Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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L'operatività del nuovo privilegio generale per Iva di rivalsa e Cassa previdenza (di Bruno Inzitari)


Art. 1, comma 474, della L. 27 dicembre 2017, n. 205; art. 2751-bis, n. 2), c.c.

L’art. 1, 474° comma, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha modificato l’art. 2751 bis, n. 2), c.c., stabilendo che, oltre alle retribuzione dei professionisti, hanno privilegio generale sui mobili anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto. La disposizione di legge, non essendo previsto diversamente, è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, come stabilito dall’art. 19, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Sono immediatamente sorti problemi interpretativi circa l’efficacia temporale di tale novità normativa: se, ai fini del riconoscimento del privilegio generale del credito per Iva di rivalsa e Cassa previdenza, sia necessario fare riferimento al momento in cui il credito è sorto o, piuttosto, al momento in cui il credito viene fatto valere. In particolare, con riferimento al fallimento, si discute se il privilegio debba essere riconosciuto ai crediti sorti successivamente al 1° gennaio 2018 oppure ai crediti per cui la domanda di ammissione al passivo sia stata presentata successivamente a tale data, indipendentemente dal momento in cui tali crediti sono sorti. La soluzione interpretativa che sembra essere maggiormente seguita è quella che riconosce l’operatività del privilegio ai crediti sorti successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, vale a dire il 1° gennaio 2018. Diversamente, infatti, nel caso di procedimento di accertamento del passivo ancora aperto, con la possibilità di presentare domande tardive e ultratardive, si produrrebbe una disparità di trattamento fra i creditori della medesima procedura, derivante solo dal diverso momento di presentazione della domanda di ammissione al passivo. Peraltro, il riconoscimento del privilegio sulla base del momento in cui il credito viene fatto valere: (a) comporterebbe un’applicazione retroattiva della norma istitutiva del privilegio, pur non essendovi alcuna previsione normativa in tal senso, in contrasto con il principio generale, di cui all’art. 11 delle Preleggi, per il quale la legge non dispone che per l’avvenire; (b) contrasterebbe con il principio più volte affermato in giurisprudenza per cui la norma istitutiva del privilegio – in mancanza di una espressa previsione in tal senso e di una situazione di incertezza normativa – non ha portata retroattiva. In questo senso si è espressa la Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano con la circolare del 23 gennaio 2018 in cui comunica di seguire l’orientamento che riconosce il privilegio ai crediti sorti successivamente all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 e ciò in considerazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in merito al momento genetico del credito di [continua..]
Fascicolo 1 - 2018