Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La natura privatistica del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: conseguenze sulla qualificazione del suo intervento come aiuto di Stato (di Stefano Pellegatta)


Tribunale dell’Unione Europea, sentenza 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16; T-196/16; T-198/16, Italia e a./Commissione, ECLI: EU:T:2019:167

Nel 2013, la Banca Popolare di Bari (di seguito: “BPB”), aveva manifestato il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di un altro istituto di credito, la Banca Tercas (di seguito: “Tercas”), sottoposto dal 2012 al regime dell’am­mini­strazione straordinaria a seguito di irregolarità constatate dalla Banca d’Italia. Tra le condizioni poste dalla BPB per tale operazione vi era la copertura da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito: “FITD”) del deficit patrimoniale della Tercas nonché la realizzazione di una revisione dei conti della Tercas. Il FITD è un consorzio di diritto privato, tra banche, a finalità mutualistica, che dispone della facoltà di intervenire a favore dei suoi membri, non solo a titolo di garanzia legale dei depositi prevista in caso di liquidazione coatta amministrativa di uno dei suoi membri (intervento obbligatorio), ma anche su base volontaria, conformemente al suo statuto, se tale intervento consente di ridurre gli oneri che possono risultare dalla garanzia dei depositi gravante sui suoi membri (interventi facoltativi, tra cui l’intervento facoltativo di sostegno o preventivo) [1]. Nel 2014, dopo aver verificato la convenienza economica dell’intervento a favore di Tercas rispetto al rimborso dei depositanti di tale banca, il FITD ha deciso di coprire il deficit patrimoniale di Tercas e di concedergli determinate garanzie. Tali misure sono state approvate dalla Banca d’Italia [2]. La Commissione europea (di seguito per brevità: la “Commissione”) ha aperto un’indagine approfondita su tali misure in ragione dei dubbi quanto alla loro compatibilità̀ con le norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Con decisione del 23 dicembre 2015, essa è giunta alla conclusione che le misure di cui trattasi costituivano un aiuto di Stato cui l’Italia aveva dato esecuzione a favore di Tercas e ne ha pertanto disposto il recupero da parte delle autorità italiane [3]. Nelle proprie valutazioni la Commissione ha valorizzato essenzialmente un triplice ordine di argomenti: a) utilizzo di risorse pubbliche e imputabilità allo Stato del­l’intervento; b) pubblico mandato dei sistemi di garanzia dei depositi; e c) controllo pubblico della Banca d’Italia. Sotto il primo profilo, la Commissione ha sostenuto che il mero fatto che le risorse del prospettato intervento “sono finanziate da contributi privati non è sufficiente per escludere il carattere pubblico di tali risorse”: infatti, “il fattore rilevante non è l’origine diretta delle risorse, ma il grado di intervento dell’autorità pubblica nella definizione delle misure e della loro modalità di finanziamento” [4]. Inoltre, ad avviso della Commissione, la presenza di [continua..]
Fascicolo 3-4 - 2019