Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Usucapione e fallimento: ammissibilità ed efficacia eso-concorsuale del relativo accertamento (di M. Margherita Lazzara, Ricercatore di Diritto dell’economia nell’Università degli Studi di Catania)


Le articolate problematiche determinate dalle inferenze tra la disciplina dell’usucapione e quella dell’espropriazione concorsuale vengono vagliate attraverso i principi di diritto elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito. Nel presente lavoro si ricostruisce il quadro complessivo delle regole volte alla risoluzione dei conflitti tra la pretesa del possessore-attivo, a divenire titolare del diritto reale in via di usucapione, e quella del proprietario-inerte, o dei terzi, a conservare le utilità economiche ricavabili dal bene. Vengono vagliati gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sul possesso del terzo ad usucapionem ed i presupposti per l’opponibilità dell’acquisto del diritto nei confronti della massa creditoria. Infine, l’A. affronta la questione dell’ammissibilità e, altresì, della relativa efficacia dell’accertamento del diritto usucapito nel contesto di una procedura concorsuale, tenendo conto anche dei nuovi principi introdotti dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

Discipline of adverse possession and insolvency expropriation

This work examines the complex issues determined by the inferences between the discipline of squatter’s rights and insolvency expropriation, through the principles of law developed by the most recent jurisprudence of legitimacy and merit. It reconstructs the overall framework of the rules aimed at resolving conflicts between the claim of the possessor-active, to become the owner, and that of the owner-inert, or of the creditors, to preserve the economic benefits. The work focus on the effects of the bankruptcy ruling on the adverse possession and, also, on the conditions for the enforceability against the creditors. Finally, the A. studies on deep the issue of admissibility and, also, put forward the usucapione right in the context of insolvency, also taking into account the principles introduced by the new Crisis and Insolvency Code.

Keywords: Squatter’s rights –bankruptcy judgment– possession interruption– usucapione assessment– adverse possession.

MASSIMA(1) Nell’ipotesi in cui l’accertamento dell’usucapione sia stato trascritto in data successiva alla dichiarazione di fallimento e sia pertanto inopponibile alla massa dei creditori, non può essere escluso il valore iniziale (nei confronti di tutti quelli che potenzialmente subiscono gli effetti dell’usucapione: compreso il curatore del fallimento dell’alienante) che il titolo possa di per sé avere quale mero fatto storico che dimostra (salvo prova contraria) la data di inizio del possesso da parte dell’acquirente. (Artt. 1142, 1143, 1158, 1165, 1167 c.c.; artt. 42, 45 L. Fall.) Non può postularsi l’avvenuta interruzione del possesso ad usucapionem, a seguito della dichiarazione di fallimento del proprietario, in difetto di specifico atto o condotta tendente allo spossessamento effettivo. (massima non ufficiale) (Artt. 1158, 1165, 1167 c.c.; artt. 42, 93, 103 L. Fall) MASSIMA(2) In tema di usucapione la trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento è inidonea ad interrompere il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, poiché l’interruzione del possesso consegue solo all’azione del curatore volta al recupero del bene mediante lo spossessamento del soggetto usucapiente nelle forme e nei modi prescritti dagli art. 1165 e 1167 c.c. (Artt. 1158, 1165, 1167 c.c.; artt. 42, 45 L. Fall) La presa in consegna da parte del curatore dei beni immobili del fallito non assume valenza di atto interruttivo del possesso ai sensi dell’art. 1167 c.c. (massima non ufficiale) (Artt. 1158, 1165, 1167 c.c.; artt. 42, 88 L. Fall.) MASSIMA(3) La posizione di terzietà del curatore ed il mancato rispetto delle formalità, ai sensi dell’art. 45 L. Fall., determina l’inopponibilità alla massa del titolo che accerta l’acquisto della proprietà per usucapione. (massima non ufficiale) (Artt. 1158, 1165 c.c.; artt. 42, 45 L. Fall.) La verifica del passivo fallimentare, che vede come parte necessaria, non il fallito, ma la massa dei creditori polarizzata nella persona del curatore, è un processo strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio di accertamento di compiuta esecuzione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere. (Art. 1158 c.c.; artt. 93, 98, 103 L. Fall.; art. 384, 4° comma, c.p.c.) MASSIMA(4) l fallimento del proprietario che abbia perduto il possesso del bene non ha realmente effetto interruttivo del possesso esclusivo dei terzi. La privazione della disponibilità dei beni, disposta dall’art. 42 L. Fall., non comporta alcuno spossessamento ope legis rispetto al terzo che abbia cominciato ad esercitare, prima della dichiarazione di fallimento, un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà o altro diritto reale. (Artt. 1158, 1165, 1167 c.c.; artt. 42, 45 L. [continua..]
SOMMARIO:

1. Le questioni interpretative ed applicative - 2. Le fattispecie decise - 3. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sul possesso del terzo ad usucapionem - 4. Le condizioni per l’opponibilità della usucapione maturata anteriormente all’apertura della procedura concorsuale - 5. Ammissibilità ed efficacia dell’accertamento del diritto usucapito in seno alla procedura concorsuale - NOTE


1. Le questioni interpretative ed applicative

Le complesse interferenze tra usucapione ed espropriazione fallimentare sono state oggetto di recente attenzione da parte della Corte di Cassazione. Tra le divergenti decisioni qui menzionate, si vuole, altresì, segnalare la sentenza del Tribunale di Catania che interviene a confermare l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito. I provvedimenti in esame ricostruiscono i principi fondanti l’usucapione e, in particolare, le problematiche connesse all’operatività delle regole per la risoluzione del conflitto tra usucapiente e proprietario (o aventi causa e creditori di que­st’ultimo); principi che, ora, vanno necessariamente calibrati in considerazione della novità, di non poco conto, introdotta nel Codice della crisi e dell’insolvenza in tema di efficacia delle decisioni su diritti reali, di natura mobiliare e immobiliare. L’art. 204, 5° comma, c.c.i., riconosce, oggi, efficacia di giudicato “pieno” ai provvedimenti, adottati dal tribunale della liquidazione giudiziale, in sede di contestazioni sulle domande di rei vindicatio o restituzione [1]. Questa novella appare risolutiva dell’annosa questio sull’autonomo accertamento dell’usucapione all’interno del giudizio di verificazione. L’elemento sviluppato nelle motivazioni e, al tempo stesso, punto controverso delle vicende esaminate, attiene alle condizioni per l’opponibilità dell’usucapione alla procedura esecutiva. Questo costituisce il profilo di maggiore interesse delle decisioni che si vogliono, in questa sede, comparare per procedere ad una più ampia ricostruzione delle regole di coordinamento tra le posizioni giuridiche che entrano in conflitto: da un lato la pretesa del possessore-attivo, a divenire titolare del diritto reale in via di usucapione, dall’altro quella dell’ex proprietario o dei terzi a conservare le utilità economiche ricavabili dal bene. Si ricava dalla lettura delle massime in epigrafe che non tutti i giudici si adeguano alla communis opinio che vuole assicurare un’equa forma di tutela all’usucapiente – anche – nei confronti dell’esecu­zione promossa da terzi. Che la materia sia ostica si evince già dalla numerosità degli interventi giurisprudenziali sul tema; negli ultimi anni i giudici di legittimità si sono più volte pronunciati, con drastici [continua ..]


2. Le fattispecie decise

È opportuno riassumere brevemente le circostanze, di fatto e di diritto, in cui si inseriscono i casi esaminati, per comprendere la chiave di lettura attraverso la quale viene scrutata, da un lato, la pretesa del possessore-attivo e, dall’altro, quella dei creditori concorrenti ad incrementare le possibilità di realizzo dei loro diritti di credito. La Cassazione, 27 maggio 2022, n. 17230, conferma quanto deciso dalla Corte di appello di Firenze (16 giugno 2017) che, invece, aveva riformato la sentenza di primo grado. La vicenda giudiziaria viene intrapresa per il riconoscimento della proprietà immobiliare esclusiva di un immobile. Questo pervenne (per quota ideale, pari alla metà dell’intero) alla moglie del fallito (dichiarato tale in estensione del fallimento della s.a.s. di cui era socio accomandatario) in virtù dell’accordo di separazione personale omologato. La curatela, nell’obiettivo di recuperare il bene a favore della massa attiva, invocava che tale trasferimento per posteriorità della formalità non fosse opponibile alla procedura ex art. 45 L. Fall.; l’accordo di separazione, infatti, risultava trascritto in data successiva alla sentenza dichiarativa. La Cassazione ritiene dover accogliere la domanda tendente al riconoscimento dell’interve­nuta usucapione ventennale. A tali conclusioni perviene dimostrando che i vincoli di indisponibilità ed inopponibilità, posti dagli artt. 42 e 45 L. Fall., non ostano al perfezionamento dell’usucapione. Decisamente dirompente è l’ordinanza del 13 maggio 2021, n. 12736, pronunciata dalla seconda Sezione della Corte ad esito del giudizio di opposizione, avviato ex art. 98, 2 comma, L. Fall. [3] La Corte di Cassazione scandaglia analiticamente l’iter logico argomentativo seguito dal giudice di merito e ne condivide le ragioni in base alle quali questi respingeva la rivendica dell’asserito usucapiente. La conferma delle statuizioni dei giudici precedenti non impedisce, tuttavia, di emendarne ugualmente la decisione, in virtù dell’art. 384, 4 comma c.p.c. Il giudice di legittimità ritiene, infatti, non corretto lo sviluppo motivazionale del giudice a quo; questi avrebbe dovuto limitarsi ad acquisire i profili relativi alla mancanza della trascrizione dell’accordo di mediazione o della sentenza accertativa delle relative condizioni, senza portare [continua ..]


3. Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sul possesso del terzo ad usucapionem

Senza prima richiamare i tratti essenziali della disciplina civilistica, posta agli artt. 1158 c.c. ss., non può affrontarsi la questione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sul possesso qualificato di un terzo: questo costituisce, infatti, un passaggio propedeutico per valutare, poi, l’idoneità di essa ad interrompere il possesso finalizzato all’acquisto del diritto reale. Quale modo di acquisto a titolo originario del diritto, l’usucapione presuppone notoriamente il possesso continuo, pacifico, pubblico e ininterrotto per venti anni [4]. In particolare, il possesso ininterrotto deve essere accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa uti dominus [5]. Pertanto, tale condizione va distinta dalla mera tolleranza del proprietario rispetto alla detenzione del bene da parte di terzi [6]. A questo riguardo, il Tribunale di Catania chiarisce che la c.d. tolleranza potrebbe «evolvere comunque in possesso utile ad usucapire», «se dura per lungo periodo». Il decorso del tempo utile per usucapire inizia nel momento in cui l’acquisto del possesso permette di individuare con certezza l’acquisto dell’ani­mus [7] e del corpus [8]. È altrettanto noto come la perdita del possesso, che interrompe il periodo utile per usucapire, è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 1167 e 2943 c.c. alla cui stregua gli atti interruttivi del decorso del termine sono tassativi e non può, dunque, attribuirsi efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma [9]. In altri termini, è inammissibile ogni atto equipollente, per quanto teso a manifestare la volontà di conservare il diritto [10]. L’applicazione di questa regola ha creato una casistica giurisprudenziale notoriamente copiosa, che ricomprende tra gli atti interruttivi soltanto quelli comportanti la perdita concreta del potere di fatto esercitato sulla cosa [11], o le iniziative giudiziali dirette a provocarne ope iudicis la privazione nei confronti del possessore usucapiente [12]. Al tale riguardo, il giudice catanese sottolinea, opportunamente, il limite di compatibilità tra la norma sulla prescrizione in generale rispetto alla natura stessa dell’usucapione e chiarisce «che non sono, ad esempio, idonei atti interruttivi del termine utile per l’usucapione la diffida o la [continua ..]


4. Le condizioni per l’opponibilità della usucapione maturata anteriormente all’apertura della procedura concorsuale

Si può, ora, compiere un passaggio ulteriore al fine di inquadrare meglio la connessa tematica delle formalità prescritte per l’opponibilità dell’avvenuta usucapione nei confronti della procedura concorsuale. Nell’ipotesi in cui il termine – ex artt. 1158 o 1159 c.c. – sia già maturato anteriormente all’avvio della procedura (o in costanza di questa), si prospetta una diversa questione: definire quali sono i requisiti necessari per rendere opponibile alla massa creditoria il diritto usucapito. Il profilo considerato richiede una riflessione più articolata che, prendendo le mosse dall’art. 45 L. Fall., si sforzi, altresì, di vagliare le contraddittorie statuizioni degli ultimi interventi della Corte di Cassazione. A completamento della disciplina costruita negli artt. 42 e 43 L. Fall., il legislatore ha posto una disposizione che intende rafforzare il principio dello spossessamento. In base alla regola dell’art. 45 L. Fall., «le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori». La necessità di tali adempimenti formali si giustifica, da un lato, in relazione agli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento sul patrimonio escusso e, dall’altro, al paradigma della terzietà del curatore [34]. Viene introdotto così un filtro agli atti dispositivi del fallito anteriori all’a­pertura della procedura; e si richiamano, in tal modo, le prescrizioni della disciplina civilistica che dispongono particolari formalità per l’opponibilità a terzi [35]. L’art. 45 impedisce dunque la compiuta realizzazione delle fattispecie costitutive di specifiche situazioni di opponibilità; tutelando la massa creditoria verso quei terzi i quali, nel sistema della circolazione dei diritti, assumano ragioni di priorità nella titolarità di determinati beni o diritti [36]. Orbene, la qualifica della opponibilità va desunta dalle regole legali della pubblicità, in base alle quali «si disciplina la possibilità che una situazione, risultante da una determinata forma pubblica, sia efficace nei confronti dei terzi, pur se detti terzi vantino diritti incompatibili con la cosa» [37]. Da ciò discende che la trascrizione di atti [continua ..]


5. Ammissibilità ed efficacia dell’accertamento del diritto usucapito in seno alla procedura concorsuale

È opportuno, infine, dar conto dell’ulteriore quesito sollevato dalle vicende giudiziarie qui considerate; esso attiene all’ammissibilità della domanda, proposta dal possessore qualificato, rivolta ad ottenere l’accertamento dell’usucapione nei confronti della procedura concorsuale. In particolare, nell’eventualità che l’usucapente non disponga ancora di un titolo (giudiziale o negoziale) attestante l’acquisto del diritto, è necessario chiarire quali siano i margini di tutela e gli strumenti attivabili per il riconoscimento del diritto usucapito nel contesto della procedura fallimentare. Segnatamente, dopo aver proposto la domanda di rivendica del bene ex artt. 93 e 103 L. Fall., e nel caso in cui questa non venga accolta dal giudice delegato, l’accer­tamento del diritto usucapito potrà trovare spazio nel giudizio di impugnazione proposto ai sensi degli artt. 98 e 99 L. Fall.? La questione è più complessa di quanto in questa sede si riuscirà a dare conto in modo adeguato [57]; si tratta di appurare: i) se le domande che abbiano per oggetto gli antecedenti logico-giuridici di pretese creditorie/patrimoniali o restitutorie siano attratte nella verifica o, piuttosto, rimanga precluso (in tale o altra sede) ogni accertamento di posizioni giuridiche destinato a riverberarsi con efficacia vincolante al di fuori della procedura [58]; ii) se possa o meno riconoscersi efficacia “esofallimentare” al provvedimento che, in esito al giudizio di verificazione nel merito, sia divenuto “definitivo” (o per scadenza dei termini per il ricorso o perché espletati tutti i rimedi impugnatori ai sensi degli artt. 96 ss. L. Fall.). La problematica richiederebbe una trattazione variamente articolata in relazione alla tipologia di domanda pregiudiziale del diritto di credito vantato contro il fallito. In questa sede occorre focalizzare l’attenzione alla domanda per l’accertamento dell’usucapione. Si è già detto che il modo di acquisto a titolo originario della proprietà comporta che il conflitto tra nuovo proprietario e terzi si risolve indipendentemente dalla trascrizione della sentenza di accertamento ex art. 2651 c.c. o della domanda giudiziale proposta a tale scopo [59]. Non è dato dubitare, peraltro, che l’esigenza di tutela del diritto acquisito in base all’art. [continua ..]


NOTE