Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Cooperazione e coordinamento nelle discipline del gruppo multinazionale in crisi (di Marco Conforto, Dottore di ricerca in Diritto commerciale nell’Università Sapienza di Roma)


Lo studio affronta il tema della cooperazione e coordinamento nelle discipline del gruppo multinazionale in crisi. Nei testi di soft e di hard law, quali, rispettivamente, la Guida Legislativa Uncitral del 2010 ed il Regolamento UE n. 848/2015 è disegnato un sistema caratterizzato da una pluralità di procedure, gli organi delle quali cooperano nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace ed efficiente di tali procedure, non sia incompatibile con le norme ad esse applicabili e non comporti conflitto d’interessi. L’obiettivo è di rendere priva di effetti l’apertura delle procedure concorsuali rispetto alla struttura organizzativa del gruppo.

The paper deals with the multinational group crisis. In the soft and hard law texts, such as, respectively, the Uncitral Legislative Guide of 2010 and the EU Regulation n. 848/2015, there is a system characterized by parallel procedures, which cooperate to the extent that such cooperation is appropriate to facilitate the effective administration of the proceedings, is not incompatible with the rules applicable to them and does not entail any conflict of interest. The purpose is to ensure that the opening of insolvency proceedings is ineffective in respect of the group’s organized structure.

Keywords: multinational companies – group of companies – multinational insolvency system – Uncitral

SOMMARIO:

1. Premessa - 2. I modelli teorici alla base del multinational insolvency system - 3. La Sezione III della Parte III della Guida Legislativa Uncitral - 3.1. L’accesso al Tribunale competente ed il riconoscimento delle procedure di insolvenza straniere - 3.2. Gli strumenti di cooperazione adottabili dalle autorità giudiziarie - 3.3. Gli strumenti di cooperazione adottabili dagli organi rappresentativi delle procedure - 3.4. La nomina di un unico rappresentante di insolvenza per le diverse procedure aperte - 3.5. Gli accordi di insolvenza transfrontalieri - 4. La cooperazione nel Regolamento UE n. 848/2015 - 4.1. Sezione I: la cooperazione e la comunicazione - 4.2. Sezione II: il coordinamento - 4.2.1. Il procedimento di apertura della procedura di coordinamento di gruppo - 4.2.2. Le attribuzioni e i diritti del coordinatore - NOTE


1. Premessa

Com’è noto, il “gruppo multinazionale” si differenzia dal gruppo domestico per la struttura pluriordinamentale che lo caratterizza: le società operando in Stati diversi sono soggette all’applicazione di leggi differenti. In ipotesi di crisi, al conflitto tipico tra interesse di gruppo, identificato nell’obiettivo imprenditoriale comune inseguito da tutte le società del sodalizio attraverso la gestione economica integrata delle rispettive attività d’impresa [1], e interesse sociale, individuato come l’obiettivo eco­nomico ricercato da ogni impresa atomisticamente considerata, si accompagnano que­stioni tipicamente internazional-privatistiche [2]. a) Il primo ordine di problemi concerne il riparto della competenza giurisdizionale tra Stati. In particolare, è configurabile l’ipotesi nella quale più Stati rivendichino giurisdizione per la stessa vicenda, ad esempio per titoli diversi. Ed invero, nel caso in cui una società del gruppo abbia sede legale nello Stato A ed operi stabilmente nello Stato B, a giustificare l’esercizio del potere di giurisdizione sarà sufficiente sia i) il titolo della sede legale, sia ii) il titolo costituito dall’attività stabile. Ulteriori difficoltà si registrano con riguardo a quella peculiare categoria di conflitti definiti da au­torevole dottrina come “mediati da imputazione” [3]. Alla stregua dello stretto legame che sussiste tra le diverse società del gruppo, attesa l’attività di direzione e coordinamento esercitata dalla capogruppo, è ben possibile che, sulla stessa vicenda, un determinato Stato rivendichi giurisdizione in via diretta (sulla base – ad esempio – della sede legale della società controllata), e che al tempo stesso un diverso Stato reclami competenza territoriale in via di imputazione (sulla base – ad esempio – della riferibilità alla capogruppo dell’attività svolta dalla controllata). b) Il secondo ordine di problemi che genera la crisi del gruppo transnazionale ha ad oggetto il riconoscimento e l’esecuzione di provvedimenti stranieri[4]. È agevole costatare che il mancato riconoscimento dell’apertura di una procedura di insolvenza all’estero complichi – e non poco – il raggiungimento dell’obiettivo della [continua ..]


2. I modelli teorici alla base del multinational insolvency system

Nella ricerca del “multinational insolvency system” più efficiente, ci si pone, in primo luogo, dinanzi alla scelta del modello teorico da porre a base del medesimo. Com’è noto, i modelli c.d. “puri” di gestione della crisi dell’impresa ad operatività multinazionale adottabili sono quello della territorialità e quello dell’universa­lità. Accogliendo il primo [6] è possibile aprire procedure collettive in tutti gli ordinamenti in cui il gruppo abbia operato; ciascuna procedura esplica i suoi effetti solo ed esclusivamente sui beni presenti nello Stato in cui è aperta, frantumando così le masse attive e passive del debitore in tante sottomasse quante sono le procedure d’in­solvenza aperte; non è prevista alcuna forma di cooperazione e/o di coordinamento tra gli organi delle varie procedure. Il modello dell’universalità [7], all’opposto, ammette l’apertura di un’unica procedura; la competenza giurisdizionale all’apertura della procedura spetta allo Stato in cui il gruppo ha il centro degli interessi principali; la lex concursus dello Stato di apertura esplica i suoi effetti in ogni altro ordinamento; gli stati diversi da quello di apertura riconoscono automaticamente il provvedimento di inizio della procedura; tutti i creditori, domestici e stranieri, partecipano alla distribuzione del patrimonio secondo la lex concursus dello Stato di apertura. Entrambi i modelli presentano rilevanti limiti. Il modello della “territorialità pura” è, dal punto di vista economico, totalmente inefficiente: l’esistenza di molteplici procedure collettive e la mancanza di qualsivoglia strategia di coordinamento ha invero come risultato, da un lato, quello di disperdere il going concern value, diminuendo così il valore di realizzo dell’attivo e, dall’altro, quello di aumentare le spese della procedura, con conseguente minore percentuale di soddisfacimento dei crediti concorsuali. Il modello della “universalità pura” garantisce, al contrario, un’efficiente gestione della massa attiva, ma l’applicazione della lex concursus dello Stato di apertura determina, per un verso, un vulnus alla sovranità nazionale degli altri Stati nei quali il gruppo ha operato e, per altro verso e soprattutto, l’applicazione nei [continua ..]


3. La Sezione III della Parte III della Guida Legislativa Uncitral

Il corpo di raccomandazioni contenute nella Sezione III della Parte III della Guida Legislativa Uncitral affronta il tema dell’insolvenza del gruppo multinazionale: la scelta, come detto, è stata quella di affidarsi a strumenti di cooperazione internazionale tra autorità e/o amministratori delle diverse procedure di insolvenza aperte nei confronti delle singole componenti del gruppo [12]. Questo corpo di disposizioni si può scomporre in cinque “blocchi”: – un primo “blocco” comprende esclusivamente la raccomandazione n. 239 e riguarda i) il riconoscimento delle procedure aperte all’estero; e ii) l’accesso degli amministratori e dei creditori stranieri al tribunale domestico competente; – un secondo “blocco” attiene gli strumenti di cooperazione adottabili dalle autorità giudiziarie e comprende le raccomandazioni che vanno dalla n. 240 alla n. 245; – un terzo “blocco” concerne gli strumenti di cooperazione adottabili dagli organi rappresentativi delle procedure e comprende le raccomandazioni che vanno dalla n. 246 alla n. 250; – un quarto “blocco” ha ad oggetto la nomina di un unico rappresentante di insolvenza per le diverse procedure aperte e comprende le raccomandazioni n. 251 e n. 252; – un quinto “blocco”, in ultimo, riguarda l’utilizzo di accordi di insolvenza transfrontalieri e comprende le raccomandazioni nn. 253 e 254.


3.1. L’accesso al Tribunale competente ed il riconoscimento delle procedure di insolvenza straniere

Come detto, il primo “blocco” ha ad oggetto esclusivamente la raccomandazione n. 239, ove è stabilito che: “the insolvency law should provide, in the context of insolvency proceedings with respect to enterprise group members: (a) access to the courts for foreign representatives and creditors; and (b) recognition of the foreign proceedings, if necessary under applicable law”. Il principale problema che sorge in ambito transazionale è che le autorità giudiziarie sono poco disposte a riconoscere la procedura aperta all’estero ed a condividere – con organi e creditori stranieri – le informazioni relative al procedimento domestico, soprattutto quando l’unico elemento di internazionalità è dato dall’apparte­nenza della società al gruppo [13]. Con riguardo all’insolvenza dell’impresa multinazionale “atomo”, la questione è stata affrontata dall’Uncitral nella legge Modello: al fine di superare l’empasse, sono state introdotte norme volte, da un lato, a consentire l’accesso all’autorità giudiziaria competente agli amministratori e ai creditori delle procedure straniere; e, dal­l’altro lato, a garantire il riconoscimento all’estero delle procedure d’insolvenza. In sostanza, la disposizione della Guida Legislativa ripropone in tema di crisi del grup­po multinazionale quanto disposto dalla legge Modello.


3.2. Gli strumenti di cooperazione adottabili dalle autorità giudiziarie

Il secondo “blocco” di raccomandazioni (da n. 240 a n. 245) riguarda la cooperazione vista dall’ottica visuale delle autorità giudiziarie. La raccomandazione n. 240 consente di cooperare “to the maximum extent possible” con le corti straniere, al fine di agevolare il coordinamento tra le procedure. Tale cooperazione avviene mediante i) lo scambio di informazioni; ii) coordinando la gestione delle imprese del gruppo sottoposte a procedure concorsuali; iii) nominando un organo specializzato che agisca con il ruolo di mediatore sotto le direttive delle corti e consenta – ad esempio – di eliminare eventuali barriere linguistiche; iv) approvando accordi di insolvenza transfrontaliera [raccomandazione n. 241]. Sempre con lo scopo di facilitare il coordinamento delle diverse imprese insolventi, è disposto che le autorità giudiziarie debbano comunicare direttamente tra loro e con i rappresentanti delle procedure aperte all’estero [14]. È necessario, inoltre, che le leggi fallimentari domestiche si dotino di una serie di prescrizioni procedimentali volte ad evitare che lo scambio di informazioni comporti una lesione degli interessi di cui sono portatori le parti coinvolte nella crisi del gruppo multinazionale [15]. Tali regole dovrebbero avere ad oggetto le modalità operative affinché sia resa possibile la comunicazione tra gli organi delle procedure. A tal proposito, soccorre la raccomandazione n. 243 che fissa i requisiti essenziali per lo scambio di informazioni [16]. Quanto agli effetti, invece, va detto che la Guida Legislativa Uncitral raccomanda ai legislatori di specificare che lo scambio di comunicazioni non incida sull’indi­pendenza e l’autorità dei tribunali fallimentari, e non comporti una limitazione di diritti sostanziali e processuali delle parti interessate [raccomandazione n. 244]. Dalla lettura di tale disposizione, emerge l’importanza che assume la comunicazione tra gli organi delle procedure nell’ambito dei meccanismi di cooperazione. Ed invero, lo scambio d’informazioni è individuato come lo strumento di carattere necessario per la realizzazione della cooperazione, correlato alla necessità di utilizzare, disporre o realizzare assets compresi in patrimoni assoggettati a diverse procedure d’insolvenza. Altra forma di cooperazione tra autorità è quella offerta dal [continua ..]


3.3. Gli strumenti di cooperazione adottabili dagli organi rappresentativi delle procedure

Il terzo “blocco” ha ad oggetto la cooperazione nel caso in cui intervengano i rappresentanti delle procedure di insolvenza, e comprende le raccomandazioni da n. 246 a n. 250. Lo scopo delle disposizioni è di stimolare la cooperazione tra gli organi evitando che il coordinamento nella gestione degli attivi rechi un pregiudizio ai creditori delle imprese del gruppo. La disciplina presenta più di un punto di contatto con quella – analizzata in precedenza – riguardante gli strumenti di cooperazione adottabili dalle autorità giudiziarie. Ed invero, per un verso, è disposto che il rappresentante della procedura d’in­solvenza cooperi “to the maximum extent possible” con il rappresentante e con il tribunale straniero [20]; per altro verso, è raccomandato che le comunicazioni avvengano in maniera diretta (evitando le lungaggini procedurali connesse a strumenti quali – ad esempio – la rogatoria internazionale) [21]. Ruolo centrale è assunto dalla raccomandazione n. 250 ove è stabilito che la co­operazione tra i rappresentanti delle diverse procedure del gruppo può avvenire attraverso: i) lo scambio di informazioni a condizione che siano addottati i mezzi opportuni per garantire l’opportuna riservatezza; ii) l’utilizzo di “cross-border insolvency agreements”; iii) l’assunzione del ruolo di coordinatore da parte di uno degli amministratori delle procedura coinvolte; iv) il coordinamento nella gestione delle diverse attività d’impresa; e v) il coordinamento nell’ambito della riorganizzazione delle imprese del gruppo.


3.4. La nomina di un unico rappresentante di insolvenza per le diverse procedure aperte

Il quarto “blocco” concerne le raccomandazioni nn. 251-252, ed ha ad oggetto la nomina di un amministratore unico per le diverse procedure d’insolvenza aperte. Lo strumento, più che al novero dei meccanismi di cooperazione e coordinamento, sem­bra appartenere a quello relativo il consolidamento procedurale. Il consolidamento procedurale, come suggerito dal nome, incide sui meccanismi processuali della gestione dell’insolvenza di gruppo, restando ferma l’autonomia delle masse attive e passive delle società che lo compongono [22]. In ragione della forza con la quale esso si manifesta, si registrano diversi livelli di consolidamento procedurale. La forma più intensa di procedural consolidation vede l’apertura di un’unitaria procedura d’in­solvenza per le diverse società del gruppo, con la nomina di un unico giudice ed un unico amministratore concorsuale. Ad un grado inferiore d’intensità, si registra l’ipo­tesi caratterizzata dalla nomina dello stesso giudice e dello stesso amministratore per le diverse procedure d’insolvenza aperte nei confronti delle società del gruppo. In ultimo vi è l’ipotesi, suggerita dalla raccomandazione n. 251 della legislative gui­de, che vede l’apertura di una pluralità di procedure d’insolvenza, la nomina di una pluralità di giudici ma l’elezione di un amministratore comune per le diverse procedure [23]. Va detto, però, che in ipotesi di gruppo multinazionale insolvente lo strumento assume notevole difficoltà di applicazione sia per ragioni di carattere linguistico, poiché l’organo nominato dovrebbe saper comunicare nella pluralità degli idiomi praticati nei diversi stati di apertura; sia per ragioni di natura tecnica, giacché l’am­ministratore unico dovrebbe conoscere l’applicazione delle diverse leggi fallimentari degli stati di apertura.


3.5. Gli accordi di insolvenza transfrontalieri

L’ultimo “blocco” di raccomandazioni fa riferimento agli accordi di insolvenza transfrontalieri (c.d. insolvency protocols) [24]. Tali accordi hanno ad oggetto il coordinamento nella gestione delle imprese insolventi e la cooperazione tra gli organi delle procedure al fine di facilitare la gestione efficace delle masse. Quanto alla struttura soggettiva, possono essere parte: a) le autorità giudiziarie; b) gli amministratori delle procedure d’insolvenza; c) i comitati dei creditori; d) gli amministratori delle società del gruppo in caso di debtor in possession [25]. Con riferimento alla forma, può essere sia scritta che orale. La differenza risiede essenzialmente in ciò, che mentre gli accordi verbali sono rapidi, snelli e funzionali al coordinamento di singole fasi delle procedure; gli accordi scritti sono complessi ed elaborati, adatti al coordinamento di più fasi delle procedure [26]. Per quel che concerne, infine, la funzione giuridicamente rilevante assolta, deve essere individuata nella semplificazione e facilitazione della gestione delle procedure. Si mira, dunque, al profilo dell’efficienza socio-economica: la gestione coordinata degli attivi delle imprese del gruppo dev’essere condotta nell’interesse di tutti i creditori coinvolti. Più in particolare, l’amministratore della procedura d’insolvenza decide se prendere parte o meno all’accordo, valutando l’opportunità del coordinamento sulla base di un confronto tra i costi e i benefici che determina l’utilizzo, ed il risultato economico prevedibile in ipotesi di gestione atomistica. Detto in altri termini, nessun creditore della procedura da lui gestita dev’essere pregiudicato dal coordinamento disegnato nell’agreement [27].


4. La cooperazione nel Regolamento UE n. 848/2015

Come detto, il Regolamento UE n. 848/2015, relativo alle procedure d’insolven­za (rifusione), sostituisce il precedente Regolamento n. 1346/2000. Una delle novità di maggiore rilievo, volta a colmare la (forse) più importante lacuna del Regolamento n. 1346/2000, attiene all’introduzione – al Capo V – di una specifica disciplina sulla crisi del gruppo. L’obiettivo di fondo perseguito dal legisla­ore comunitario è la gestione efficiente delle diverse procedure aperte nei confronti di società appartenenti allo stesso gruppo [28]. In particolare, il considerando 52 rappresenta che: “la cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza non dovrebbe mai andare contro gli interessi dei creditori di ciascuna procedura e dovrebbe essere tesa a trovare una soluzione che sfrutti le sinergie in seno al gruppo”. A tal fine – come anticipato –, sulle orme di quanto suggerito dall’Uncitral, il legislatore comunitario ha optato per l’adozione di strumenti di cooperazione e coor­dinamento; la disciplina, infatti, prevede l’apertura di una procedura d’insolvenza per ogni società del gruppo e si compone di due sezioni: a) la prima avente ad oggetto la cooperazione e la comunicazione; b) la seconda avente ad oggetto il coordinamento.


4.1. Sezione I: la cooperazione e la comunicazione

Le disposizioni di cui alla I Sezione del Capo V del Regolamento n. 848/2015 disciplinano le modalità di cooperazione e comunicazione tra gli organi delle procedure di insolvenza aperte a carico di società facenti parte di uno stesso gruppo di imprese. Nell’ambito di tale Sezione, è possibile estrapolare tre insiemi di disposizioni: a) il primo riguarda gli obblighi di cooperazione e comunicazione in capo agli organi; b) il secondo attiene ai c.d. “extra poteri” attribuiti agli amministratori delle procedure d’insolvenza delle società facenti parte di un gruppo; c) il terzo ha ad oggetto i limiti di cooperazione e comunicazione. A) Le norme contenute negli artt. 56, 57 e 58 impongono la cooperazione tra gli amministratori delle diverse procedure, tra le autorità giudiziarie presso le quali sono pendenti procedure di insolvenza di società appartenenti ad un gruppo, e tra gli amministratori e le autorità giudiziarie. Il legislatore comunitario, dunque, raccoglie e fa proprie le raccomandazioni nn. 240 e 246 della legislative guide emanata dal­l’Uncitral, laddove, come visto, è consigliata l’introduzione di un obbligo di cooperazione fra gli organi. Quanto alle modalità della cooperazione, si è detto che la legislative guide sottolinea l’importanza che riveste la circolazione dei flussi informativi. A ben vedere, an­che il legislatore comunitario individua lo scambio d’informazioni tra gli organi co­me lo strumento per la realizzazione della cooperazione fra le diverse procedure di insolvenza aperte [29]. Al di là della condivisione di notizie, è inoltre imposto agli amministratori di verificare: i) la possibilità di coordinare la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo insolventi e, in caso affermativo, coordinare tale gestione e sorve­glianza [30]; e ii) la possibilità di una ristrutturazione delle diverse imprese e, in caso affermativo, coordinarsi quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato [31]. Ai fini dell’attuazione di tali obblighi cooperativi è consentita, per un verso, la conclusione di accordi d’insolvenza transnazionale quali ad esempio gli insolvency agreements; e, per altro verso, la nomina di un amministratore c.d. pivot al quale, di comune accordo, sono conferiti [continua ..]


4.2. Sezione II: il coordinamento

Le norme contenute nella Sezione II del Capo V del Regolamento n. 848/2015, dedicate al “coordinamento” tra le diverse procedure di insolvenza aperte a carico di società facenti parte di uno stesso gruppo, rappresentano, senza dubbio, la novità di maggior rilievo della disciplina comunitaria sull’insolvenza dei gruppi. In particolare, il coordinamento è raggiunto attraverso la “procedura di coordinamento di gruppo”, definita come “una sorta di superprocedura operante a livello transnazionale, ma limitata, beninteso, alla gestione di un coordinamento tra varie procedure nazionali, senza ulteriori implicazioni sostanziali” [43]. Ai fini che qui ne occupano è utile indagare, in un primo momento, il procedimento di apertura della procedura e, successivamente, il ruolo che riveste il coordinatore giacché rappresenta l’organo tecnico a cui è affidata la gestione del coordinamento.


4.2.1. Il procedimento di apertura della procedura di coordinamento di gruppo

Il procedimento di apertura della procedura di coordinamento di gruppo consta di cinque fasi: i) la domanda di apertura; ii) la verifica dei presupposti e la notifica da parte del giudice incaricato dell’apertura; iii) le possibili obiezioni da parte degli amministratori delle procedure d’insolvenza coinvolte; iv) la decisione sull’apertu­ra; v) la possibilità del c.d. opt-in. i)Legittimato ad assumere l’iniziativa per l’apertura della procedura di coordinamento è ciascun amministratore eletto in procedure di insolvenza dichiarate nei confronti di una delle società del gruppo. Non è necessario, dunque, che l’iniziativa sia assunta da una pluralità di curatori, ma è sufficiente, al contrario, la volontà di un singolo amministratore. La domanda, ai sensi del par. 2 dell’art. 61, dev’essere presentata in conformità alla lex concursus dello Stato in cui l’amministratore richie­dente è nominato. A dire il vero non è ben chiaro a cosa alluda la norma da ultimo richiamata: non è chiaro, cioè, se abbia applicazione la lex concursus dell’ammini­stratore istante nel caso in cui l’istanza sia rivolta al tribunale estero; ovvero se il 2 faccia riferimento alle autorizzazioni imposte dalla legge nazionale nell’ipotesi in cui l’amministratore interno decida di richiedere al giudice straniero l’apertura di una procedura di coordinamento di gruppo. Seppur con qualche dubbio, il sistema generale del Regolamento lascerebbe propendere per la prima soluzione. Con riguardo alla competenza territoriale va detto che il ricorso, ai sensi dell’art. 61, par. 1, può essere presentato “dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d’insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo”. Il legislatore comunitario, dunque, non sceglie un tribunale competente, né obbliga l’amministra­tore a rivolgersi al giudice preposto per la propria procedura di insolvenza, ma lascia all’istante ampia discrezionalità di scelta. Sempre con riferimento alla competenza all’apertura, va detto, che l’art. 62 impone la c.d. “regola di priorità”, ovvero che la competenza internazionale spetti al giudice interpellato per primo [44]. La disposizione, però, va letta in coordinato con l’art. 66 del [continua ..]


4.2.2. Le attribuzioni e i diritti del coordinatore

Le funzioni del coordinatore, disciplinate dall’art. 72 del Regolamento, sono quelle di i) definire e formulare le raccomandazioni per la conduzione coordinata delle procedure d’insolvenza; e di ii) proporre un piano di coordinamento di gruppo. Il coordinatore ha quindi il compito di dettare le linee guida del coordinamento [54]. Si osserva qui che – così come in ipotesi di gruppo in bonis, laddove gli amministra­tori delle società controllate non sono obbligati a recepire le direttive disposte dalla holding [55] –, nell’ambito della procedura di coordinamento di gruppo, gli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolte non sono tenuti a seguire le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo. È, dunque, lascia­ta in capo ai curatori delle società del gruppo la valutazione circa la coerenza delle raccomandazioni impartite con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori della procedura d’insolvenza da essi gestita [56]. Quanto al piano di coordinamento di gruppo, è possibile individuare un contenuto necessario ed uno eventuale. Con riguardo al contenuto necessario è stabilito che il piano deve contenere “una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo”. L’obiettivo è quello di offrire agli amministratori delle procedure d’insolvenza coinvolte una strategia di risanamento che tenga conto delle sinergie infragruppo. Con riferimento al contenuto eventuale, la norma specifica che il piano può com­prendere “i) proposte concernenti le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo; ii) la composizione delle controversie infragruppo; e iii) gli accordi tra gli amministratori delle procedure di insolvenza delle società insolventi del gruppo” [57]. Per espletare al meglio le proprie funzioni, il coordinatore deve poter acquisire tutte le informazioni utili al coordinamento. A tal fine, è attribuito al coordinatore il diritto di: i) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori; e di ii) chiedere agli amministratori delle procedure di insolvenza [continua ..]


NOTE