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L´impatto del “decreto liquidità” sulla continuità aziendale delle imprese e sulle procedure concorsuali pendenti

Stefano Ambrosini, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università del Piemonte orientale

Gianvito Giannelli, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università Aldo Moro di Bari

Uno sguardo critico alle disposizioni legislative introdotte dal D.L. n. 23/2020 concernenti la crisi d’impresa, volte ad agevolare l’imprenditore economicamente colpito dalla crisi sanitaria provocata dal corona virus. In particolare, si affrontano le norme relative alla continuità aziendale e alla gestione delle procedure concorsuali pendenti.

This work examines with a critical eye the legislative provisions introduced by Legislative Decree no. 23/2020 concerning the corporate crisis, aimed at facilitating the entrepreneur economically affected by the health crisis caused by the corona virus. In particular, are addressed the rules relating to going concern and the management of pending bankruptcy proceedings.

Keywords: Covid-19 – bankruptcy law – “liquidity decree” –  Insolvency Code – business continuity – bankruptcy proceedings

Sommario:

1. Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi - 2. Un flash su banche, garanzie “pubbliche” e merito creditizio - 3. La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale - 4. La rilevazione della continuità aziendale - 5. Gli effetti sulle procedure minori pendenti - 6. Segue. La rinuncia al concordato preventivo e il deposito di un piano attestato di risanamento - 7. La temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento - 8. Un accenno al tema dell’insolvenza incolpevole - NOTE


1. Il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi

Com’era stato da più parti auspicato, l’art. 5, D.L. n. 23/2020 rinvia l’entrata in vigore del Codice della crisi. L’esigenza era sentita sia dagli studiosi che dai professionisti, con particolare riferimento all’operatività della disciplina sulle misure di allerta, stante la presa d’atto che il “sistema” non era (e non è tuttora) pronto ad affrontare e gestire un’innova­zione di tale portata, foriera di effetti oggettivamente incerti, di là dalla bontà della scelta di fondo. E ciò quanto meno con riferimento alle imprese di minori dimensioni, come giustamente suggerito, fra gli altri, sia da Confindustria che dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili [1]. La scelta del legislatore è andata ben oltre rispetto a quanto auspicato, stabilendo che l’intera riforma non entrerà in vigore prima di settembre 2021. Ad addivenire a [continua ..]

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2. Un flash su banche, garanzie “pubbliche” e merito creditizio

Il decreto legge dell’aprile 2020 sembrava eludere una delle questioni invece fondamentali per le imprese in difficoltà: quella dei tempi e delle modalità di valutazione, da parte delle banche, del merito creditizio delle imprese, essendo, oltre tutto, solo una parte delle previste garanzie pubbliche destinata a coprire il 100% del finanziamento (il che peraltro non esime di per sé la banca dagli ineludibili controlli) [6] con i connessi profili di possibile responsabilità civile (per concessione abusiva di credito) e penale (per concorso in bancarotta) [7]. Su tale problema un intervento normativo in via di urgenza pareva opportuno [8] e il suggerimento, proveniente da studiosi e operatori, sembra essere stato raccolto, seppur solo in parte, dal legislatore in sede di conversione del “Decreto Liquidità”, se è vero che, pur con riferimento alle sole operazioni disciplinate dall’art. 1 [9], il 5° [continua ..]

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3. La sospensione degli obblighi di riduzione del capitale

La scelta di posticipare l’entrata in vigore del Codice della crisi, come abbiamo anticipato, risponde anche all’esigenza di sterilizzare l’emersione di criticità (per usare un eufemismo) che possano essere causate dalla attuale emergenza sanitaria e dalle misure varate dal Governo per contrastarla. Nella stessa ottica sono da leggere quelle disposizioni volte a preservare (artificialmente) la continuità aziendale [11], sterilizzando gli effetti che su di essa possa avere l’attuale situazione di emergenza. In quest’ottica, l’art. 6, D.L. n. 23/2020 sospende fino alla data del 31 dicembre 2020 gli obblighi di riduzione del capitale previsti per le s.p.a. e le s.r.l.; la sospensione, quindi, auspicata in una serie di interventi della dottrina [12], riguarda la regola “ricapitalizza o liquida”, nel senso cioè definito dalla Direttiva UE e riguarda le fattispecie verificatesi entro gli esercizi chiusi in un [continua ..]

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4. La rilevazione della continuità aziendale

L’art. 7, D.L. n. 23/2020 prevede che, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci vada fatta nella prospettiva della continuità aziendale ex art. 2423-bis, 1° comma, n. 1 c.c. se risulta sussistente nell’ul­timo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020; fatta salva la possibilità di posticipare l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2020 (art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18). Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente. La disposizione appare opportuna e sospende anche l’applicabilità dell’OIC 11, secondo il quale la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un [continua ..]

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5. Gli effetti sulle procedure minori pendenti

Le disposizioni in tema di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione dei debiti sono contenute nell’art. 9, D.L. n. 23/2020 [16], la cui “filosofia”, senz’altro condivisibile, è quella di scongiurare che le procedure caratterizzate, prima dello scoppio della pandemia, da concrete prospettive di successo risultino condannate al fallimento a causa del quadro di riferimento drasticamente mutato. Come si vedrà, la norma è caratterizzata da un climax discendente per quanto concerne l’automatismo delle misure e segue un ordine inverso rispetto a come si succedono in concreto le fasi delle procedure, giacché essa inizia con una previsione che riguarda il momento successivo all’omologa e termina con il “preconcordato” e il “preaccordo”: a conferma che l’emergenza epidemiologica e le derivate esigenze degli imprenditori in crisi sono tali da far premio sul contenuto di domande [continua ..]

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6. Segue. La rinuncia al concordato preventivo e il deposito di un piano attestato di risanamento

Il 5°-bis comma dell’art. 9, introdotto dalla L. n. 40/2020, stabilisce testualmente: «il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all’articolo 161, sesto comma, o all’articolo 182-bis, settimo com­ma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l’improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell’articolo 161 sesto comma, o dell’articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942». Tale previsione sembra [continua ..]

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7. La temporanea improcedibilità delle istanze di fallimento

L’art. 10 del decreto Liquidità stabilisce, al 1° comma, che tutti i ricorsi ai sensi degli artt. 15 e 195, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 3, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. La norma parla di improcedibilità, istituto introdotto dal codice di procedura civile vigente [32] rispetto a quello del 1865 (c.d. codice Pisanelli), che conosceva soltanto la figura dell’inammissibilità. La distinzione fra le due è stata ben colta in un volume di Renzo Provinciali del 1942 [33], che distingueva fra condizioni di ingresso nel giudizio (ammissibilità) e condizioni di progresso del giudizio (procedibilità). L’as­senza di entrambe le condizioni, a differenza delle nullità processuali, è, pacificamente, rilevabile d’ufficio [34]. A ben vedere, nella disposizione in esame sarebbe stato più appropriato definire i [continua ..]

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8. Un accenno al tema dell’insolvenza incolpevole

Come in altra sede si è già avuto modo di osservare [38], costituisce jus receptum da lungo tempo il principio della c.d. rilevanza oggettiva dello stato di insolvenza. Ciò significa che ai fini del suo accertamento – e, a monte, del potere-dovere di farvi luogo – conta esclusivamente l’incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, a prescindere da quali siano state le cause generatrici di tale situazione. Manca in effetti nella definizione di cui all’art. 5 L. fall. qualsiasi riferimento alle cause dell’insolvenza: essa sussiste – com’è stato rilevato – «a prescindere dal fatto che derivi da errori nella programmazione economico-finanziaria dell’impren­ditore, da deficit comportamentali, da shock esogeni ivi comprese calamità naturali, dalla commissione di reati, da scioperi, dal non riuscire a incassare crediti dai propri debitori, dalla [continua ..]

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NOTE

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