home / Archivio / Fascicolo / Fallimento nella pendenza del termine per la risoluzione del concordato: ammissione del credito ..

indietro stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Fallimento nella pendenza del termine per la risoluzione del concordato: ammissione del credito nella sua consistenza originaria?

Roberta Metafora, Professore aggregato di Diritto processuale civile nell’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli

Nella sentenza qui in commento, la Suprema Corte di Cassazione esamina gli effetti che il fallimento pronunciato in pendenza dei termini per la risoluzione del concordato preventivo produce sul successivo procedimento di accertamento del passivo, affermando che i crediti già oggetto del concordato vanno insinuati per il loro importo originario.

In the judgement here commented, the Supreme Court of Cassation examines the effects that the bankruptcy pronounced pending the terms for the resolution of the arrangement with creditors produces on the subsequent procedure for the assessment of the liabilities, stating that the loans already subject to the arrangement must be paid for their original amount.

CASSAZIONE CIVILE, 17 OTTOBRE 2018, N. 26002 Pres. Iofrida,Est. Lamorgese Fallimento – Accertamento del passivo – Istanza di ammissione al passivo – Concordato preventivo – Omologazione – Successiva dichiarazione di fallimento – In assenza di risoluzione del concordato – Ammissione del credito nella misura falcidiata per effetto del concordato – Esclusione – Fondamento (L. Fall., artt. 184, 186) L’omologazione del concordato preventivo, non oggetto di risoluzione (né di annullamento) cui abbia fatto seguito, su richiesta del P.M., la dichiarazione di fallimento nella pendenza del termine di cui all’art. 186 L. Fall., determina che in quest’ultimo le posizioni di pretesa dei creditori non possono essere quelle corrispondenti alla falcidia concordataria, perché la dichiarazione di fallimento, da un lato, impedisce l’attuazione del piano concordatario, rendendolo giuridicamente irrealizzabile [continua ..]


Commento

Sommario:

1. Il caso di specie - 2. La decisione della Suprema Corte - 3. La possibilità di dichiarare il fallimento durante la pendenza del termine per la risoluzione del concordato preventivo - 4. Mancata risoluzione del concordato e successivo fallimento: i crediti vanno ammessi in misura falcidiata o per l’intero? - NOTE


1. Il caso di specie
L’esame del provvedimento che qui si commenta costituisce l’occasione per approfondire il tema – sinora oggetto di una limitata attenzione in dottrina e in giurisprudenza – circa gli effetti della mancata risoluzione del concordato preventivo nella successiva procedura fallimentare. Questa la vicenda portata all’attenzione del Supremo Collegio: una società, ottenuta l’omologazione del concordato preventivo, veniva poi dichiarata fallita, sebbene fosse ancora pendente il termine per la proposizione della domanda di risoluzione del concordato. In sede di accertamento dei crediti, il giudice delegato del fallimento, a fronte del­l’istanza di insinuazione al passivo proposta da un istituto bancario, accoglieva la domanda, ammettendo tuttavia il credito non nella sua interezza, ma nella «limitata misura ritenuta vincolante per i creditori in virtù dell’omologazione del concordato preventivo e della mancata [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


2. La decisione della Suprema Corte
La Corte accoglie il ricorso. Per il S.C., la circostanza che ancor prima della scadenza del termine per la risoluzione del concordato preventivo omologato fosse stato chiesto e dichiarato il fallimento fa sì che nel corso del procedimento di insinuazione al passivo il credito debba essere accertato nella sua consistenza originaria, perché l’attuazione del concordato non può dirsi avvenuta, a causa del sopravvenire della più drastica procedura fallimentare, che travolge ogni autolimitazione frutto di atti dispositivi o volitivi dei creditori. Peraltro, si aggiunge, sarebbe incoerente ammettere al passivo il credito falcidiato senza che il creditore – che aveva accettato il piano concordatario nella prospettiva di un celere seppur parziale realizzo – abbia potuto instare per la risoluzione del concordato; d’altronde, la stessa ammissibilità di una domanda di risoluzione dopo il fallimento è difficilmente ipotizzabile, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


3. La possibilità di dichiarare il fallimento durante la pendenza del termine per la risoluzione del concordato preventivo
Il provvedimento in commento non prende posizione sul tema della possibilità della dichiarazione di fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato preventivo, affermando che, poiché l’intervenuta dichiarazione di fallimento non è stata oggetto di contestazione tra le parti, alla Cassazione è preclusa la questione dell’ammissibilità del fallimento omisso medio. Secondo la Corte, dunque, l’unica questione di cui essa è investita è quella riguardante la possibilità di ammettere in sede di insinuazione al passivo il credito in precedenza fatto oggetto di falcidia concordataria quale credito nella sua totalità. Ciò nonostante, la Corte tiene a precisare che nel caso portato alla sua attenzione: 1)poiché il fallimento era stato richiesto dal P.M., mai si sarebbe potuta pronunciare la risoluzione del concordato, non essendo il P.M. legittimato a proporre la relativa domanda; 2)essendosi [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


4. Mancata risoluzione del concordato e successivo fallimento: i crediti vanno ammessi in misura falcidiata o per l’intero?
Confermata l’assenza di ostacoli, di tipo letterale o sistematico, alla possibilità di dichiarare il fallimento del debitore in mancanza di una preventiva risoluzione del concordato omologato, è possibile scendere funditus all’esame della questione concernente la possibilità che la mancata risoluzione del concordato omologato produca o meno effetti nell’ambito della successiva procedura fallimentare (in particolare, nella fase di ammissione al passivo). Per la decisione in epigrafe, determinante è la verifica dell’avvenuta scadenza del termine per la proposizione della domanda di risoluzione del concordato omologato: nel caso in cui detto termine sia già spirato, i creditori devono continuare a sopportare gli effetti esdebitatori del concordato, per cui vedranno ammessi i loro crediti nella misura prevista dal piano concordatario; laddove il fallimento sia stato chiesto pendente il termine per la risoluzione, invece, [continua ..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio


NOTE

» Per l'intero contenuto effettuare il login inizio