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Sopravvenienze contrattuali e composizione negoziata: quali rimedi?
Francesca Angiolini, Professore associato di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
L’istituto della composizione negoziata ha previsto la possibilità di ricorrere alla rinegoziazione degli accordi contrattuali, secondo il principio di buona fede, nel tentativo di risoluzione della crisi. Il contributo esamina le problematiche e i risvolti applicativi correlati alla disciplina.
The institute of negotiated crisis resolution provides the possibility of renegotiating contractual agreements according to the principle of good faith in an attempt to solve the crisis. The contribution examines the problems and the application criteria related to the discipline.
Keywords: contracts, renegotation, good faith, negotiated composition.
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Sommario:
1. Introduzione - 2. La rinegoziazione del contratto - 3. L’emergenza sanitaria da Covid-19 - 4. Buona fede e rinegoziazione nella composizione negoziata - 5. Stato di crisi e rinegoziazione - 6. Prospettive di riforma - 7. Osservazioni conclusive - NOTE
1. Introduzione
Con l’introduzione della disciplina relativa alla composizione negoziata [1] a seguito del D.L. n. 118 /2021, convertito in L. n. 147/2021, viene prevista una nuova soluzione a favore dell’imprenditore finalizzata a risolvere uno «squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza». Nasce così uno “strumento di compensazione” in grado di garantire al debitore una alternativa rispetto alla composizione assistita attraverso una sintesi tra le varie soluzioni già previste a favore degli imprenditori [2] e l’adozione di misure che possono divenire particolarmente efficaci se azionate tempestivamente [3]. Elemento di novità calato all’interno della disciplina è rappresentato dalla possibilità concessa all’imprenditore, nel tentativo di risoluzione della crisi, di poter rimodulare gli accordi contrattuali secondo il principio di buona [continua ..]
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2. La rinegoziazione del contratto
Al fine di comprendere il contenuto della novella e il suo ambito applicativo, ricordiamo come l’elaborazione della disciplina generale del contratto, nel corso del tempo, sia rimasta sostanzialmente indifferente rispetto ad istanze ulteriori rispetto a quelle manifestate nel vincolo negoziale che andava considerato immodificabile [6], sebbene l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale [7] avesse tentato di individuare soluzioni al problema, dando vita ad un complesso dibattito circa la possibilità di ricorrere a strumenti idonei a ripristinare l’equilibrio tra le posizioni contrattuali [8]. Non potendo in questa sede affrontare compiutamente i vari percorsi argomentativi [9], ci limitiamo ad evidenziare come tra gli interpreti sia stato ritenuto ipotizzabile individuare un obbligo di rinegoziazione secondo il principio di equità integrativa o sulla clausola generale di buona fede ex art. 1375 c.c., al fine di attribuire [continua ..]
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3. L’emergenza sanitaria da Covid-19
Le problematiche correlate ad ipotesi di squilibri negoziali generali da eventi sopravvenuti sono emerse in tutta la loro complessità a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, trovando in realtà un legislatore impreparato che si è trovato costretto a fronteggiarla con una serie di interventi normativi spesso frammentati [27]. In particolare, ricordiamo che con il decreto c.d. “cura Italia” è stato previsto che il rispetto delle misure di contenimento sia valutato ai fini della responsabilità del debitore; si individuerebbe così una eccezionale causa di giustificazione [28], riconoscendo e tipizzando una ipotesi di impossibilità temporanea non imputabile al debitore, secondo la previsione dell’art. 1256, 2° comma, c.c. [29]. Il legislatore ha inteso evitare che i debitori potessero subire le conseguenze di un inadempimento non colposo, favorendo il modellamento del rapporto obbligatorio [continua ..]
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4. Buona fede e rinegoziazione nella composizione negoziata
Come anticipato, sul sentiero di tali rinnovate esigenze interpretative, la possibilità di ricorrere alla rinegoziazione del contratto ha recentemente trovato una espressa e formale collocazione all’interno della disciplina relativa alla composizione negoziata. In particolare, ai fini dell’indagine, centrale appare proprio la possibilità, nel tentativo di risoluzione della crisi, di consentire delle “trattative” finalizzate a rimodulare il contratto secondo buona fede qualora la prestazione diventi troppo onerosa, seguendo quella che è l’evoluzione interpretativa del diritto dei contratti [60], in quanto anche in questo caso, come osservato in precedenza, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità andrebbe a privare l’imprenditore degli strumenti necessari per poter proseguire l’attività, con una sua conseguente interruzione [61]. Nel ricostruire la disciplina, ricordiamo che le [continua ..]
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5. Stato di crisi e rinegoziazione
Il ricorso allo strumento della rinegoziazione all’interno di una soluzione che, pur se non concorsuale, è comunque diretta al superamento della crisi, conduce ad interrogarsi sulla possibile specificità dello stato di squilibrio finanziario (e/o economico e/o patrimoniale) quale condizione per la rinegoziazione, così da consentirne l’attivazione anche per quei contratti in sofferenza a seguito di sopravvenienze non necessariamente eccezionali. La difficoltà finanziaria dell’imprenditore potrebbe legittimare una complessiva e generalizzata revisione degli accordi, prescindendo dalle circostanze che hanno determinato lo squilibrio del rapporto. Come osservato, si potrebbe ipotizzare che particolari situazioni di “crisi economica” possano, talvolta, consentire di derogare al principio pacta sunt servanda nell’ipotesi in cui vi sia un evento sopravvenuto in grado di stravolgere il sinallagma contrattuale, consentendo [continua ..]
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6. Prospettive di riforma
Il legislatore, nei recenti interventi in attuazione della Direttiva 2019/1023 [103], sembra aver recepito tali rilievi prevedendo che l’esperto possa «invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni»; scompare così ogni specifico riferimento all’emergenza sanitaria, probabilmente aprendo il varco per un ricorso alla rinegoziazione degli accordi squilibrati anche per ragioni di diversa natura. La modifica riteniamo vada accolta con favore, in quanto offre maggiore tutela all’imprenditore, considerando anche che, in relazione al D.L. n. 118/2021, ci si [continua ..]
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7. Osservazioni conclusive
Il nuovo istituto ha fatto ingresso nell’ordinamento solo da pochi mesi e, probabilmente, solo una sua concreta attuazione, anche in ordine alla possibilità di revisione degli accordi, ci potrà dire se la soluzione sia efficace e vantaggiosa per le imprese coinvolte e per gli operatori del mercato. Non resta che attendere le pronunce della giurisprudenza che consentiranno di colmare i dubbi interpretativi che la disciplina presenta. Con l’introduzione della rinegoziazione, intesa quale una delle possibili soluzioni per fronteggiare la crisi, sembra sia stato compiuto un incisivo progresso nel tentativo di aiutare le imprese in difficoltà. La novità consente allora di compiere una riflessione circa una possibile applicazione dello strumento anche all’interno delle procedure a carattere concorsuale quali il concordato preventivo, ove al commissario giudiziale potrebbe essere concessa quale ulteriore soluzione anche la possibilità di [continua ..]
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NOTE