Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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È assoggettabile a fallimento la start-up innovativa che perde uno dei requisiti previsti dall´art. 25, 2° comma, D.L. n. 179/2012, prima della scadenza dei cinque anni dalla costituzione (di Elena Depetris)


Tribunale di Udine, 22 maggio 2018 – Est. Gianmarco Calienno

Il Tribunale di Udine affronta la questione dell’assoggettabilità a fallimento della società iscritta come start-up innovativa nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese. Ai sensi dell’art. 31, 1° comma, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. n. 221/2012, la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della L. n. 3/2012: in base a tale disposizione sembrerebbe doversi affermare che la start-up è soggetta alle sole procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con esclusione quindi della procedura fallimentare. Il Tribunale osserva però che, ai sensi del successivo 4° comma del citato art. 31, qualora la start-up perda uno dei requisiti richiesti dall’art. 25, 2° comma, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, cessa l’applicazione della speciale disciplina prevista nella Sezione IX del D.L. n. 179/2012, inclusa l’esenzione dalle procedure concorsuali di cui al 1° comma dell’art. 31. Deve, pertanto, affermarsi l’assoggettabilità a fallimento della start-up innovativa che, prima della scadenza dei cinque anni dalla costituzione, perde uno dei requisiti necessari al mantenimento del suo status. Ulteriore questione è quella relativa all’accertamento della perdita dei requisiti di cui al menzionato art. 25, 2° comma. Stabilisce l’art. 31, 4° comma, che la perdita dei requisiti deve risultare dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’art. 25, 8° comma: secondo la società resistente, l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e il periodico aggiornamento dei re­quisiti avrebbero natura costitutiva, con conseguente preclusione per il Tribunale adìto in sede prefallimentare, una volta verificata positivamente la formale iscrizione nella sezione speciale e i suoi successivi aggiornamenti, di procedere a ulteriori accertamenti sulla sussistenza in concreto dei requisiti richiesti. Di diverso avviso il Tribunale, che osserva come la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese, così come quelli di periodico aggiornamento, non precluda l’accertamento in sede prefallimentare dell’ef­fettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione della qualifica di start-up innovativa, al fine di verificare l’assoggettabilità della società al fallimento; ciò in considerazione del potere dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria di disapplicare gli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge nell’ambito di giudizi attributi alla sua giurisdizione, quale certamente è [continua..]
Fascicolo 3-4 - 2018