di cooperative (quelle di credito: banche di credito cooperativo e banche popolari, ex 80, comma 6, t.u.b.) la legge prevedeva espressamente che in caso di insolvenza si applicasse in via esclusiva la liquidazione coatta amministrativa; b) per altre categorie di cooperative la legge prevedeva la liquidazione coatta amministrativa, ma non prevedeva, né espressamente escludeva, la loro soggezione a fallimento; c) per altre, infine, la legge ammetteva espressamente la loro soggezione sia a fallimento, sia a liquidazione coatta amministrativa. Il concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa era a sua volta oggetto di norme ambigue: l’art. 196 legge fall. sembrava consentire il fallimento tutte le volte che ciò non fosse espressamente escluso, mentre l’art. 2, comma 2, legge fall. prevedeva l’esclusività della liquidazione coatta, salvo diversa espressa previsione, che aveva l’effetto di sottrarle al fallimento [2]. Da tempo, tuttavia, si era consolidata l’interpretazione secondo la quale, mancando una norma espressa che ammetta il concorso, per le società cooperative la liquidazione coatta amministrativa ha carattere esclusivo, con conseguente assimilazione del trattamento delle categorie sub a) e sub b) in caso di insolvenza. Questa interpretazione era stata recentemente accolta anche dalla Cassazione [3]. In occasione dell’ultima stagione di riforma del [continua ..]
Il fatto che la liquidazione coatta amministrativa per il caso di insolvenza sia collocata nel CCII implica che la definizione di insolvenza contenuta nel medesimo CCII (art. 2, comma 1, lett. b, CCII) si applichi de plano anche alla l.c.a., senza necessità di ricorrere a particolari canoni interpretativi (analogamente poteva dirsi nell’impianto della legge fallimentare rispetto all’art. 5). Occorre interrogarsi, invece, su quale sia oggi la rilevanza della “insufficienza di attivo”. Fino al 2003, infatti, per effetto di una specifica previsione contenuta nel codice civile, per le cooperative veniva considerata “insolvenza” anche la mera insufficienza di attivo [10]. Poiché tuttavia tale speciale nozione di insolvenza è venuta meno con la riforma del diritto societario, resta da comprendere quale significato debba attribuirsi all’espressione contenuta nell’ultima parte dell’art. 298, comma 1, CCII, che, in continuità con quanto era previsto dall’art. 202 legge fall., attribuisce al tribunale il potere di accertare lo stato d’insolvenza successivamente all’apertura della liquidazione coatta amministrativa, “anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo”. Ci sembra da escludere che questo inciso, a tutta evidenza frutto del mancato adeguamento alla riforma del diritto societario del 2003, possa avere l’effetto di reintrodurre l’insufficienza di attivo come ulteriore, autonomo presupposto della l.c.a. a fianco dell’insolvenza, che la riforma del 2003 ha soppresso [11]. Pertanto, l’unico senso logico della norma nel nuovo quadro è il seguente: quale che sia il motivo per il quale la l.c.a. sia stata disposta (in ipotesi, anche una crisi patrimoniale diversa dall’insolvenza), l’applicabilità delle norme in materia di revocatoria e di fattispecie penali richiede in ogni caso l’accertamento dello stato di insolvenza da parte del tribunale. In altri termini, il patrimonio netto negativo [12] o in generale l’insufficienza di attivo non possono essere considerati, nemmeno per le cooperative, autonomi presupposti delle procedure concorsuali liquidatorie, le quali si aprono unicamente previo accertamento del presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, della cui esistenza l’insufficienza di attivo può al più costituire un [continua ..]
4.1. Cooperative soggette solo a liquidazione coatta e cooperative soggette al “doppio binario”. Il caso delle cooperative sociali, delle cooperative edilizie e delle cooperative “sotto soglia” In caso di insolvenza, tutte le società cooperative sono soggette alla procedura concorsuale speciale di liquidazione coatta amministrativa, disposta dall’autorità amministrativa alla quale spetta la vigilanza; ciò ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c., che prevede tale assoggettamento in virtù del loro tipo societario, a prescindere dalla dimensione della cooperativa e dalla tipologia (commerciale o agricola) dell’attività da essa esercitata [16]. La competenza ad adottare il provvedimento che dispone la l.c.a. è regolata dall’art. 12, comma 1, lett. e, d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi), mentre – come abbiamo visto – la procedura è disciplinata dalla l. 17 luglio 1975, n. 400 (e dalle eventuali leggi speciali di settore) e per il tramite di questa dagli artt. 293 ss. CCII, per quanto ivi non previsto [17]. Le società cooperative insolventi che esercitano attività commerciale sono tuttavia soggette al c.d. ‘doppio binario’, in quanto, per norma espressa, possono essere assoggettate sia a liquidazione coatta amministrativa, sia a liquidazione giudiziale (art. 2545-terdecies, comma 1, secondo periodo c.c.), ovviamente, in questo secondo caso, quando la cooperativa superi le soglie per essere definita “impresa minore” (art. 2, lett. d, CCII). Il concorso tra le due procedure è regolato unicamente dal criterio della prevenzione temporale, nel senso che “la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale” (art. 295, comma 2, CCII, che supera il disposto dell’art. 2545-terdecies, comma 2, c.c.). Benché esercitino attività commerciale, sono soggette solo alla liquidazione coatta amministrativa, dato che la legge di settore non contempla (o espressamente esclude, che come abbiamo visto è la stessa cosa) la procedura di liquidazione giudiziale: a) le cooperative che acquisiscono la qualifica di “imprese sociali” ai [continua ..]
È ormai pacifico che sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, ma sono sottratte alla liquidazione giudiziale in applicazione delle regole generali (per difetto del presupposto della “commercialità”), le cooperative che esercitano attività agricola o che siano comunque qualificabili come imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative consortili (di conferimento ovvero di servizi) fra imprenditori agricoli [24]. Il caso delle cooperative agricole suscita invece gravi dubbi con riferimento alla possibilità di assoggettare le stesse ad un “diverso” doppio binario: quello tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione controllata. Questi sembrano i dati rilevanti: a) gli imprenditori agricoli sono normalmente assoggettabili alle procedure previste per il “sovraindebitamento” (art. 2, lett. c, CCII), e dunque, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, che può oggi aprirsi anche su istanza dei creditori qualora esista una “sofferenza debitoria” di almeno cinquantamila euro (art. 268, comma 2, CCII); b) l’assoggettabilità della cooperativa agricola alla liquidazione coatta amministrativa non sembra di per sé escludere la sua soggezione alla liquidazione controllata ai sensi dell’art. 2, lett. c, CCII, in quanto l’essere il debitore “non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie”, previsto da tale norma, vale per i debitori diversi da quelli espressamente menzionati, e non per quelli che sono inclusi in positivo fra coloro che possono avvalersi delle procedure di sovraindebitamento, qual è appunto l’imprenditore agricolo. In sostanza, l’imprenditore agricolo, anche in forma di cooperativa, è soggetto alle procedure di sovraindebitamento in quanto la sua soggezione a queste è espressamente prevista dall’art. 2, lett. c, CCII, e non in ragione del fatto che egli non è assoggettabile ad altra procedura liquidatoria (che per la cooperativa agricola esiste, ed è la l.c.a.)[25]; c) chiarito ciò, l’assoggettabilità o meno della cooperativa agricola al regime del “doppio binario” tra l.c.a. e liquidazione controllata dipende dunque dalla portata interpretativa che si deve attribuire all’art. 295, comma [continua ..]
Vari sono i problemi di carattere procedurale che si presentano anche nel nuovo sistema. Il quadro, distinguendo a seconda dell’attività (commerciale o agricola), è così ricostruibile. Per le cooperative che esercitano attività commerciale per le quali la liquidazione giudiziale è esclusa, il tribunale può solo dichiarare l’insolvenza della cooperativa (art. 297, comma 1, CCII), su ricorso dei creditori, dell’autorità di vigilanza amministrativa e della stessa cooperativa. A seguito della dichiarazione di insolvenza l’autorità amministrativa ha l’obbligo di aprire la liquidazione coatta amministrativa (comma 5 del medesimo articolo, che dunque configura un’ipotesi di atto vincolato) [28], senza ulteriori accertamenti né apertura di nuovo contraddittorio, essendo già stato esercitato dal debitore il diritto di difesa nell’ambito del procedimento giurisdizionale. Il tribunale può adottare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’avvio della procedura di liquidazione coatta (art. 297, comma 3, CCII), avvio che non di rado (e per una prassi oltremodo censurabile) avviene a distanza di molti mesi dalla sentenza. Se la liquidazione coatta amministrativa è già aperta, quale che sia il presupposto che vi ha dato causa ai sensi dell’art. 1, l. n. 400/1975, può emergere l’esigenza di accertare anche giudizialmente lo stato di insolvenza della cooperativa, al fine di applicare la disciplina delle azioni revocatorie e la disciplina penale. L’accertamento è riferito al momento in cui la l.c.a. venne aperta. Legittimati a chiederlo sono il commissario liquidatore e il pubblico ministero (art. 298 CCII). In questi casi, dopo la dichiarazione di insolvenza da parte del tribunale, la liquidazione coatta amministrativa non deve ripartire da zero, né – nonostante una diversa prassi amministrativa, fonte di gravi ritardi – è necessario “trasformare” il tipo di provvedimento che le ha dato avvio: ciò in virtù del principio di unificazione delle procedure stabilito dal medesimo art. 1, l. n. 400/1975 [29]. Per le cooperative “commerciali” per cui la liquidazione giudiziale non è invece esclusa (doppio binario), opera il criterio della prevenzione (art. 295, comma 2, CCII, [continua ..]
Gli stessi principi valgono anche nel caso della cooperativa che abbia natura di imprenditore agricolo, esclusa dalla liquidazione giudiziale ma (se si aderisce alla tesi esposta al § 4.2) soggetta al doppio binario tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione controllata. Pertanto: – il problema procedurale (lasciato in sospeso alla fine del § 4.2) del possibile concorso tra le due procedure liquidatorie deve a nostro avviso risolversi, per analogia, in base al medesimo criterio della prevenzione temporale adottato per le cooperative che esercitano attività commerciale; – l’autorità amministrativa di vigilanza è sempre legittimata a richiedere l’accertamento dello stato di insolvenza, sia anteriormente all’apertura della l.c.a. per insolvenza, sia successivamente, se la l.c.a. è già stata aperta per insolvenza o per qualsiasi altra causa [34]. Nel caso delle cooperative agricole, tuttavia, si dovrà tenere presente che, se si aderisce alla tesi del “doppio binario” fra l.c.a. e liquidazione controllata (da noi accolta: § 4.2), qualora sia pendente l’istanza di un creditore, la dichiarazione dello stato di insolvenza da parte del tribunale potrebbe dare luogo, ai sensi dell’art. 268, comma 2, CCII, all’apertura di una liquidazione controllata.
5.1. Le cooperative che esercitano attività commerciale: il concordato preventivo “sempre” accessibile. L’accesso agli altri strumenti e alla composizione negoziata della crisi Abbiamo visto che il principio della prevenzione viene adottato per regolare espressamente il concorso tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale. Tale principio, tuttavia, è sempre stato ritenuto applicabile, pur in assenza di espressa previsione di legge, anche al concorso tra liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo. La conseguenza è che non poteva disporsi l’apertura di una l.c.a. in pendenza di un procedimento di concordato preventivo [35]. Il principio della prevalenza delle soluzioni alternative a quelle liquidatorie, come è noto, è ormai immanente nel sistema. Questo sembra infatti il senso da attribuire al nuovo art. 296 CCII, che nel regolare i rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa prevede: “Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo”. La norma, in sostanza, riprende il previgente art. 3 legge fall., e all’avverbio “sempre”, di nuova introduzione, non sembra da attribuirsi alcun significato diverso da quello che, salvo sia diversamente disposto dalla legge, l’accesso al concordato preventivo è possibile per “tutte” le imprese soggette a l.c.a., anche quelle per cui la liquidazione giudiziale è esclusa [36]. Come è evidente, le cooperative che esercitano attività commerciale (e che si collochino al di sopra delle soglie dell’impresa minore di cui all’art. 2, lett. d, CCII) possono accedere non solo al concordato preventivo, ma anche a tutti gli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti per questa tipologia di imprenditori, e dunque possono accedere all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Esse possono inoltre accedere alla composizione negoziata della crisi, con i relativi esiti ai sensi dell’art. 23 CCII, nonché al piano di risanamento di cui all’art. 56 CCII e alla convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCII [37]. Nel caso in cui, nell’ambito di uno di tali strumenti o della [continua ..]
Pur in assenza di una norma espressa quale è l’art. 296 CCII per le imprese commerciali (v. § 5.1), appare certo che le cooperative agricole possano accedere a tutti gli strumenti a disposizione dell’imprenditore agricolo. Esse possono dunque accedere al concordato minore, all’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ss.) [41], nonché alla composizione negoziata con i relativi esiti (art. 25-quater CCII, richiamato dall’art. 23, comma 2, lett. d); non, invece, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione [42]. Esse possono infine stipulare un piano di risanamento di cui all’art. 56 CCII [43] e una convenzione di moratoria di cui all’art. 62 CCII [44]. Questa conclusione emerge da una lettura complessiva del sistema e dal favor per le soluzioni alternative alla liquidazione, che la Direttiva (UE) 2019/1023 richiede siano rese disponibili a tutte le imprese dell’Unione europea, a eccezione degli intermediari finanziari e degli altri soggetti menzionati all’art. 1, §§ 2 e 3. Essa è valida quale che sia l’opzione interpretativa circa la procedura liquidatoria applicabile alle cooperative agricole (supra, § 4.2), che incide soltanto su cosa accade qualora gli strumenti che mirano a evitare la liquidazione non abbiano successo [45]. Le cooperative che siano “imprese minori”, infine, possono accedere a un insieme di strumenti alquanto ridotto, e più precisamente possono accedere al concordato minore e alla composizione negoziata, con gli esiti di cui all’art. 25-quater CCII, fra i quali non rientra l’accordo di ristrutturazione dei debiti (si veda, a contrariis, comma 4, lett. d).
Chiudiamo questa disamina provando a tracciare come sembrano strutturarsi oggi i rapporti tra strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e liquidazione coatta amministrativa. Confermando, purtroppo, la farraginosità e l’estrema complessità del quadro, i casi e le relative regole sembrano essere i seguenti: a) per le cooperative che esercitano attività commerciale e che siano soggette a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale (cooperative sociali, cooperative imprese sociali), il passaggio da concordato preventivo a liquidazione coatta è previsto, se sussiste lo stato di insolvenza, in caso di cessazione della procedura di concordato a qualunque causa dovuta (ai sensi dell’art. 297, comma 8, CCII). In tal caso, il tribunale, anche su istanza del commissario giudiziale[46] e sentita l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa, procede alla dichiarazione di insolvenza, che darà luogo all’apertura della liquidazione coatta da parte dell’autorità amministrativa come atto dovuto (art. 297, comma 5, CCII); b) per le cooperative che esercitano attività commerciale soggette a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione giudiziale, la cessazione del concordato preventivo non è oggetto di una disciplina specifica: in caso di cessazione del concordato preventivo, a qualunque causa dovuta, scatta dunque il sostanziale automatismo previsto dalle varie norme che, qualora sussista l’insolvenza e in presenza di istanze depositate dai soggetti legittimati, portano in brevissimo tempo all’apertura della liquidazione giudiziale[47]. Qualora fra la cessazione del concordato e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale vi sia un intervallo temporale, resta astrattamente possibile, anche se come detto è ben poco probabile, che si innesti l’apertura della liquidazione coatta a cura dell’autorità amministrativa[48]; c) per le cooperative che esercitano attività commerciale e che tuttavia siano qualificabili come “imprese minori” e per le cooperative agricole (o, più precisamente, per le imprese agricole in forma cooperativa) quale procedura, in caso di insolvenza, consegua alla cessazione del concordato (che necessariamente è il concordato minore di cui agli artt. 74 ss. CCII) dipende dalla soluzione al quesito sulla procedura [continua ..]
È noto che il CCII ha modificato l’art. 2484 c.c. introducendo il numero 7-bis), in forza del quale le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono “per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata”. Lo scioglimento fa scattare l’applicazione degli artt. 2487 e 2487-bis, “in quanto compatibili”. Qualora a carico di una società non in liquidazione si apra una procedura liquidatoria, pertanto, scatta l’obbligo di nominare i liquidatori. I liquidatori opereranno peraltro quasi esclusivamente in funzione di rappresentanza della società, essendo l’attività di liquidazione del patrimonio affidata, rispettivamente, al curatore e al liquidatore della liquidazione controllata. Gli amministratori sono tenuti a consegnare il rendiconto sulla gestione, oltre che ai liquidatori della società, anche al curatore o al liquidatore della procedura di liquidazione controllata [50]. La nuova causa di scioglimento non si applica tuttavia, almeno in via diretta, alle società cooperative. L’art. 2545-duodecies c.c., infatti, non è stato modificato e recita: “La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell’articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale”. La tecnica normativa del richiamo delle singole fattispecie di cui all’art. 2484 c.c., con la sola eccezione di quella relativa alla riduzione del capitale al di sotto del limite minimo legale, non consente di ritenere automaticamente inclusa fra le cause di scioglimento delle cooperative la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata (per quest’ultima, naturalmente, qualora la si ritenga applicabile alle cooperative agricole: supra, § 4.2). Cionondimeno, sembra sufficientemente chiaro che l’apertura della procedura liquidatoria faccia comunque scattare lo scioglimento della cooperativa. Non soltanto, infatti, non vi è alcuna ragione che possa giustificare un diverso trattamento di una fattispecie che è del tutto identica (tanto che, come si diceva, la sola diversità di disciplina fra le cause di scioglimento delle società di capitali e quelle delle cooperative era, fino all’introduzione del n. 7-bis, la perdita del capitale in sostituzione della sua riduzione al [continua ..]