Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Notificazione a mezzo p.e.c. della sentenza di rigetto del reclamo ex art. 18 L. Fall. e decorrenza dei termini brevi per impugnare (di Antonio Carratta)


Cassazione, Sez. I, 13 giugno 2018, n. 15408 – Pres. A. Didone – Rel. P. Vella

Sembra consolidarsi sempre più l’orientamento della Suprema Corte che ritiene sufficiente, ai fini del decorso del termine breve per proporre ricorso per Cassazione, la notificazione integrale a mezzo p.e.c. e ad opera della cancelleria della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Anche la pronuncia qui segnalata, infatti, ribadisce il principio – già affermato da Cass., Sez. I, 20 maggio 2016, n. 10525 – secondo cui «la notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (p.e.c.), D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. Fall. ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell’art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c.». Ebbene, alla base dell’orientamento della Suprema Corte – ribadito anche dalla sentenza n. 15408/2018, qui segnalata – vi è la convinzione che la menzionata modifica dell’art. 133 c.p.c., ad opera dell’art. 45, 1° comma, lett. b), D.L. n. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014), «riguardi solo le notifiche che vengono effettuate su impulso di parte, e non incide invece sulle norme processuali – di carattere derogatorio e speciale – in base alle quali la notifica deve essere effettuata a cura della cancelleria, come appunto l’art. 18 (con richiamo all’art. 17) L. Fall., dove, stanti le esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, si ritiene che·la conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione sia assicurata anche dalla comunicazione in forma integrale, al pari della notificazione (cfr. anche l’art. 99, ult. co., L. Fall., nonché gli artt. 348-ter, 669-ter­decies, comma l, e 702-quatercod. proc. civ.)». Ed infatti, nella specifica materia fallimentare, per il reclamo avverso la sentenza di fallimento l’art. 18, al 13° comma, dispone che «La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria», e al successivo 14° comma che «Il termine per proporre il ricorso per Cassazione è di trenta giorni dalla notificazione». Va evidenziato, peraltro, come l’art. 18 L. Fall. parli chiaramente di notificazione della sentenza a cura della cancelleria e sembra escludere, di conseguenza, che, ai fini del [continua..]
Fascicolo 3-4 - 2018