Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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L'esercizio (non più provvisorio) dell'impresa del debitore nel quadro del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (di Salvo Leuzzi, Magistrato)


Il lavoro contiene un’analisi critica sulla prosecuzione dell’impresa commerciale del debitore nella liquidazione giudiziaria regolata dal nuovo “Codice di crisi e dell’insolvenza”. L’indagine sulle regole è volta a verificare le criticità e le potenzialità dell’istituto. La riflessione sull’attualità e le prospettive dello strumento ne individua i possibili ambiti e ne riconosce la centralità nel contesto della liquidazione dell’attivo fallimentare.

The work contains a criticalanalysis of the continuation of the debtor’s commercial enterprise in the judicialliquidationregulated by the new “Crisis and Insolvency Code”. The investigation of the rulesisaimedatverifying the criticality and potential of the institute. The reflection on the actuality and the perspectives of the instrumentidentifies the possiblescopes and recognizesitscentrality in the context of the liquidation of bankruptcyassets.

SOMMARIO:

1. Il nuovo ambito "codicistico" - 2. L'esercizio d'impresa come strumento di conservazione e riallocazione dei valori attivi - 3. L'esercizio d'impresa disposto in sentenza - 4. L'esercizio d'impresa su proposta del curatore - 5. Il parametro dell'opportunità-economicità dell'esercizio d'impresa - 6. Il ruolo proattivo della curatela - 7. Le modalità della gestione "vicaria" - 8. Informazione e controllo sull'attività - 9. La cessazione dell'esercizio - 10. Esercizio d'impresa e appalti pubblici - 11. Considerazioni conclusive - NOTE -


1. Il nuovo ambito "codicistico"

Rimasto per mesi nel grembo di Giove, il C.C.I. ha vissuto il lieto fine del suo travagliatissimo parto [1]. In anni recenti, le continue modifiche della legge fallimentare in dismissione avevano finito per correre appresso ai casi pratici, scoprendosi, alla prova dei fatti, meno salutari che nelle intenzioni, per la costante rimozione di certezza dei traffici economici che comportavano, disorientando gli investitori, avvezzi a cogliere nella stabilità delle regole un valore infungibile. In un quadro convulso, l’istituto dell’esercizio provvisorio d’impresa ha rappresentato un singolare elemento di sicurezza, per l’invarianza che ne ha contrassegnato lo schema. Non casuale, in tal senso, che la norma d’esordio del Capo IV del C.C.I., che specificamente lo contempla, presenti un assetto affine a quello ancora in essere all’art. 104 L. Fall. Poco cambierà in tema, a testimonianza della solidità già attuale dello strumento. L’esercizio dell’impresa risponderà, pure nel rimeditato contesto, ad una funzione “terapeutica”, teso, come sarà, a consentire la difesa dell’unitarietà dei complessi produttivi o della loro sezione ancora residualmente attiva o rivitalizzabile, nella prospettiva di attrarre su di essi possibili investimenti. La rinnovata inclinazione dell’ordinamento concorsuale non è, d’altronde, che lo scalo conclusivo di una rotta a suo tempo intercettata, che attiene ad una più compiuta percezione dell’azienda come centro di produzione ed entità suscettibile di autonoma circolazione; percezione, questa, che aveva in precedenza pagato lo scotto di una protratta penombra nel diritto vivente del fallimento, a vantaggio dell’im­pellenza data dal governare, per quanto all’estremo ribasso, i rapporti di credito-debito permeati dall’insolvenza. Se l’azienda vale in sé, come bene funzionale all’esercizio dell’attività economica, al di là e al di fuori della soggettività dell’imprenditore-debitore, che semplicemente ne dispone, essa deve tendenzialmente esistere al netto dell’acclarata decozione e, per sua indole, alla decozione deve fin dove possibile sopravvivere, qualora ciò non nuoccia ai creditori.


2. L'esercizio d'impresa come strumento di conservazione e riallocazione dei valori attivi

Come noto, l’ordinamento concorsuale contempla essenzialmente due strumenti deputati a serbare in funzione riallocativa, ad insolvenza accertata, l’avviamento e gli intangibles dell’azienda, quali attributi non autonomamente commerciabili, eppure cedibili insieme all’azienda, che loro tramite assume un valore esponenzialmente maggiore: l’esercizio provvisorio dell’impresa e l’affitto d’azienda (disciplinati ad oggi, rispettivamente, dagli artt. 104 e 104-bis L. Fall.). Detti congegni verranno riversati senza variazioni sostanziali nel nuovo C.C.I.; la staticità delle norme non è l’effetto confermativo della cesura fra processo fallimentare e mercato delle aziende insolventi, ma della circostanza che quegli istituti sono già allo stato percepiti come assolutamente moderni. Il minimo comune denominatore che collega presente e futuro, legge fallimentare derivata dal biennio 2005-2007 e riforma concorsuale appena prodotta, e che nel­l’istituto dell’esercizio dell’impresa assurge a profilo tangibile, è l’abbandono del­l’endiadi insolvenza-dissoluzione, ossia del nesso immediato fra accertamento giudiziale dell’insolvenza e disfacimento dell’impresa. Al dissesto constatato consegue solo l’apertura del concorso, declinandosi il default, sul piano liquidatorio, al modo di mera occasione di passaggio dal mercato del compendio produttivo, ai fini di una auspicabile ricollocazione. Al fondo, il convincimento che la negoziazione dell’azienda indivisa ed attiva – che solo l’esercizio dell’impresa permette – acconsenta all’attuazione di obiettivi altrimenti inaccessibili, quali il subentro dell’aggiudicatario nella locazione del­l’immobile aziendale o negli altri rapporti negoziali indispensabili rispetto all’atti­vità economica in essere; l’utilizzo di segni distintivi dell’impresa; il mantenimento di licenze, autorizzazioni o concessioni. In questo habitat concettuale, l’esercizio provvisorio di cui all’art. 104 L. Fall.,ridenominato dall’art. 211 C.C.I. “Esercizio dell’impresa del fallito”, si appaga di un collaudo durato oltre un decennio e sconta mere correzioni di contorno. Il 1° comma dell’evocato art. 211 prevede adesso che “L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la [continua ..]


3. L'esercizio d'impresa disposto in sentenza

La prima ipotesi di prosecuzione dell’impresa dissestata continua ad imperniarsi su una decisione del tribunale assunta nella sentenza di accertamento dell’insol­venza, laddove il collegio decidente colga la necessità – senza pregiudizio per i creditori concorsuali – di evitare il “danno grave” che discenderebbe dall’interruzione drastica dell’attività d’impresa. Il richiamo alla gravità del danno, non ulteriormente caratterizzato (esemplificativamente con l’attributo dell’irreversibilità), suggerisce l’impiego dell’esercizio d’impresa anche nell’orizzonte di una gestione in perdita a tutela di interessi distinti da quelli del ceto creditorio e correlati alla particolarità del servizio o del prodotto offerto. Proprio la menzione testuale appartata del pregiudizio da scongiurare in capo ai creditori – i quali nulla devono soffrire in virtù della “prosecuzione” – mostra la riferibilità del “danno grave” ad un contesto estraneo al recinto delle posizioni creditorie, quindi ad una somma socialmente rilevante di situazioni soggettive e/o collettive, oppure all’impresa in re ipsa, minata nella sua esistenza, lesa da una diminuzione di valore, attinta dalla privazione repentina di ambiti di mercato, in ipotesi di improvvisa chiusura. Anche nel C.C.I., il presupposto negativo dell’assenza d’ogni pregiudizio per i creditori, sembra implicare un riferimento all’intangibilità, non dell’interesse del singolo, ma di quello “di categoria”. La norma offre, poi, il metro della subordinazione del mantenimento del goingconcern alla tutela dei creditori, ma non in quanto la continuazione debba tradursi in un vantaggio, ma nel senso che a costoro vada risparmiato ogni pregiudizio in termini di soddisfacimento, secondo una valutazione a largo spettro, che tenga conto dell’eventuale maggior realizzo prognosticamente ricavabile all’esito dell’attuata continuazione dell’attività. Ora, in un quadro che vede disarticolarsi in classi plurali ed eterogenee la “comunità delle perdite”, una volta rappresentata dalla massa dei creditori, vi è probabilmente spazio – nel panorama del C.C.I. – pure per una ponderazione del pregiudizio in una prospettiva che ne apprezzi gli eventuali vantaggi [continua ..]


4. L'esercizio d'impresa su proposta del curatore

Ai sensi dell’art. 211, 3° comma, C.C.I., la seconda ipotesi di utilizzazione del­l’esercizio dell’impresa del debitore fa fulcro su un decreto motivato, emesso dal giudice delegato, su proposta del curatore, corroborata dal parere obbligatorio e vincolante del comitato dei creditori, che plausibilmente andrebbe espresso secondo una prassi di riunione collegiale. Fisiologico pure nel contesto codicistico, che il curatore somministri agli altri organi concorsuali elementi minimi su cui impostare le rispettive valutazioni; detti elementi riguarderanno la migliore negoziabilità dell’azienda ed un piano rigoroso e minuzioso delle risorse finanziarie funzionali alla continuità, delle entrate attese e dei ricavi pronosticabili. Il 3°comma in commento, alla medesima stregua del 2°comma dell’art. 104, tralascia di descrivere i presupposti di adozione del provvedimento; se ne desume che la fattispecie postula la mera opportunità-economicità della prosecuzione d’im­presa. Segnatamente, se l’esercizio è strumento confacente ad una più remunerativa liquidazione – sia per i presumibili introiti connessi alla prosecuzione del­l’attività, sia per il più alto importo ricavabile dalla futura cessione di una azienda non dilaniata – esso può ritenersi rispondente all’interesse dei creditori. Non occorre stavolta un danno grave da scongiurare, posto che le esigenze cautelari si affievoliscono e sono i creditori a valutare ciò che è più conveniente per loro. L’attribuzione di un’efficacia vincolante al parere dei titolari delle pretese disvela, del resto, una persistente voluntaslegis di subordinazione dell’istituto al complesso delle valutazioni di quanti attendono soddisfazione, depurando l’impiego dell’istituto, a liquidazione giudiziale già aperta, da profili esogeni rispetto alla trama di queste. Il sindacato del giudice – che non a caso deve esprimersi, pure nel neonato 3° comma, in un “decreto motivato” – assume, tuttavia, una latitudine non angusta, rientrandovi un controllo che, se per un verso attiene alla regolarità e alla legittimità formale e sostanziale – dovendo il magistrato appurare l’osservanza delle norme di legge, l’effettività della piena informazione sulle condizioni [continua ..]


5. Il parametro dell'opportunità-economicità dell'esercizio d'impresa

Sebbene il C.C.I. lo confini, al pari della L. Fall., al rango di parametro implicito, il criterio dell’opportunità-economicità presiede certamente all’avvio come alla prosecuzione dell’esercizio, risolvendosi in una complessa analisi comparativa costi-benefici: il giudice è tenuto a prevedere il ricavo potenziale, ritraibile dalla vendita dell’azienda cui venga associato l’esercizio, al netto delle variazioni finanziarie originate dalla continuazione, nonché a confrontare questo dato all’introito conseguibile, alternativamente, dalla monetizzazione dell’azienda non in esercizio e/o dalla dismissione parcellizzata dei singoli beni che la compongono. Proprio la complessità della valutazione in parola continuerà a spiegare, in larga parte, la frequenza – che si prevede modesta – del ricorso all’esercizio già contestualmente alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, allorché il giudice raramente disporrà di elementi adeguati a poterla sorreggere, salvo i casi rari in cui il procedimento sia stato contraddistinto dalla adozione di misure conservative o cautelari o, comunque, investito da un’istruttoria penetrante, oppure costituisca l’approdo di tentativi alternativi di composizione della crisi, nell’ambito dei quali sia avvenuta una progressiva e complessiva disclosure. La difficoltà di giudizio è aggravata da ciò, che il baricentro sullo sfondo, ossia l’interesse dei creditori, implica una tragitto ricostruttivo assai sdrucciolevole, per la sostanziale complessità di rintracciare, nelle congerie dei titolari di pretese, una omogeneità di intenti o comunanza di obiettivi. Tutt’altro che ristretta, ciononostante, si mostra la casistica connessa all’eserci­zio provvisorio nel contesto della legge fallimentare e non v’è ragione di dubitare che il C.C.I. finisca per rieditarla. All’istituto si è fatto ricorso nel caso di un ramo d’azienda costituito da un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati e organizzati e dotati di un particolare knowhow [4]; se ne sono registrati impieghi volti a consentire l’adempimento di ordinativi in corso anche a salvaguardia dell’avviamento [5]; un’ipotesi emersa ha riguardato i fallimenti di società calcistiche che scontavano il rischio di revoca [continua ..]


6. Il ruolo proattivo della curatela

I commi da 4° a 7° dell’art. 211 del C.C.I. riprendono l’architettura dei commi da 3 a 6 dell’art. 104 L. Fall.salva qualche rettifica essenzialmente letterale. Al pari di quanto accade ex art. 104, 3° comma, L. Fall., il curatore convocherà, perlomeno trimestralmente il comitato dei creditori, al fine di informarlo sull’an­damento della gestione e di consentirgli di pronunciarsi sull’opportunità della continuazione ulterioredell’impresa. Analogamente a quanto avviene, in forza dell’at­tuale 4°comma della norma di riferimento della legge fallimentare, il comitato dei creditori potrà, ai sensi del 5°comma dell’art. 211 C.C.I., discrezionalmente far finire l’esercizio provvisorio, posto che, ogni qualvolta il comitato lo ritenga opportuno, il giudice delegato dovrà ordinarne la cessazione. Sempre in linea con i dettami della legge fallimentare, il 6°comma della norma di nuovo conio, prevede che il curatore rendiconti ogni semestre in merito all’atti­vità prestata, nondimeno informando il giudice delegato e il comitato di tutte le circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell’esercizio. La gestione conservativa del patrimonio produttivo seguita ad incentrarsi – come appare evidente – su di un ruolo proattivo del curatore, chiamato ad assumere sulla procedura il rischio di impresa e a dar corso all’attività economica dell’imprenditore fallito, non a fini di risanamento, ma di tutela dell’organizzazione di beni e persone che di quell’attività rappresenta lo strumento. Certamente la prospettiva d’esercizio non può volgere alla ristrutturazione del­l’impresa, essendo detta categoria scollegata da una procedura mirata a governare la situazione di irrecuperabilità finanziaria in cui si risolve l’insolvenza [9]. Tuttavia, sebbene il silenzio del C.C.I. al riguardo faccia il paio con la reticenza in proposito della legge fallimentare, nulla esclude che la gestione provvisoria possa contemplare anche un ventaglio, più o meno esteso, di interventi di tipo innovativo, qualora strettamente funzionali a rinvigorire l’impresa, a implementarne la vitalità strutturale, a farle riguadagnare quote, in quel mercato in cui, in ultima analisi, essa ambisce a conseguire una ricollocazione.


7. Le modalità della gestione "vicaria"

Sullo stampo dell’art. 104 L. Fall., l’art. 211 C.C.I. ha inteso sorvolare sulle modalità di svolgimento dell’attività d’impresa, ad opera della curatela. Nell’assenza di prescrizioni, sembra plausibile ritenere che l’organo concorsuale non necessiti di autorizzazioni del comitato al fine di compiere gli atti di gestione: non vi è nulla di straordinario nell’esercizio degli atti in cui si compendia la conduzione necessariamente dinamica dell’impresa, sicché, nel quadro del C.C.I., sono sufficienti a legittimarne il compimento, per un verso l’approvazione che il comitato abbia accordato al programma di liquidazione che preveda l’impiego dell’istituto (art. 213, 7° comma,C.C.I.), per altro e concomitanteverso, l’autorizzazione generale e preventiva in cui si risolve il provvedimento che dispone l’esercizio. Solo per gli atti che esulino da quanto pianificato e che si connotino, proprio per ciò, come straordinari, occorrerà l’autorizzazione di cui all’art. 132 C.C.I. (“Integrazione dei poteri del curatore”); sarà, invece, necessaria l’autorizzazione del giudice delegato per le costituzioni in giudizio ai sensi dell’art. 123, 1° comma, lett. f), C.C.I. Sul piano pratico, prevedibili incombenze assorbiranno l’attività del curatore, che dovrà senz’altro adempiere agli obblighi connessi alla tenuta delle scritture contabili e alle scadenze fiscali e sarà tenuto a guadagnarsi la fiducia degli stakeholders attraverso un credibile piano industriale, che muova da unapprofondimento di cause e circostanze del dissesto e dalla fissazione coerente di strategie future del business, anche in guisa da offrire ai potenziali acquirenti elementi di trasparenza e certezza. Indubbiamente, in virtù della supervisione del Tribunale, l’esercizio dell’im­presa risulterà piuttosto rassicurante per gli interlocutori di quest’ultima: le banche saranno meglio disposte a concedere finanza necessaria per il rilancio dell’impresa; i fornitori, garantiti dal soddisfacimento dei loro crediti in prededuzione, saranno meno refrattari a riprendere le forniture delle materie prime; i clienti, confortati dal fatto che il loro nuovo referente è organo riconducibile al tribunale, torneranno a confidare in qualche misura nella governance; [continua ..]


8. Informazione e controllo sull'attività

Proprio in quanto a condizionarlo vi è l’allineamento alla stella polare dell’in­teresse creditorio, l’esercizio d’impresa – tanto disposto coevamente alla sentenza d’apertura della liquidazione, quanto statuito in costanza di quest’ultima – anche nell’ambito incipiente del C.C.I. esige come persistenti i presupposti che lo hanno giustificato, di talché la convenienza (in negativo, l’assenza di pregiudizio) per i creditori, oggetto di apprezzamento nella fase genetica, è tema di riprova incessante, in una assidua attività di osservazione e verifica. All’uopo, in forza dell’art. 211, 4° comma, C.C.I. (che tiene pedissequamente la scia dell’attuale art. 104, 3° comma, L. Fall.), il comitato dei creditori sarà convocato dal curatore almeno ogni tre mesi ed informato sull’andamento della gestione, così da potersi pronunciare sull’opportunità di continuare l’esercizio. Sempre in funzione del monitoraggio sul corso (e sui costi) dell’esercizio, il 6°comma della norma codicistica in parola richiede al curatore la presentazione di un rendiconto semestrale, sotto forma di bilancio intermedio [11], e di uno finale, diretti entrambi a fare ostensione dei risultati complessivi della continuazione aziendale. Ancora in una cornice informativa, deve leggersi la previsione, di cui al medesimo comma, in base alla quale il curatore è tenuto ad informare “senza indugio il giudice delegato ed il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio”. Giova considerare che il ruolo del comitato, tanto in fase d’avvio, che di controllo, che – infine e come si vedrà (par. 9.) – di cessazione dell’esercizio, si giustifica per ciò, che detto istituto serba una intrinseca rischiosità per il ceto creditorio, in quanto fa subentrare il curatore nella gestione di una impresa la cui titolarità rimane in capo al fallito, con il conseguente cimento, da parte dell’organo motore della liquidazione, in un’attività imprenditoriale suscettibile di innescare, sul piano dei rapporti obbligatori che si correlano alla gestione, una responsabilità diretta del fallimento.


9. La cessazione dell'esercizio

La chiusura dell’esercizio continua a scontare, anche nel C.C.I., le sue tradizionali criticità: l’ancoraggio al criterio asettico e inespressivo dell’opportunità della chiusura e una evidente asimmetria di governo della fase di epilogo rispetto a quella di avvio. In effetti, il giudice dovrà disporre la cessazione, con provvedimento reclamabile, sol che il comitato reputi opportuno non proseguire oltre (art. 211, 5° comma). Il tribunale, dal canto suo, potrà far cessare motu proprio l’esercizio, con provvedimento non assoggettabile ad impugnazione, sentiti curatore e comitato dei creditori (7° comma). Se ne ricava che il giudice delegato, quand’anche autorizzi l’esercizio, non avrà potere di impedirne la fine; il tribunale, di contro, potrà scandire sia l’inizio (con sentenza) che la cessazione dell’esercizio; il comitato disporrà di un potere di veto sia sull’avvio (in costanza di liquidazione giudiziale), su impulso del curatore, che sulla prosecuzione dell’esercizio in ogni caso, mentre non potrà, comunque, opporsi alla valutazione autonoma che il tribunale dovesse decidere di compiere, decretando autoritativamente la conclusione della gestione provvisoria. Su questo orchestrazione concettuale così dissonante fa premio l’opportunità di unavirtuosa condivisione di scelte strategiche tra gli organi concorsuali coinvolti. In ogni caso, un problema continuerà ad afferire alla spettanza del potere di disporre l’esercizio d’impresa nel lasso intercorrente tra la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale e l’approvazione del programma di liquidazione. L’istituto sembrerebbe attivabile per decreto del giudice delegato, su istanza del curatore che gli dovesse rappresentare le ragioni di urgenza, previo parere del comitato dei creditori qualora già costituito. Il tribunale, d’altronde, nell’alveo del 2°comma dell’art. 211 C.C.I., vede esaurirsi il potere di unilaterale statuizione della gestione provvisoria in coincidenza con il deposito della sentenza che apre la liquidazione.


10. Esercizio d'impresa e appalti pubblici

I commi 8° e 10° dell’art. 211 del C.C.I. espongono opportune le precisazioni in punto di rapporti fra l’impresa in esercizio e gli enti pubblici appaltanti. Il comma 8° della nuova norma, nel conservare, in linea di continuità con il 7°comma dell’art. 104 L. Fall., la prerogativa di sciogliere o sospendere i contratti pendenti in essere e la prededucibilità dei crediti generati in corso di esercizio, soggiunge che “è fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Tale ultima disposizione, acclusa nel c.d. “Contratto degli appalti pubblici”, prevede che il curatore del fallimento in esercizio provvisorio, possa, dietro autorizzazione del giudice delegato “a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale”. Ove si consideri che, il successivo 10°comma dell’art. 211 C.C.I. dispone che “Il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto”, complessivamente se ne ricava come l’organo concorsuale in menzione necessiterà sempre di un titolo autorizzatorio, resogli dal giudice delegato, al fine di instaurare rapporti negoziali con stazioni appaltanti pubbliche, accedendo previamente alle procedure di gara da queste indette.


11. Considerazioni conclusive

La circostanza che la norma sull’esercizio d’impresa sia quella che apre il novero delle disposizioni dedicate alla liquidazione dell’attivo rende plastica l’idea di incentivare, rispetto alle soluzioni liquidatorie, quelle che mantengono il goingconcern, non senza condizionarle, tuttavia, al limite della corrispondenza della continuazione dell’azienda al miglior interesse dei creditori coinvolti. Non è un caso che a costoro non possa essere arrecato pregiudizio dall’esercizio disposto in sentenza (art. 211, 2° comma, C.C.I.); né è accidentale che essi possano ottenere la cessazione dell’esercizio ogni qualvolta lo sentano “opportuno” (5° comma, art. 211 C.C.I.). La tutela dell’impresa rimane, in altri termini, sotto ordinata rispetto a quella dei creditori, posto che il delicato rapporto tra conservazione dell’impresa e modalità di soddisfacimento dei creditori, è bilanciato a favore di questi ultimi, se non stabilito da essi stessi, in virtù della prerogativa di far cessare ad libitum la continuazione dell’impresa sul presupposto, a dir poco evanescente, di una avvertita “opportunità” (art. 211, 5° comma). La questione cruciale rimane netta ed attiene al se oggi questa regola giuridica corrisponda o meno all’esigenza economica. Se si osserva la struttura della impresa e la complessità delle sue articolazioni, se si considerano i rapporti economici che si organizzano in funzione di essa o in cui essa si trova coinvolta, viene naturale dubitare che i soggetti su cui la crisi maggiormente impatta siano solo quelli o essenzialmente quelli che, hic et nunc, si palesano titolari di un credito liquido ed esigibile. Altri soggetti, portatori di istanze ulteriori, rivelano una posizione non meno esposta ai contraccolpi della crisi dell’impresa: sono i lavoratori che aspirano a conservare il posto, i partners commerciali, gli utenti dei beni e dei servizi forniti dal­l’impresa, le realtà dell’indotto. Tutti questi soggetti, non potendo vantare una obbligazione inadempiuta dal debitore, si collocano ai margini del contesto del­l’in­solvenza, rimanendo condannati a subire le decisioni dei creditori sul destino del­l’impresa in esercizio. Questa fisionomia complessiva si proietta sullo strumento cardine di conservazione del goingconcern in funzione [continua ..]


NOTE

[1] Con riferimento allo “schema” di decreto v. le efficaci e propositive considerazioni di Ambrosini, Strumenti di allerta, accesso alle procedure e concordato preventivo nella bozza di codice della crisi e dell’insolvenza: un risultato importante, ma non marginalmente perfettibile, in ilcaso.it. Sulla legge delega di rilievo, per la prospettiva incisivamente offerta, si vedano i contributi di F. Di Marzio, La riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Osservazioni sulla legge delega, Milano, 2018; S. DeMatteis, I principi generali della legge delega di riforma delle procedure concorsuali, in Dir. fall., 2017, I, p. 1295; M. Fabiani, Di un ordinato ma timido disegno di legge delega sulla crisi d’impresa, in Fall., 2016, p. 263. [2] L’affitto è suscettibile di integrarsi reciprocamente con l’esercizio, allo scopo del conseguimento di una vendita unitaria del compendio. [3] In ultima analisi, occorrerebbe che, già in sede istruttoria prefallimentare, l’Ufficio fosse messo nelle condizioni di verificare la natura delle immobilizzazioni immateriali, la consistenza effettiva del magazzino, lo stato dei crediti, quindi di sondare il margine di tesoreria, il capitale circolante netto e, in definitiva, la capacità dell’impresa di produrre reddito sostenendo il debito. [4] Cass. 7 marzo 2013, n. 5678; Trib. Piacenza, 10 agosto 2012 in www.ilcaso.it; Trib. Udine, 12 dicembre 2011,in www.ilcaso.it; Trib. Bologna, 14 agosto 2009, in www.ilcaso.it. [5] Trib. Lecco, 9 luglio 2013, in www.ilcaso.it. [6] Trib. Parma, 19 marzo 2015, in www.ilcaso.it. [7] Trib. Siracusa, 26 novembre 2013, in Fallimentarista, con nota di Angeli. [8] Trib. Siracusa, 13 novembre 2013, in Fallimentarista, con nota di Amatore. [9] Cass. 9 gennaio 1987, n. 71. [10] Nel quadro dell’attuale art. 104, 8° comma, L. Fall., omologo sul punto alla norma del C.C.I., Cass. 25 settembre 2017, n. 22274e Cass. 19 marzo 2012, n. 4303, ambedue relative a contratti di somministrazione, hanno evidenziato che in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizioprovvisorio dell’impresa fallita, i relativi crediti maturati antefallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell’esercizioprovvisorio, il curatore abbia scelto di [continua ..]


Fascicolo 3-4 - 2019