Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Le ipotesi di soluzione concordata nell'ambito della procedura di composizione assistita della crisi d'impresa (di Giovanni Battista Fauceglia, Dottore di ricerca nell’Università degli Studi di Salerno)


Il contributo intende focalizzarsi sui rapporti tra la composizione assistita della crisi dinanzi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa, introdotto dal nuovo “Codice della Crisi e del­l’Insolvenza” e gli strumenti concorsuali di soluzione negoziale della crisi d’impresa, indagandone le affinità dei profili e le criticità di coordinamento tra le rispettive discipline.

The opinion analyses the relationships between the role played by the “OCRI”, the new supervisory body introduced by the italian “crisis and insolvency code”, and the negotiation procedu­res for a solution of the business crisis, investigating the affinities of the profiles and the coordination problems between the respective disciplines.

Keywords: Insolvency Code – body for the composition of the crisis – assisted composition of the crisis – assisted composition

SOMMARIO:

1. La composizione della crisi nel procedimento di cui all’art. 19 del “Co­dice della Crisi e dell’Insolvenza” e la convenzione di moratoria - 2. L’accordo raggiunto con i creditori e la produzione degli stessi effetti de­gli accordi che danno esecuzione al piano attestato - 3. Gli altri strumenti di soluzione della crisi e l’interferenza con la procedura svolta innanzi al Collegio. Cenni - 4. Le iniziative da assumere su sollecitazione del Collegio (art. 18, 4° comma, CCII) - NOTE


1. La composizione della crisi nel procedimento di cui all’art. 19 del “Co­dice della Crisi e dell’Insolvenza” e la convenzione di moratoria

Nel procedimento di composizione assistita della crisi, così come regolato nel D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [1], la disposizione di cui all’art. 19 del “Codice della Crisi e dell’Insolvenza d’Impresa” menziona le ipotesi di soluzioni concordate della crisi d’impresa, collegandovi diversi effetti a seconda dell’esito. Più in particolare, il 1° comma della nuova disposizione “codicistica” prevede espressamente che, «su istanza del debitore, formulata anche all’esito dell’audizione di cui all’art. 18, il collegio fissa un termine non superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative» [2]. Orbene, il riferimento legislativo alla «soluzione concordata» consentirebbe il richiamo a tutti gli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal Titolo IV del “Codice”, in quanto compatibili con il procedimento de quo (accordi in esecuzione dei piani attestati, accordi di ristrutturazione dei de­biti nelle loro diverse forme, concordato preventivo, transazione fiscale o accordo sui crediti contributivi). Un primo dubbio interpretativo potrebbe porsi in ordine alla inclusione o meno nella predetta categoria della fattispecie dell’accordo di moratoria (art. 62 CCII), finalizzata a disciplinare, in via provvisoria, gli effetti della crisi, attraverso la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinunzia agli atti e la sospensione delle azioni esecutive e conservative (proposte o proponende), nonché «ogni altra misura che non comporti la rinunzia al credito». In dottrina, il tema dell’inquadramento dell’istituto rimane dibattuto, soprattutto in merito alla sua configurazione in termini di fase prodromica (seppur, di per sé, non necessaria) alla negoziazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con i quali condividono il profilo della estensione degli effetti dell’accordo ai non aderenti, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c. e la collocazione nella medesima sezione dedicata agli «Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione» [3]. Se, da una parte, non si può aprioristicamente escludere che il semplice rinnovo dei termini [continua ..]


2. L’accordo raggiunto con i creditori e la produzione degli stessi effetti de­gli accordi che danno esecuzione al piano attestato

Altra possibile criticità applicativa emerge poi dalla lettura dell’art. 19, 4° comma, CCII, a norma del quale «l’accordo raggiunto con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l’organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese». Trattasi di un peculiare strumento di composizione negoziale della crisi che conserva una propria autonomia rispetto al piano attestato di risanamento e agli accordi in sua esecuzione, ex art. 56 CCII, al quale viene parificato solo per gli effetti. Sembra doversi innanzitutto evidenziare che anche questo strumento si iscrive nel contesto del procedimento innanzi al Collegio, posto che esso deve essere preceduto necessariamente dagli adempimenti (di collaborazione) previsti per il debitore e di acquisizione previsti per il Collegio, opzione che mi pare offrire il dettato dell’art. 19, 2° comma, CCII: «[i]l collegio procede, nel più breve tempo possibile, ad acquisire dal debitore o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei com­piti tra i suoi componenti, sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del­l’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione»; e comunque «tutti i documenti ritenuti utili» dal Collegio stesso, come previsto in séguito alla modifica apportata dall’art. 4, 1° comma, D.Lgs. n. 147/2020 [4]. Pertanto, in questa prospettiva, si tratta di delineare le differenze dell’accordo pre­visto dall’art. 19 CCII e quello relativo ad un altro tipico strumento negoziale di soluzione della crisi d’impresa sottratto al controllo omologatorio del tribunale: si assiste, in tal modo, all’utilizzo di strumenti che, non solo consentono ed agevolano l’emer­sione precoce della crisi, ma che consentono anche di pervenire ad una soluzione negoziale ed assistita della stessa; peraltro in linea con le opzioni recentemente adottate dalla normativa [continua ..]


3. Gli altri strumenti di soluzione della crisi e l’interferenza con la procedura svolta innanzi al Collegio. Cenni

Al 3° comma, la disposizione di cui all’art. 19 CCII prevede che, dichiarata l’in­tenzione del debitore di presentare una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di ammissione al concordato preventivo, il Collegio OCRI procede, su richiesta di questi, ad attestare la veridicità dei dati aziendali. Si tratta di norma che intende agevolare, nell’àmbito del procedimento innanzi all’Organismo di composizione e risoluzione della crisi, il percorso per giungere all’accesso agli strumenti negoziali oggetto di omologazione. La finalità risiede nel rendere più efficiente, dal punto di vista temporale, e più accentuata una qualche forma di terzietà nell’accertamento della veridicità dei dati aziendali, fase che, come noto, è normalmente attribuita a professionisti scelti dallo stesso debitore [17]. Quanto innanzi esposto riguarda procedure di composizione stragiudiziale della crisi assunte dal debitore nel contesto della peculiare procedura di composizione assistita dall’OCRI, per le quali si sono posti i profili di coordinamento con le stesse funzioni accertative, relative alla veridicità dei dati aziendali, e consultive, ovvero di ausilio alle attività del debitore. Vi è, però, che detta documentazione non presenta tutte le caratteristiche che contraddistinguono la relazione dell’attestatore, come conformata dalle stesse norme del “Codice”, restandone escluso, ad esempio, il profilo della c.d. «fat­tibilità economica» del piano, in uno agli altri elementi che connotano, ad esempio, la relazione connessa ai piani di ristrutturazione dei debiti od al­l’ac­cesso ad una procedura concordataria, specie se caratterizzata dalla continuità azien­dale. Simili, invece, sono le previsioni in materia di responsabilità penale prevista per le ipotesi di false attestazioni sulla veridicità dei dati aziendali e l’omissione di informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, dovendosi applicare, al professionista attestatore incaricato dal debitore, la fattispecie ex art. 342 CCII, e, al componente dell’OCRI in sede di attestazione di cui all’art. 19, 3° comma, CCII, l’art. 345 CCII: in entrambi i casi è prevista la reclusione da [continua ..]


4. Le iniziative da assumere su sollecitazione del Collegio (art. 18, 4° comma, CCII)

Ulteriore riferimento va svolto in relazione alle iniziative che il debitore può prospettare al Collegio nella fase preliminare, in genere contemporanea alla sua audizione innanzi ad esso. L’art. 18, 4° comma, CCII, infatti, prevede che «quando il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio o fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione» [18], e le iniziative «adeguate» possono riguardare, non solo l’eventuale composizione assistita della crisi, come emerge dal successivo 6° comma della previsione normativa, ma pure l’accesso agli ulteriori strumenti negoziali stragiudiziali assistiti da omologazione; in tal senso, il debitore potrà decidere di “anticipare” gli effetti della crisi [19]. Orbene, l’imprenditore può rappresentare all’OCRI le iniziative assunte o che intenzione di assumere, con la conseguenza che, se il Collegio – all’esito di un opportuno controllo circa le informazioni rassegnate, condotto anche attraverso un confronto con l’organo di controllo ed il revisore [20] –, le ritiene “credibili”, ovvero idonee al superamento della crisi, archivierà il procedimento; esito che si otterrà anche tutte le volte in cui lo stesso debitore deciderà, sua sponte, di fare ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi [21]. Sul tema è opportuno osservare, quanto alla prima delle eventualità di cui sopra, come il debitore conservi la possibilità di utilizzare un ventaglio assai ampio per reagire alla crisi (ad esempio attraverso il ricorso alla convenzione di moratoria od al piano attestato di risanamento accompagnato dall’accordo con parte dei propri creditori), ferma la valutazione in capo al­l’OCRI sulla serietà e sulla idoneità dello strumento prospettato dal debitore; quanto alla seconda ipotesi, la disposizione fa riferimento al deposito di un ricorso ai sensi dell’art. 44 CCII (e ciò resta idoneo a dimostrare una condotta, con valenza processuale, finalizzata alla risoluzione della crisi), qui le iniziative assumono un effetto automatico per la definizione del procedimento, in presenza proprio di una evidente ed esplicita opzione del debitore per la soluzione “giurisdizionalizzata” del proprio [continua ..]


NOTE