Questo scritto analizza gli effetti di un provvedimento giudiziale di nullità di un contratto di permuta e appalto, e di un collegato contratto di fideiussione, avente ad oggetto la realizzazione di un compendio immobiliare, previa demolizione di quello esistente e aumento di volumetria, poi ricaduto nell’attivo di una procedura di liquidazione giudiziale di gruppo, soffermandosi pure sui poteri liquidatori del curatore della procedura concorsuale, anche in vista della tutela dei terzi acquirenti.
A building complex fell back in the assets of a judicial liquidation of group of companies. This building complex was built pursuant to “building contracts” (contracts of exchange, procurement contract, suretyship, technical expertise), then were declared void by the court. This article analyses the effects of this judgment of nullity.
1. Premessa. La fattispecie e le questioni - 2. L’interruzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c. - 3. La portata del provvedimento giudiziario di nullità dei titoli giuridici presupposti alla vicenda edificatoria - 4. Gli effetti diretti e/o riflessi del provvedimento giudiziario di nullità: l’inopponibilità agli organi della procedura concorsuale - 5. I possibili vizi del provvedimento giudiziale di nullità - 6. I rapporti tra il provvedimento giudiziale di nullità e il decreto che rende esecutivo lo stato passivo - 7. Il potere liquidatorio del curatore nelle more del passaggio in giudicato della sentenza - NOTE
Il provvedimento giudiziale oggetto del presente commento presenta diversi spunti di interesse per gli effetti che la statuizione di nullità di un contratto di permuta e appalto, e di un collegato contratto di fideiussione, è idonea a spiegare sul compendio immobiliare ricaduto nell’attivo di una procedura di liquidazione giudiziale di gruppo. Gli aspetti di base che, sul piano fattuale, costituiscono il background del delineato piano di indagine possono essere riassunti nei termini qui di seguito riportati. Al termine di una complessa vicenda edificatoria, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di comproprietari e dalla conclusione di molteplici contratti di permuta, appalto e fideiussione a garanzia delle realizzande opere edificatorie, conclusasi con il parziale inadempimento delle società costruttrici, la società committente adisce il Tribunale di Catania al fine di ottenere la condanna delle predette società costruttrici al pagamento del danno da parziale inadempimento contrattuale, conformemente a quanto già accertato da un collegio di tecnici appositamente nominato in applicazione della clausola penale prevista in contratto. Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale in accoglimento delle domande della società committente, interviene il fallimento di una delle società costruttrici, nonché la pubblicazione di una sentenza penale di condanna degli amministratori delle società costruttrici per il reato di abuso edilizio, con conseguente caducazione del titolo edificatorio posto a base della realizzazione del compendio immobiliare di cui si è detto. Riassunto il giudizio in seguito alla predetta interruzione, in accoglimento della domanda di nullità del decreto ingiuntivo conseguente alla pronuncia penale, formulata, in comparsa conclusionale, da uno dei fideiussori, e in rigetto delle altre eccezioni spiegate (tra cui, in specie, quella di estinzione del giudizio per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., avendo le società costruttrici riassunto dopo tre mesi dalla comunicazione del fallimento da parte del legale della società interessata), il Tribunale di Catania dichiara la nullità del contratto di permuta e appalto e di fideiussione, revocando per l’effetto il decreto ingiuntivo opposto. Orbene, come anticipato, la fattispecie descritta pone la questione della corretta [continua ..]
Prima di entrare nel merito delle questioni prospettate, è opportuno soffermarsi sull’individuazione del dies a quo del termine per la riassunzione del processo nel caso di interruzione automatica ex art. art. 143 CCII (già art. 43, comma 3, legge fall.) e alle eventuali differenze in punto di disciplina applicabile al curatore e alla controparte del debitore [2]. Come noto, detta questione è stata oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale, risolto da ultimo da un recente arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione [3], per le quali il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo automaticamente interrotto per la dichiarazione di liquidazione giudiziale di una delle parti, al fine di evitare gli effetti di estinzione di cui all’art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell’interruzione stessa è portata a conoscenza di ciascuna parte e, pertanto, dalla pronuncia in udienza o dalla notificazione del relativo provvedimento alle parti e al curatore ad opera di uno degli interessati o d’ufficio, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell’evento interruttivo. La giurisprudenza successiva ha chiarito ulteriormente – con argomentazioni condivisibili – che la decorrenza del termine per la riassunzione di un procedimento interrotto a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale è svincolata da una concreta indagine in ordine alla conoscenza che le parti o il curatore abbiano in altro modo avuto dell’evento interruttivo, onde fino alla declaratoria giudiziale dell’interruzione nessun termine per la riassunzione può iniziare a decorrere ed è pertanto esclusa la possibilità ex art. 305 c.p.c. di estinzione del giudizio [4]. Applicando i superiori principi al caso di specie, appare priva di fondamento l’eccezione di estinzione del giudizio per tardività nella riassunzione; anche perché la pretesa creditoria nascente da parziale inadempimento contrattuale non rientra neppure tra le ipotesi di cui agli artt. 151 e 201 CCII (già artt. 52 e 93 legge fall.). Resta fermo comunque che l’eventuale interruzione del processo potrebbe riferirsi solo al rapporto processuale corrente tra la società committente e la società costruttrice sottoposta a liquidazione giudiziale o fallita nelle [continua ..]
Sintetizzate in questi termini la vicenda fattuale e la pronuncia giudiziale in esame, si può passare a prendere in considerazione e analizzare i possibili risvolti della sentenza in esame. Anzitutto, deve osservarsi che il presupposto per la produzione di effetti diretti e/o riflessi sul titolo di proprietà del compendio immobiliare è che la statuizione di nullità contenuta nella pronuncia giurisdizionale sia vincolante per le parti in causa e faccia stato tra le stesse e i loro aventi causa: ossia, sia idonea a passare in cosa giudicata. Ebbene, non vi è dubbio che ciò avverrebbe nel caso in cui la stessa fosse contenuta nel dispositivo della pronuncia, dato che assumerebbe sic et simpliciter una valenza decisoria; più problematica e non di così immediata soluzione sarebbe invece l’ipotesi inversa, ove cioè la stessa non fosse riprodotta nel dispositivo ma resa solo nella parte motiva, ponendosi qui il problema di capire se tale valenza decisoria consegua ugualmente o se fosse necessario instaurare uno specifico e separato giudizio per l’accertamento e la declaratoria di nullità dei titoli contrattuali. Al riguardo, vale la pena segnalare che il giudicato si forma, oltre che sull’affermazione (o negazione) del bene della vita controverso e dunque sulle ragioni giuridiche fatte valere (c.d. giudicato esplicito), sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, su quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia e si si caratterizzano per la comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte (c.d. giudicato implicito) [7]. Il giudicato, invece, non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso [8]: esso è cioè circoscritto oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte; sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante [9]. In altri termini, il contenuto decisorio della sentenza è rappresentato, ai fini dell’estensione oggettiva del giudicato, non soltanto dalle statuizioni espresse nel dispositivo, ma anche, ove occorra, dalle [continua ..]
In questo più ampio contesto, è possibile occuparsi delle ricadute effettuali che la statuizione di nullità in esame può spiegare sulla procedura concorsuale nel cui attivo è ricaduto il compendio immobiliare oggetto del predetto provvedimento, anche in ordine ai poteri liquidatori del curatore. Orbene, detta statuizione, per quanto caducatoria dell’originario titolo di proprietà, in concreto, però, non ha un’efficacia tale da sterilizzare i poteri dispositivi della curatela sul bene in oggetto, perché, a ben vedere, un siffatto provvedimento giudiziale non sarebbe opponibile alla curatela della liquidazione giudiziale interessata. Va considerato, infatti, che, la società costruttrice titolare del compendio immobiliare interessato dalla pronuncia di nullità è stata posta in liquidazione giudiziale di gruppo dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, ovvero dopo che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo era stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per atti conclusivi e, dunque, in un momento in cui gli effetti del giudizio non possono più prodursi sulla società costruttrice oggi in liquidazione giudiziale. Invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale (già di fallimento) di una delle parti che si sia verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche (come nel caso all’esame) non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie (come effettivamente è stato) e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente posta in liquidazione giudiziale (un tempo dichiarata fallita) non è nulla né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta [11]. Ne consegue che l’eventuale istanza di insinuazione al passivo del credito o di restituzione/rivendica del compendio immobiliare avanzabile ex art. 208 CCII dagli originari proprietari del bene agli organi della liquidazione giudiziale della società costruttrice potrebbe non trovare accoglimento, in quanto, per la curatela, il titolo giuridico in forza del [continua ..]
Il provvedimento giudiziale oggetto di analisi risulta affetto da alcuni vizi. Ebbene, la principale debolezza del provvedimento giudiziale in esame è rappresentata dalla violazione del principio del contraddittorio conseguente alla mancata integrazione del litisconsorzio necessario sussistente tra tutte le parti dei contratti “edificatori” dichiaratati nulli, non essendo stati evocati in giudizio tutti i comproprietari originali del compendio immobiliare. Invero, l’accertamento della nullità dei contratti di permuta e appalto, siccome ha formato oggetto di una pronuncia in via principale (e non in via incidentale), appare integrare, in parte qua, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le parti dei contratti coinvolti e caducati da detta pronuncia. Correlativamente, la dichiarazione di nullità avrebbe dovuto essere pronunciata nei confronti di tutti gli originari proprietari del sito e, quindi, non soltanto di alcuni di essi, come viceversa è stato. Di qui, appunto, la violazione del principio del contraddittorio. È noto, del resto, che la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, non solo nei casi espressamente previsti dalla legge [14], ma anche quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba necessariamente essere decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta [15]. Fra l’altro, nel caso in cui la pronuncia passasse in giudicato, il titolo giudiziario si formerebbe inter alios, per cui avverso lo stesso il litisconsorte necessario pretermesso potrebbe agire ex art. 404, comma 1, c.p.c., mentre non sarebbe legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (salvo che deducesse l’avvenuto soddisfacimento della pretesa risultante dal suddetto titolo ovvero la relativa modifica sulla base di vicende successive). E ciò analogamente alla parte nei cui confronti lo stesso titolo si fosse formato, la quale ha contribuito a dare causa alla sua nullità, omettendo di sollevare la questione della non integrità del contraddittorio in seno al giudizio cui ha regolarmente partecipato [16].
Nel caso in cui il provvedimento giudiziale accertativo della nullità dei contratti “edificatori” venisse riformato in seguito ad un’impugnazione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, il diritto di credito della società committente nei confronti delle società costruttrici verrebbe cristallizzato. Questa pretesa creditoria, però, sarebbe improcedibile in sé e per sé considerata verso la curatela della società costruttrice in liquidazione giudiziale (nel cui attivo è ricaduto il compendio immobiliare interessato), dovendo ogni credito essere accertato dal giudice delegato [17], che ben può decidere in senso difforme alla prima statuizione, non sussistendo un contrasto tra giudicati. Invero, non può aversi contrasto tra giudicati tra la decisione assunta in sede ordinaria e quella assunta in sede concorsuale, secondo il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo, neppure quando entrambe le fattispecie sono relative alle stesse parti e hanno per oggetto il medesimo rapporto, perché i provvedimenti conclusivi dei rispettivi giudizi hanno una attitudine diversa: il primo di autorità di giudicato ex art. 2909 c.c.; il secondo di valenza esclusivamente concorsuale ex art. 204 CCII (già ex art. 96 legge fall.) [18]. In particolare, il c.d. giudicato endoconcorsuale trasforma il regime di un credito da concorsuale a concorrente, attribuendo a quel credito il titolo per partecipare alla distribuzione dell’attivo [19]; sicché, all’esterno di esso, il decreto che rende esecutivo lo stato passivo accerta, con valenza ex art. 2909 c.c., l’esistenza e l’ammontare del credito, nei confronti del creditore istante, degli altri creditori e del curatore, nonché nei riguardi del debitore tornato in bonis. Detto altrimenti: il decreto di esecutività dello stato passivo non è equiparabile ad una ordinaria sentenza in forza dell’art. 236, comma 4, CCII, che disciplina gli effetti della chiusura della procedura [20]. Da questa efficacia solo endoconcorsuale discende ulteriormente che il creditore, una volta chiusa o revocata la liquidazione giudiziale, può agire per il pagamento di un credito non ammesso o per il pagamento della porzione non soddisfatta in ambito concorsuale nei confronti del debitore tornato in bonis, che a sua volta potrà [continua ..]
L’ulteriore questione su cui soffermarsi riguarda il potere del curatore di liquidare con modalità competitive il compendio immobiliare oggetto del provvedimento caducatorio dei contratti “edificatori” nelle more del passaggio in giudicato del provvedimento in esame. Al proposito, deve rammentarsi, innanzitutto, che, per le ragioni di cui sopra, l’anzidetto provvedimento non è opponibile alla curatela; sicché, il terzo acquirente non potrebbe subire gli effetti sfavorevoli di un atto appunto non opponibile al dante causa. Inoltre, è ben noto che la vendita concorsuale, se eseguita secondo le procedure forzose previste dal CCII (e già dalla legge fallimentare), produce un effetto c.d. purgante, con la conseguenza che il terzo acquisterebbe il bene libero da vincoli pregiudizievoli [24]. È risaputo, infatti, che, nelle vendite concorsuali, anche se attuata nelle forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva, trova applicazione l’art. 217 CCII (che riproduce l’art. 108, comma 2, legge fall.): spetta quindi al giudice delegato procedere, dopo il perfezionamento della vendita, a disporre la cancellazione dei gravami iscritti e la sentenza di liquidazione giudiziale trascritta sui beni liquidati. Attività, quest’ultima, che il giudice delegato ordina al Conservatore presso l’Agenzia del Territorio solo dopo la corresponsione integrale del prezzo o subordinatamente alla stessa e, stante la possibilità di rilasciare fideiussioni, potrebbe ritenersi anche in presenza di garanzie valide a prima richiesta [25]. Pertanto, il curatore della liquidazione giudiziale potrebbe procedere a mettere in vendita il compendio immobiliare, senza incorrere in conseguenze pregiudizievoli.