Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Natura giuridica ed effetti civilistici della speciale procedura di notificazione della cessione di crediti al debitore ceduto di cui all'art. 58 TUB (di Stefano Pellegatta)


Cass. 25 settembre 2018, n. 22548 – Pres. Dott. Scarano – Est. Dott. Fiecconi Con la pronuncia qui richiamata, la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla natura della notificazione della cessione dei crediti attuata mediante lo speciale procedimento di cui all’art. 58 TUB (cfr. qui per tutti, P. MASI, Cessione di rapporti giuridici, Commento sub. Art. 58, in Commentario al Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di F. CAPRIGLIONE, Padova, 2018, pp. 700 e 712-713; R. CERCONE, Cessione di rapporti giuridici a banche, in La nuova legge bancaria. Commentario, a cura di P. FERRO LUZZI-G. CASTALDI, vol. II, Milano, 1996, pp. 955 ss. e 976-977). La disposizione introduce, come è noto, la possibilità di una notificazione semplificata ai debitori, da attuarsi attraverso la sua iscrizione nel Registro delle Imprese e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con riferimento agli effetti giuridici da riconoscersi al perfezionamento di tali formalità sono astrattamente percorribili due diverse opzioni interpretative. Nel caso sottoposto all’esame del Supremo Collegio, la linea difensiva dei ricorrenti mirava a sostenere che la pubblicazione in Gazzetta dovesse assumere efficacia costitutiva della cessione di crediti, andando ad incidere così sulla stessa validità della medesima. La Corte di Cassazione ha però contrastato in modo fermo tale orientamento, precisando che la pubblicazione realizza unicamente un fenomeno di pubblicità, dovendo essere del tutto equiparata alla notifica al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c. (cfr. Cass 23 febbraio 2018, n. 4453; Cass. 30 maggio 2017, n. 13548; si vedano poi Cass. 8 ottobre 2010, n. 20914 e Cass. 16 giugno 2006, n. 13954, per cui essa “sostituisce la notificazione” e Cass. 17 marzo 2006, n. 5997 che parla di “presupposto di efficacia” non di validità. Sulla stessa linea in dottrina cfr. D. VATTERMOLI, Cessione di rapporti giuridici, Commento sub Art. 58, in Testo Unico Bancario, Commentario, a cura di M. PORZIO, F. BELLI, G. LOSAPPIO, M. RISPOLI FARINA, V. SANTORO, Milano, 2010, p. 527; M. PERRINO, Commento sub Art. 58, in C. COSTA (a cura di), Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D.l.gs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, tomo I, Torino, pp. 676-677 e già R. CERCONE, op. cit., pp. 976-977). La tesi è peraltro dominante anche nella giurisprudenza di merito (cfr. ad esempio Trib. Benevento, Sez. II, 13 gennaio 2017, n. 34 e Trib. Bari, Sez. II, 13 luglio 2016., n. 3883). Da tale parallelismo il giudice di legittimità trae dunque la conclusione che il trasferimento del credito può essere del tutto valido anche prima della (notificazione attuata mediante la) pubblicazione in Gazzetta [continua..]
Fascicolo 1 - 2019