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Ruolo del professionista e assetto dei controlli interni

Dario Latella, Professore associato di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Messina

 Il recente Codice della Crisi d’Impresa (D.Lgs. n. 14/2019) ha introdotto una nuova relazione funzionale tra controlli interni e ruolo dei professionisti (consulenti, sindaci, revisori), trasferendo sulla best practice l’intera area delle competenze e delle connesse responsabilità nel prevenire il rischio d’insolvenza.

In questo saggio di prima lettura delle nuove norme, il ruolo dei professionisti e i controlli interni vengono messi in reciproca interazione, valorizzandoli quali segmenti essenziali dell’organizzazione d’impresa e inquadrandola prevenzione della crisi entro le attività basilari di monitoraggio costante del rischio aziendale.

The Italian Insolvency Code (D.Lgs. n. 14/2019) has improved a new relationship between internal controls and the role of practioners (professionals, counselors, advisor, and so on). What the main purpose of the Italian lawmaker has been, is probably to transfer on the best practice the whole responsability of the early warning tool and the facing of insolvency.

I try to match the role of best practice with the function of internal controls, that are, on my opinion, an essential part of the firm’s organization, as well as the the prevention of bankruptcy is nothing more than an essential part of risk monitoring.

Keywords: Insolvency Code – internal audits – corporate organisation

Sommario:

1. Controlli interni e categorie professionali: una relazione funzionale - 2. Un primo tentativo di catalogazione delle ipotesi di coinvolgimento del professionista nella gestione anticipata della crisi d'impresa - 3. Prestazione intellettuale e funzione di controllo interno: il nuovo ruolo del professionista della crisi d'impresa - 3.1. (Segue): il nodo problematico della corresponsabilita' gestoria degli organi di controllo - NOTE


1. Controlli interni e categorie professionali: una relazione funzionale

Uno studio sul ruolo del professionista nel recente Codice della Crisi d’Impresa (CCI) [1] coinvolge ormai un’area tematica molto variegata, la cui ampiezza risente di quella sorta di stravolgimento culturale che il legislatore della riforma si attende, o più semplicemente “pretende”, dai protagonisti del mondo economico [2]. Dal 16 marzo 2019 – data di entrata in vigore delle norme di impatto societario del nuovo CCI – si è generato una sorta di trauma organizzativo sulle imprese collettive italiane che, attraverso il “cavallo di Troia” della moltiplicazione delle poltrone negli organi sindacali della s.r.l., dovrà indurre una profonda ed estesa modificazione dell’approccio di vigilanza sulla gestione, rendendo la relativa funzione più sensibile e, quindi, i suoi titolari maggiormente responsabili rispetto ai segnali interni di crisi. Il meccanismo che il legislatore ha [continua ..]

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2. Un primo tentativo di catalogazione delle ipotesi di coinvolgimento del professionista nella gestione anticipata della crisi d'impresa

Se da un lato, dunque, gli imprenditori saranno chiamati al compimento di un drastico salto culturale, per altro verso analogo sforzo verrà richiesto alle diverse figure professionali che, a vario titolo e nei diversi momenti dell’esercizio dell’im­presa, si relazionano con essa: i) dal punto di vistaconsulenziale esterno, mediante la espressa attribuzione del sigillo di “prededucibilità” ai crediti relativi a spese e compensi per prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi; e la conferma della medesima qualità per i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta di misure protettive, sia pure nella misura del 75% del credito accertato e sempre che gli accordi siano omologati; nonché per i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della [continua ..]

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3. Prestazione intellettuale e funzione di controllo interno: il nuovo ruolo del professionista della crisi d'impresa

Una riflessione più attenta, sia pure nei limiti della prima lettura interpretativa che qui si propone, meritano le figure professionali dei consulenti d’impresa e dei controllori interni (sindaci e revisori). Professionisti che, in mancanza di apprezzabili coperture di carattere giudiziario o para-giudiziario, intervengono nel condizionamento del ciclo vitale dell’impresa, molto prima che la crisi possa manifestarsi. Ecco, a me pare che queste categorie di professionisti risulteranno le più esposte al “trauma” cui facevo riferimento, potendo diventare il terminale delle censure di deficit organizzativo, che gli organi e gli attestatori delle procedure di composizione o di gestione della crisi e dell’insolvenza potranno sollevare. Per tali ragioni, e sulla scia di una linea di ricerca ormai molto prolifica [9], sono convinto che il momento organizzativo dell’impresa costituisca il nodo cruciale del funzionamento anche [continua ..]

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3.1. (Segue): il nodo problematico della corresponsabilita' gestoria degli organi di controllo

Con riguardo alla possibile ipertrofia dell’attività di segnalazione degli indizi di crisi, mi pare di poter dire che l’art. 14, 3° comma, CCI, costituisce una norma centrale nell’interpretazione della fattispecie di “allerta interna”. La disposizione introduce una fattispecie di “esonero” dalla responsabilità solidale dei controllori rispetto agli amministratori, prevedendo appunto che «La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI». Appare utile soffermarsi brevemente sulla portata [continua ..]

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NOTE

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