Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Il procedimento di rivendica di un bene immobile in dichiarata pendenza del giudizio ordinario di accertamento dell´autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita (di Chiara Ravina)


Cassazione Civile, Sez. I civile, 18 gennaio 2018, n. 1190 – Pres. Didone – Rel. Terrusi

Non può essere instaurato il procedimento di rivendica ex artt. 93-103 L. Fall. di un bene immobile in dichiarata pendenza del giudizio ordinario di accertamento del­l’autenticità delle sottoscrizioni della scrittura privata di vendita ex art. 2652 n. 3) c.c., nonostante la relativa domanda sia stata trascritta anteriormente alla data del fallimento. Tale conclusione si fonda su due elementi concomitanti: (i) il fatto che la rivendica fallimentare suppone che l’atto di vendita sia opponibile al fallimento del venditore e tale opponibilità richiede, da un lato, che l’atto abbia data certa ex art. 2704 c.c., dall’altro lato, che le formalità necessarie per renderlo opponibile ai terzi (i.e. la trascrizione) siano state compiute in data anteriore al fallimento ex art. 45 L. Fall.; (ii) la circostanza che gli effetti prenotativi della trascrizione della domanda di accertamento della validità delle sottoscrizioni ai sensi dell’art. 2652 n. 3) c.c. sono opponibili ai terzi solo subordinatamente alla pronuncia della corrispondente sentenza, la quale costituisce titolo per la trascrizione della scrittura privata di vendita con effetto dalla data di trascrizione. Solo una volta ottenuta la sentenza – e trascritta la scrittura privata in forza della sentenza medesima – la vendita sarà opponibile ai terzi con effetto dalla data di trascrizione della domanda medesima. In caso di venditore fallito, pertanto, l’opponibilità della vendita ex art. 45 L. Fall. – e quindi l’esperibilità della domanda di rivendica ex artt. 93 e 103 LF – è subordinata alla circostanza che la sentenza di accertamento di autenticità delle sottoscrizioni e la conseguente trascrizione della scrittura privata siano avvenute prima della dichiarazione di fallimento ex art. 45 L. Fall., non potendo l’accertamento dell’au­tenticità delle firme essere chiesto, come nel caso di specie, incidenter tantum al Tribunale Fallimentare in sede di domanda di rivendica medesima.
Fascicolo 1 - 2018