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Lo stato di insolvenza di una società in liquidazione e l'incerta applicazione del criterio patrimoniale

Sergio Perrotta, Avvocato in Napoli

Nel ripercorrere criticamente le motivazioni dell’ordinanza della Corte di Cassazione, l’Autore si sofferma sui criteri per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione, al fine di verificare se, pur non essendo tale stato mai formalizzato, sia comunque giustificato il ricorso ai criteri utilizzati per la valutazione dello stato di insolvenza di una società in liquidazione che, invece, abbia formalizzato detto stato.

The insolvent status of a company in liquidation and the uncertain application of the balance sheet

In critically reviewing the reasons for the order of the Court of Cassation, the Author dwells on the criteria for assessing the state of insolvency of a company in liquidation, in order to verify whether, although this has never been formalized, it is still justified recourse to the criteria used to assess the state of insolvency of a company in liquidation which, on the other hand, has formalized said state.

Keywords: insolvent status – company in liquidation – capital criteria – limited liability company – liquidation

Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 L. Fall. la valutazione del giudice, che quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che – quando sia espressamente motivato – si sottrae al controllo delle Corte di Cassazione. (Omissis). 1. Con il primo mezzo (Erronea applicazione delle norme di cui alla L. Fall., art. 18 e art. 118 disp. att. c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)), la ricorrente si duole della reiezione del reclamo senza l’indicazione della norma applicata, in violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso - 2. Lo stato di insolvenza - 3. La valutazione dell’insolvenza della società in liquidazione: tra criterio statico e criterio dinamico - 4. La liquidazione di fatto - NOTE


1. Il caso
Nella fattispecie oggetto di disamina, i giudici di legittimità sono stati chiamati a decidere sul ricorso proposto da una società a responsabilità limitata avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello aveva confermato – in sede di reclamo – la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Milano, con riferimento ad una società in liquidazione di fatto. La ricorrente sottolineava come la Corte territoriale – ai fini della verifica dello stato di insolvenza della Società, in liquidazione di fatto, non ancora formalizzata in atti societari – non si fosse limitata al mero raffronto tra la consistenza delle attività e quella delle passività (in applicazione dei criteri riferibili alle ipotesi di liquidazione), ma avesse applicato (erroneamente) i criteri riferibili alla società «operativa» (con specifico riferimento alla verifica di disponibilità del credito, delle [continua ..]

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2. Lo stato di insolvenza
L’argomento oggetto dell’ordinanza in rassegna impone una breve premessa sul concetto di stato di insolvenza, con particolare riferimento alle società in liquidazione. Ebbene, quest’ultimo rappresenta uno dei più importanti concetti nel panorama delle procedure concorsuali, sia perché ne costituisce il presupposto oggettivo, sia perché descrive una patologia che investe la figura del debitore alla quale si deve necessariamente far fronte [2]. Il fondamento normativo del concetto in parola si rinviene nell’art. 5 L. Fall. che fornisce la definizione di insolvenza quale «stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» [3]. Nell’orientamento giurisprudenziale, lo stato di insolvenza (inteso quale stato in cui il debitore «non è più [continua ..]

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3. La valutazione dell’insolvenza della società in liquidazione: tra criterio statico e criterio dinamico
Nel contesto sopra descritto, un rinnovato interesse si sviluppa intorno all’indi­viduazione dei criteri di valutazione dell’insolvenza di una società nella peculiare fase di liquidazione. Ciò in quanto, in dottrina, i criteri sopramenzionati (finanziario e patrimoniale) risultano alternativamente utilizzati, a seconda dell’oggetto dell’indagine, in ciò risiedendo la distinzione tra la valutazione dello stato di insolvenza di una società operativa e di una che si trova in fase di liquidazione. Preliminarmente, occorre chiarire che la liquidazione rappresenta una fase della vita di una società [13], che, a seguito della riforma delle società di capitali del 2003, ha subito una profonda evoluzione. Inizialmente, nella disciplina dei Codici di commercio del 1865 e del 1882 e persino in quella del Codice del 1942, la fase di liquidazione veniva vista come un mero «procedimento», ossia un insieme di [continua ..]

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4. La liquidazione di fatto
L’ordinanza in commento impone, poi, una riflessione sul concetto di stato di liquidazione di fatto e, in particolare, sulla scelta del criterio (patrimoniale o finanziario) da utilizzare ai fini della valutazione dell’insolvenza di una società che si trova in asserita fase di liquidazione senza, però, averla mai formalizzata in ido­nei atti societari; argomento, questo, su cui la Corte di Cassazione non si è pronunciata. Data, dunque, l’assenza di orientamento sul punto, non resta che esaminare il fenomeno partendo dal concetto di stato di liquidazione, nonché dalla valutazione degli interessi sottesi a detta fase. Ebbene, come è noto, la liquidazione rappresenta un procedimento che investe la società successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, determinando una modifica dell’oggetto sociale, non più volto alla produzione di utili, ma al pagamento dei creditori sociali ed alla ripartizione [continua ..]

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NOTE

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