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L'azione revocatoria ordinaria promossa da società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un terzo proprio debitore

Enrico Guglielmucci, Avvocato in Trieste

Lo scritto, nel commentare la recente decisione del Tribunale di Padova, si prefigge di stimolare un approfondimento in ordine alle caratteristiche dell’azione revocatoria ordinaria promossa (o coltivata) dopo l’apertura del concorso da società ammessa a procedura concorsuale (nel caso specifico a liquidazione coatta amministrativa ex artt. 80 ss. del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario). Viene in particolare esaminata la questione attinente la competenza (tra sezioni specializzate e giudice ordinario) ed analizzati tutti i presupposti tipici dell’azione, con l’evidenza delle peculiarità derivanti dalle finalità proprie dell’iniziativa a tutela della collettività dei creditori.

 

The ordinary revocation action promoted by a company subject to compulsory administrative liquidation against a own third debtor

The paper, in commenting on the recent decision of the Court of Padua, aims to stimulate an in-depth study of the characteristics of the ordinary revocatory action promoted (or cultivated) after the opening of the bankruptcy procedure (in the specific case a compulsory administrative liquidation pursuant to articles 80 et seq. of legislative decree 1 September 1993, n. 385 Consolidated Banking Act). In particular, the issue of jurisdiction is examined (between specialized sections and the ordinary judge) and all the typical assumptions of the action are analyzed, with the evidence of the peculiarities deriving from the aims of the initiative to protect the community of creditors.

Keywords: declaration of insolvency, revocation, active legitimacy, competence, connection, credit, prejudice, scientia damni.

MASSIMA: Gli atti di costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c., di donazione e di concessione di garanzia reale su beni immobili dell’amministratore di società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nei confronti del quale sia stata esperita azione di responsabilità per i danni arrecati alla società ed ai creditori sociali sono revocabili ai sensi dell’art. 2901 c.c., essendo a tal fine irrilevante il preventivo accertamento giudiziale della responsabilità invocata e la condanna al risarcimento dei relativi danni. La competenza a decidere è del Tribunale ordinario, in ragione dei criteri generali di collegamento territoriale, non del Tribunale delle imprese, né di quello fallimentare avanti al quale è stata dichiarata l’insolvenza della società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. PROVVEDIMENTO: MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) Le questioni preliminari. Il fatto [continua ..]


Commento

Sommario:

1. La fattispecie esaminata e la decisione del Tribunale - 2. La competenza del Tribunale ordinario - 3. I presupposti dell’azione - 3.2. (Segue): il pregiudizio - 3.3. (Segue): l’elemento soggettivo - 4. Il caso concreto: la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su beni immobili del debitore - NOTE


1. La fattispecie esaminata e la decisione del Tribunale
Nella decisione in commento, il Tribunale esamina la questione dell’azione revocatoria ordinaria esperita dagli organi di società assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (nella specie un istituto bancario) per la declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi posti in essere da uno dei suoi amministratori verso il quale viene prefigurata una responsabilità per atti di mala gestio compiuti in violazione dei doveri imposti dalla legge nello svolgimento del mandato e per i conseguenti danni derivati in capo alla società ed ai creditori sociali. La decisione affronta, con articolata motivazione, tutti gli aspetti rilevanti ai fini della fattispecie, muovendo da quello relativo alla competenza giudiziale, ritenuta in capo al Tribunale ordinario, ed esaminando quindi i presupposti dell’azione, rispetto ai quali rileva – in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza e della dottrina: a) la legittimazione [continua ..]

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2. La competenza del Tribunale ordinario
2.1. Nel caso trattato dalla sentenza in commento, la competenza del Giudice – adito in via ordinaria secondo il criterio di collegamento territoriale previsto dall’art. 18 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche) – è stata contestata dai convenuti sul presupposto dell’affermata competenza funzionale del Tribunale delle imprese, ovvero, in via subordinata, del Tribunale fallimentare ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 66 L. Fall. Il Giudice ha disatteso l’eccezione: sotto il primo profilo (competenza del Tribunale delle imprese) ha escluso la sussistenza di motivi di connessione in senso stretto idonei a determinare l’attrazione tra l’azione risarcitoria, promossa nei confronti dell’amministratore avanti al Tribunale delle imprese, e quella revocatoria, finalizzata al ripristino della garanzia patrimoniale rispetto al soddisfacimento di un’aspettativa di credito. Sotto il secondo profilo (competenza del [continua ..]

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3. I presupposti dell’azione
3.1. L’esistenza del credito Come sopra ricordato, l’azione revocatoria ordinaria è usualmente promossa dal singolo creditore nei confronti del debitore disponente, dell’acquirente (o di altro beneficiario dell’atto di disposizione) e dell’eventuale sub-acquirente. Presupposto dell’azione è quindi l’esistenza di un credito (dell’attore), che può essere anche solo eventuale. Nell’affermare la legittimazione ad agire della società in l.c.a. nei confronti del­l’amministratore verso il quale era stata promossa azione risarcitoria (contestata ed ancora pendente), la decisione in commento si uniforma al consolidato orientamento espresso in merito da dottrina e giurisprudenza. Attesa la funzione meramente cautelare (di conservazione della garanzia patrimoniale) svolta dall’azione revocatoria è ritenuta a tal fine sufficiente l’allegazione della sussistenza di una ragione di [continua ..]

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3.2. (Segue): il pregiudizio
Gli ulteriori presupposti dell’azione revocatoria ordinaria sono, com’è noto, il pregiudizio alle ragioni del creditore e la conoscenza del pregiudizio in capo al disponente, nonché, ove si tratti di atto a titolo oneroso, anche in capo al terzo acquirente o al beneficiario della prestazione. Il pregiudizio è costituito da una modificazione in senso sfavorevole della situazione patrimoniale del debitore, che può consistere in una variazione di carattere quantitativo o anche semplicemente in una variazione di carattere qualitativo, attraverso la sostituzione di beni agevolmente aggredibili (ipotesi tipica: beni immobili) con beni suscettibili di essere occultati o dispersi (ipotesi tipica: danaro). Tra le variazioni di carattere quantitativo, non è invece soggetto a revocatoria il pagamento di un debito scaduto [30] (art. 2901, 3° comma, c.c.); e la giurisprudenza di legittimità applica analogicamente la norma relativa [continua ..]

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3.3. (Segue): l’elemento soggettivo
Ai fini della revoca è infine necessaria la conoscenza del pregiudizio (se l’atto è posteriore al sorgere del credito) o la dolosa preordinazione (se l’atto è anteriore al sorgere del credito); ciò in capo al disponente, nonché, ove si tratti di atto a titolo oneroso, anche in capo al terzo acquirente o al beneficiario della prestazione. Quando l’azione revocatoria ordinaria viene promossa dalla curatela a tutela dei creditori concorsuali, al fine di considerare sufficiente la mera conoscenza del pregiudizio e non necessaria la dolosa preordinazione, è richiesta (in caso di esplicita contestazione del convenuto) la prova che al passivo sono insinuati (anche) creditori anteriori all’atto di disposizione [36], la verifica della cui persistenza in concreto va rimessa all’analisi della curatela in relazione alla documentazione in suo possesso ed alle risultanze della verifica dello stato [continua ..]

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4. Il caso concreto: la costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. su beni immobili del debitore
Così delineati, anche in termini generali, i vari profili e connotati propri dell’azione revocatoria ordinaria (anche con riferimento alle peculiarità di quella promossa dal curatore ex art. 66 L. Fall.), un’ultima breve annotazione va svolta in relazione alla natura di uno degli atti dispositivi oggetto del giudizio: ciò (si precisa) senza alcuna pretesa o ambizione di approfondire tutte le tematiche legate all’isti­tuto, che meriterebbe (per le sue peculiarità) un’autonoma dedicata trattazione. Come ricordato, infatti, nel caso trattato il disponente aveva (tra l’altro) costituito un vincolo di destinazione su beni di egli era titolare in comproprietà con il coniuge; con la finalità (per quanto si evince dalla sentenza in commento) di mantenere l’unitarietà del compendio destinato per preservarne il valore, storico, culturale ed economico, favorendo il passaggio generazionale. Come noto, la [continua ..]

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NOTE

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