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Note critiche sui piani attestati tra nuove opportunità,direttiva UE 2019/1023 e inadeguatezza del codice della crisi *
Elena Frascaroli Santi, già Professore ordinario di Diritto fallimentare nell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna
I piani attestati di risanamento, inquadrati tra gli strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentano interessanti opportunità per l’imprenditore nella situazione di emergenza economico-finanziaria scaturita a seguito della pandemia Covid-19 e consentono una significativa aderenza ai principi dettati dalla Direttiva UE 2019/1023 in materia di quadri di ristrutturazione preventiva. In rilievo le disarmonie e le criticità dell’impianto normativo del CCI retto dalle logiche di mercato.
The certified recovery plans, framed among the out-of-court instruments for regulating the crisis and insolvency, present interesting opportunities for the entrepreneur in the situation of economic and financial emergency that arose following the Covid-19 pandemic and allow a significant adherence to the principles dictated by the Directive (EU) 2019/1023 on preventive restructuring frameworks. Highlights on disharmonies and critical issues of the CCI’s regulatory framework conditioned by the market logic.
Keywords: certified recovery plan – UE Directive 2019/1023 – Covid 19 – Insolvency Code
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Sommario:
1. I piani attestati di risanamento nel CCI e nei successivi aggiornamenti - 2. La tutela dell’interesse al risanamento dell’impresa: un principio di portata generale nel nuovo sistema concorsuale di regolazione della crisi e dell’insolvenza - 3. Rivisitazione degli strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi - 4. I presupposti. Il piano. L’attestazione - 5. I piani attestati tra esigenze di mercato nell’emergenza Covid-19 e inadeguatezza del Codice della crisi. Gli esiti prevedibili nelle strategie di regolazione della crisi in raffronto con altri istituti - 6. Prospettive di armonizzazione con la Direttiva UE 2019/1023 - NOTE
1. I piani attestati di risanamento nel CCI e nei successivi aggiornamenti
Gli strumenti negoziali stragiudiziali, disciplinati nel Titolo IV dedicato agli strumenti di regolazione della crisi, nella Sez. I, all’art. 56 sotto la rubrica “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, da tenere distinti dagli “Accordi di ristrutturazione dei debiti”, soggetti ad omologazione e disciplinati nella Sez. II (art. 57 ss.) del medesimo Titolo IV, costituiscono senza dubbio un tema che offre molti spunti di riflessioni sulle logiche, a cui si è ispirata la riforma attuata con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [1]. Una riforma, peraltro, in perenne divenire. Difatti, con la successiva delega al Governo emessa con L. 8 marzo 2019, n. 20 si è prevista “l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19.10.2017, [continua ..]
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2. La tutela dell’interesse al risanamento dell’impresa: un principio di portata generale nel nuovo sistema concorsuale di regolazione della crisi e dell’insolvenza
Ebbene, riguardo all’inquadramento e alla disciplina di questo nuovo istituto non ci si può esimere dal considerare come, in prima battuta, sia sembrato singolare e disomogeneo dal punto di vista sistematico il fatto che la riforma con il CCI abbia allargato i confini delle modalità di regolazione della crisi e dell’insolvenza dell’impresa, tradizionalmente demandate alle procedure concorsuali, per ricomprendervi, invece, un istituto inquadrato come strumento esclusivamente negoziale stragiudiziale e, come tale, privo dei caratteri propri della concorsualità. Ebbene, si tratta, tuttavia, di perplessità che possono essere superate alla luce di una più attenta ed approfondita rilettura dell’intero nuovo impianto normativo della riforma introdotta con il Codice della crisi, rispetto alla quale questo istituto con le sue peculiarità non appare affatto come un’anomalia o addirittura come un paradosso nel nuovo [continua ..]
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3. Rivisitazione degli strumenti stragiudiziali di regolazione della crisi
Sta di fatto che in questa nuova logica, maturata nell’economia globale, in questo cambio di prospettiva, si colloca nel sistema riformato la rivisitazione di strumenti antichi di regolazione della crisi, che nel passato sistema concorsuale ne erano tenuti fuori, come i ben noti concordati stragiudiziali. Strumenti che appartengono alla cultura e alla tradizionale prassi imprenditoriale propensa a gestire la crisi dell’impresa al di fuori di schemi giudiziali troppo rigidamente prefissati [23]. Una rivisitazione che riguarda anche i piani attestati di risanamento, a cui in modo del tutto indiretto si fa riferimento nell’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., a seguito della riforma del 2005. Una modalità di accordi tra debitore e creditori, che peraltro nei primi commenti, fu considerata l’ipotesi di regolazione della crisi più problematica ed inquietante dal punto di vista della garanzia di tutela degli interessi dei creditori, per [continua ..]
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4. I presupposti. Il piano. L’attestazione
La generica formulazione dell’art. 56 CCI ha dato adito ad alcuni dubbi interpretativi in particolare riguardo ai presupposti soggettivo ed oggettivo. Quanto al presupposto soggettivo, l’art. 56 dispone che il piano “può essere presentato dall’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza”. Al riguardo, si reputa incerta la possibilità di includere tra i legittimati anche gli imprenditori non commerciali. Le opinioni sono divergenti e qualche perplessità sorge anche dal fatto che i dati da inserire nel contenuto del piano e i documenti da allegare al medesimo, essendo di tipo aziendale economico finanziario, possono essere in possesso solo da chi esercita attività commerciale. Né è prevista, d’altro canto, la possibilità di presentazione di documenti equipollenti. In prevalenza si tende, tuttavia, a dare rilievo al dato normativo riferito, genericamente, [continua ..]
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5. I piani attestati tra esigenze di mercato nell’emergenza Covid-19 e inadeguatezza del Codice della crisi. Gli esiti prevedibili nelle strategie di regolazione della crisi in raffronto con altri istituti
Ebbene, non vi è dubbio che fino ad ora vigente la legge fallimentare non si potevano prevedere larghi margini di operatività per questo istituto. Non solo per l’impegno di risorse economico-finanziario e per il necessario accesso a nuova finanza che comporta, ma anche per le modifiche che si possono rendere necessarie nel corso dell’attuazione del piano per le conseguenze di eventuali episodi negativi che si producono a livello economico nel mercato globale. Eventi che possono indurre a mutamenti di strategie e di modalità di impiego delle risorse [42]. Nel momento imprevedibile di emergenza Covid-19, in cui stiamo vivendo, si è, tuttavia, messo in luce in dottrina la positività ancorché vigente la legge fallimentare dell’accesso all’istituto dei piani attestati di risanamento, sia per le imprese in difficoltà per mancanza di fatturati e di incassi, sia per le imprese già con situazioni [continua ..]
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6. Prospettive di armonizzazione con la Direttiva UE 2019/1023
Ed, infine, un punto di forza di questo istituto è costituito dal fatto che sembra essere in linea con i principi dettati dalla recente Direttiva UE 2019/1023. Va premesso che nella normativa europea non si sono fatti rientrare nell’ambito dell’applicazione del Regolamento europeo (n. 2015/848) sulle procedure di insolvenza gli accordi di natura contrattuale definiti “confidenziali”, a cui l’imprenditore può ricorrere in situazioni di pre-insolvenza e che, non essendo soggetti a specifiche norme di pubblicità, non consentono di avere conoscenza della loro pendenza o conclusione. Ne consegue che il carattere “confidenziale” delle trattative non rende conoscibili i relativi effetti al di fuori del contesto nel quale si sono svolte, per cui, a maggior ragione non sarebbero conoscibili negli altri Stati il cui ordinamento è soggetto al Regolamento europeo n. 2015/848 [46]. Ebbene, l’istituto [continua ..]
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NOTE