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Il piano di risanamento nel codice della crisi e dell´insolvenza: finalità e struttura, con una nota Su qualche aporia normativa *
Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Salerno
Lo scritto analizza i profili del Piano di risanamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza, esaminando le novità introdotte e valorizzando lo strumento nel contesto del superamento della crisi dell’impresa, in ciò delineando le differenze rispetto agli strumenti negoziali soggetti ad omologazione. Vengono, altresì, esaminati gli itinerari della giurisprudenza in tema di valutazione del Piano ai fini sia dell’esenzione da revocatoria degli atti compiuti in sua esecuzione sia della prededucibilità per i crediti dei professionisti che hanno collaborato con il debitore nella fase predispositiva, delineando le differenze riscontrabili tra la legge fallimentare e il Codice della crisi e dell’insolvenza. Particolare attenzione viene data al profilo negoziale del Piano, alla sua struttura e alle finalità che con lo strumento in oggetto il legislatore ha inteso valorizzare.
The following paper analyses the profiles of the Recovery Plan in the Code of the Crisis and Insolvency, by examining the innovation introduced and by valorising the instruments in the context of overcoming the economic crisis, with an outline on the different negotiated instruments that are subject to homologation. Furthermore, the jurisprudence paths in the field of valuation of the Plan are examined, whose aims are both the exemption from revocatory proceedings of performed acts when executed and the pre-deductibility of the claims of the practitioners, who have collaborated with the debtor in the pre-organized phase by defining the verifiable differences between the Bankruptcy Law and the Code of the Crisis and Insolvency. Major attention is put on the negotiated profile, the structure and the aims of the Plan the aims which the legislator desired to valorise.
Keywords: corporate crisis – recovery plans – Insolvency Code
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Sommario:
1. L’espressione “strumenti negoziali stragiudiziali”: la nuova terminologia del Codice della crisi - 2. L’utilizzo dello strumento in caso di insolvenza - 3. Il Piano nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi - 4. La compatibilità con finalità liquidatorie - 5. La struttura negoziale del Piano - 6. Le questioni sulla prededucibilità del credito dei professionisti incaricati per la predisposizione del Piano: il perimetro della “concorsualità” - 7. Il controllo “idoneità-inidoneità” del Piano e l’esenzione da revocatoria nel contesto della legge fallimentare - 8. Il contenuto del Piano e la data certa - 9. La conformazione dell’esenzione da revocatoria nel Codice della crisi: conseguenze - 10. Il Piano di ristrutturazione del gruppo e delle imprese del gruppo - NOTE
1. L’espressione “strumenti negoziali stragiudiziali”: la nuova terminologia del Codice della crisi
Il Codice ha disciplinato nel Titolo IV, Capo I, Sezione I e Sezione II gli strumenti negoziali di regolazione della crisi d’impresa, con rinvio ad altre disposizioni relative all’esenzione degli atti compiuti in “esecuzione” da azione revocatoria (art. 166) e da responsabilità penale (art. 324), in una prospettiva per quanto riguarda i Piani di risanamento, per altro, già introdotta nell’ordinamento concorsuale italiano dalla riforma del 2005, e, nella prospettiva della sanzione penale, novellata dalla L. n. 122/2010 e dalla L. n. 134/2012 [1]. Invero, la disposizione dell’art. 56 sul piano attestato di risanamento ha ora assegnato allo strumento una autonomia, ed una certa organicità e completezza, che non era possibile rinvenire nell’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., che lo disciplinava nel solo ambito delle disposizioni relative alla revocatoria fallimentare, in tal modo manifestando come il piano resti [continua ..]
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2. L’utilizzo dello strumento in caso di insolvenza
Pare opportuno evidenziare come il Piano di risanamento possa essere utilizzato nelle situazioni di crisi o di insolvenza, e ciò viene esplicitato proprio dal 1° comma dell’art. 56, con la conseguenza che ormai risulterebbero privi di fondamento i rilievi – manifestati nel contesto della legge fallimentare – secondo cui non era possibile ricorrere allo strumento quando l’impresa veniva a trovarsi in una situazione di insolvenza, confinandolo alle sole ipotesi di crisi transitoria o temporanea. L’art. 56, utilizzando il termine “insolvenza” (come definita dall’art. 2, 1° comma, lett. b), implica un’evidente omogeneità operativa con gli strumenti negoziali che richiedono l’omologazione: il piano resta (ontologicamente) precluso in ragione della preesistenza di una domanda di accesso alla procedura di liquidazione giudiziale (anche perché gli effetti processuali “concorrenti” con la [continua ..]
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3. Il Piano nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Non si può negare che uno dei presupposti di un piano di risanamento può individuarsi in quella inadeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa o nello squilibrio economico-finanziario, che giustificano gli obblighi di segnalazione da parte dell’organo societario di cui all’art. 14, 1° comma; nonché esso può essere predisposto anche in presenza della ricorrenza degli indici previsti per la segnalazione dei creditori pubblici qualificati, di cui all’art. 15. In sostanza, la ricorrenza di queste situazioni può essere il motivo determinante che può indurre il debitore a ricorrere al Piano, quale idoneo strumento per superare le criticità in oggetto; mentre in parte diverso resta il profilo connesso alla utilizzabilità dello strumento nel contesto di una procedura di composizione assistita della crisi, in ragione del 1° comma dell’art. 19, a mente del quale “su istanza del [continua ..]
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4. La compatibilità con finalità liquidatorie
Altra questione è se il Piano di risanamento possa o meno essere compatibile con opzioni connesse alla liquidazione dell’impresa. Le finalità proprie del Piano sono indicate dall’art. 56 in sostanziale continuità espositiva con l’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., nel cui contesto era stato ritenuto che il ricorso allo strumento restasse possibile solo in un quadro di continuità aziendale, in ciò solo giustificandosi l’unilateralità del progetto e il complesso, in ipotesi neppure negoziato, dei sacrifici dei creditori [19]. Invero, pur risultando dalla Relazione illustrativa al Codice (sub art. 56) che il Piano è finalizzato all’ipotesi di continuità aziendale (opzione non rinvenibile, ad esempio, negli altri strumenti di soluzione negoziale sottoposti ad omologazione) [20], pare che il predetto risultato interpretativo possa essere (parzialmente) superato in considerazione [continua ..]
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5. La struttura negoziale del Piano
Per quanto riguarda la struttura negoziale del Piano, pur essendo dato per scontato nella prassi che nella maggioranza dei casi vi sia un preventivo accordo con i creditori ad esso sottostante [24] (per altro, finanche presupposto nel 1° comma, lett. d), che richiama lo stato di “eventuali trattative”), la questione va esaminata alla luce dell’art. 56 del Codice, che indica un elemento che a prima vista potrebbe apparire secondario, e che non è presente nella lettera dell’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., ovvero che “il piano è rivolto ai creditori” [25], e ciò significa che non è “proposto” ai creditori in un consequenziale procedimento formativo del consenso, il quale normalmente si sviluppa nell’endiadi proposta-accettazione, con la conseguente formazione di un accordo [26]. Naturalmente, ciò non esclude la circostanza che il piano per trovare attuazione presuppone [continua ..]
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6. Le questioni sulla prededucibilità del credito dei professionisti incaricati per la predisposizione del Piano: il perimetro della “concorsualità”
La questione relativa alla valutazione di “meritevolezza” del piano, al fine di assicurare l’idoneità dello stesso alle finalità volute dall’art. 56, 1° comma, si muove nel contesto del Codice in una prospettiva del tutto differente da quanto, invece, poteva trarsi non solo dall’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., ma pure dal successivo riconoscimento nel successivo fallimento della prededuzione dei crediti vantati dai professionisti che avevano assistito il debitore nell’attività predispositiva. I profili innanzi considerati si presentano in qualche modo sovrapposti, ma nell’impianto del Codice vanno tenuti distinti [34], pur non sottacendo della complessità collegata alla recente conformazione della prededuzione, problematica che non può essere affrontata in questa sede [35]. Come è noto la giurisprudenza di legittimità, con due sentenze rese nello stesso giorno e [continua ..]
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7. Il controllo “idoneità-inidoneità” del Piano e l’esenzione da revocatoria nel contesto della legge fallimentare
Proprio in relazione all’esenzione dalla disciplina della revocatoria fallimentare ed ordinaria, si è registrato un intervento significativo della giurisprudenza, in cui è emerso, nel contesto della legge fallimentare, il profilo riguardante la idoneità del Piano di ristrutturazione a consentire il superamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. In una prospettiva meramente ontologica, può ritenersi che detta valutazione, sia pure estranea al perimetro che caratterizza le fasi processuali dell’ammissibilità e dell’omologazione del concordato preventivo o dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, si sviluppi lungo le prospettive di controllo sulla “causa concreta” che caratterizza il Piano nella sua natura negoziale (per quanto l’esame poi si sposti dal Piano agli atti compiuti per la sua [continua ..]
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8. Il contenuto del Piano e la data certa
Il Codice, nell’esigenza di delineare un contenuto minimo ed imprescindibile del Piano (art. 56, 2° comma), indica una serie di elementi idonei a predeterminarne le caratteristiche e la funzionalità (nei termini dell’efficienza e dell’efficacia che debbono contraddistinguere tutti gli strumenti predisposti dal legislatore per il superamento della crisi e dell’insolvenza) [50], ciò restando di particolare interesse nella previsione dei “tempi” entro cui debbono realizzarsi le attività previste nel piano (il requisito “temporale” può ritenersi, ormai, un dato comune e, per certi versi, imprescindibile di ogni soluzione negoziale della crisi [51]). Dal punto di vista contenutistico, resta di tutta evidenza che la specificazione degli elementi del Piano, ben più ricca ed articolata dalla blanda ed anodina previsione dell’art. 67, 3° comma, lett. d) L. Fall., consenta ora di [continua ..]
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9. La conformazione dell’esenzione da revocatoria nel Codice della crisi: conseguenze
Così delineato il quadro interpretativo, occorre verificare se il risultato raggiunto dalla giurisprudenza in tema di esenzione da revocatoria nel contesto della legge fallimentare, possa riproporsi nell’ambito del Codice, con particolare riferimento al disposto dell’art. 166, 3° comma, lett. d) ovvero se proprio questa disposizione possa ancora consentire una valutazione del Piano nei termini innanzi enunciati. È opportuno, pertanto, muovere da una serie di considerazioni: l’art. 56 indica un elemento non presente nella lettera dell’art. 67, 3° comma, lett. d), L. Fall., ovvero che “il piano è rivolto ai creditori”, ed in tal modo il legislatore individua in questi i soggetti cui è assegnato il compito, tutto astretto nel contesto dell’autonomia negoziale, di valutare il piano predisposto dall’imprenditore, e qui può richiamarsi quel criterio di diligenza o di [continua ..]
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10. Il Piano di ristrutturazione del gruppo e delle imprese del gruppo
Ultima osservazione, necessariamente sintetica, riguarda il Piano di risanamento per la crisi e l’insolvenza del gruppo, come disciplinato dal 5° comma dell’art. 284 (“Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo”): il piano può assumere la forma unitaria (involgendo cioè tutte le società del gruppo) oppure la forma alternativa di piani reciprocamente collegati o interferenti, rivolti ai creditori delle singole imprese. Il contenuto del piano resta quello di cui all’art. 56, 2° comma, ed identiche anche le finalità ovvero essere “idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna” [67]. L’espressione utilizzata fa comprendere che, pur in presenza di un piano unitario per il gruppo, resti la necessità di assicurare il riequilibrio di ognuna delle [continua ..]
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NOTE