Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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Azione revocatoria e atto istitutivo del Trust: ammissibilità ed effetti sull'atto di disposizione dei beni (di Stefano Pellegatta)


Cass., Sez. I, 15 aprile 2019, n. 10498 – Pres. Di Virgilio – Cons. Rel. Dolmetta

Con la sentenza qui richiamata la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’ammissibilità dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. volta a far valere l’ineffi­cacia del semplice atto istitutivo di un trust. La decisione affronta un tema di assoluta rilevanza e si segnala per il suo attento approfondimento della fattispecie concreta, nel tentativo di assicurare la massima protezione del creditore [1]. Del resto, l’ammissibilità della destinazione patrimoniale, nelle forme consentite dall’ordinamento, postula necessariamente la configurazione di strumenti di tutela del creditore, a garanzia del presidio della responsabilità patrimoniale e ad evitare fenomeni di abuso ad opera del soggetto passivo del rapporto [2]. Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte il debitore, fideiussore di una società a responsabilità limitata, censurava la sentenza resa in grado di appello che aveva revocato l’atto istitutivo del trust, costituito a tutela dei bisogni della famiglia del debitore e comprendente sostanzialmente tutti i beni immobili di sua proprietà. Il ricorrente evidenziava in particolare come il mero “atto istitutivo” non determinasse alcuna “spoliazione” del proprio patrimonio in quanto questa conseguenza, peraltro del tutto eventuale e contestata nella fattispecie concreta, si sarebbe se mai verificata unicamente a seguito del successivo “atto di disposizione”. L’ef­fet­tivo passaggio dei beni in capo al fiduciario si determina infatti solo mediante questo successivo passaggio. L’impostazione appena descritta valorizza la circostanza che l’atto istitutivo si limita unicamente a manifestare la volontà di porre in essere un trust, ma non è mai di per sépregiudizievole, in quanto è l’atto esecutivo a determinare il passaggio della titolarità dei beni in capo al trustee. Il primo atto è infatti sprovvisto del carattere traslativo, rinvenibile invece nella successiva e conseguente intestazione del bene [3]. Con la sentenza qui annotata, la Corte di Cassazione, pur non contestando questo dato di fatto, propone tuttavia una soluzione più articolata, valorizzando la procedimentalizzazione che si determina nella complessa fattispecie del trust. In particolare, secondo i giudici di legittimità, non può convincere la tesi che ricava la soluzione della non revocabilità in via diretta dell’atto istitutivo dalla affermazione per cui si tratterebbe di fattispecie sprovvista di carattere traslativo, tale funzione essendo invece svolta, nel contesto della complessiva operazione di trust, da atto successivo e conseguente. Il Supremo Collegio pone infatti in evidenza l’intima connessione che si instaura tra atto istitutivo e atto dispositivo. Sotto questo profilo, è vero che, ove [continua..]
Fascicolo 3-4 - 2019