Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
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La nullità del procedimento come motivo di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento (di Livia Di Cola. Ricercatrice di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Macerata)


Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione chiarisce quali possano essere i motivi del ricorso proponibile contro il decreto di chiusura del fallimento e nega che essi si possano identificare con eventuali irregolarità del procedimento. La Corte parte dal presupposto che in presenza di una delle ipotesi previste dall’art. 118 L. Fall. il giudice debba disporre la chiusura del fallimento, per arrivare a concludere che solo la mancanza dei presupposti di legge può essere motivo di reclamo.

In the judgment under examination, the Supreme Court clarifies what may be the grounds for the appeal against the bankruptcy decree and denies that they canbe identified with possible irregularities in the proceeding. The Court assumes that on the occurrence of one of the hypotheses pursuant to article 118 of the bankruptcy law, the judge must order the closure of the bankruptcy, in order to conclude that only the absence of the legal requirements can be grounds for complaint.

Cassazione Civile, sez. I, 25 gennaio 2018, n, 1894 Pres. DIDONE, Rel. CAMPESE Fallimento – Chiusura del fallimento – Decreto di chiusura – Reclamo avverso il provvedimento di chiusura del fallimento – Illegittimità del procedimento – Motivi di reclamo (Artt. 43, 110, 116-120, L. Fall.; artt. 156-162 c.p.c.) La cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, ai sensi dell’art. 119, 2° comma, L. Fall. è limitata alla verifica della sussistenza di una delle ipotesi previste dalla stessa legge (nn. da 1 a 4, art. 118), in presenza delle quali gli organi fallimentari non hanno alcun potere discrezionale di differire la chiusura della procedura. La conseguenza è che il reclamo è inammissibile qualora il reclamante non abbia dedotto come motivo di impugnazione l’in­sussistenza di una di tali ipotesi, ma l’illegittimità delle precedenti fasi della procedura fallimentare. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Corte d’appello di Venezia respinse il reclamo legge fallim. ex art. 119, (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma del 2006) proposto da B.N., in proprio e quale legale rappresentante della (Omissis) s.n.c., avverso il decreto, depositato il 27 marzo 2012, con cui il Tribunale di Treviso aveva disposto la chiusura del fallimento della reclamante e di B.E., dichiarato nei loro confronti in quanto soci illimitatamente responsabili della predetta società. 1.1. La Corte osservò che: a) la cognizione del giudice del reclamo ai sensi della legge fallim., art. 119, è limitata alla verifica della sussistenza di uno dei casi di chiusura di cui all’art. 118, onde non potevano trovare ingresso censure delle modalità di gestione della procedura, quali quelle sollevate con il primo motivo di reclamo, riguardante il ritardo con cui si era provveduto alla chiusura del fallimento; b) le doglianze di cui al secondo motivo di reclamo, attinenti al mancato avviso alla fallita del deposito del rendiconto del curatore e dell’udienza fissata per la sua discussione, erano infondate, risultando che la B. aveva partecipato all’udienza e che il tribunale aveva poi approvato il rendiconto con sentenza passata in giudicato, sicché ogni contestazione in proposito era preclusa; c) infondate erano, altresì, le censure di cui al terzo motivo di reclamo: sia quella avente ad oggetto la mancata sottoscrizione, da parte del giudice delegato, dell’approvazione del piano di riparto finale relativo al fallimento della società, perché poi a quel piano di riparto ne era seguito un secondo, correttivo del primo, nuovamente approvato dal medesimo giudice con decreto questa volta ritualmente sottoscritto; sia quella riguardante l’omissio­ne dell’avviso alla [continua..]
SOMMARIO:

1. La questione sottoposta all’attenzione della Corte - 2. Presupposti di una legittima “ripartizione finale dell’attivo” - 3. I vizi del procedimento come motivi di reclamo del decreto di chiusura del fallimento - 4. Conclusioni - NOTE


1. La questione sottoposta all’attenzione della Corte

Nella sentenza in commento la Cassazione aderisce alla diffusa tesi giurisprudenziale [1] secondo la quale, in presenza di una delle quattro ipotesi contemplate dal­l’art. 118 L. Fall., il giudice si deve limitare a verificare l’esistenza dei presupposti di fatto indicati dalla norma e, quindi, a disporre la chiusura del fallimento. Al contrario, al giudice non sarebbe dato alcun potere discrezionale di valutare la regolarità delle precedenti fasi della procedura. Sarebbe irrilevante, inoltre, anche la pendenza di eventuali giudizi endofallimentari, che potrebbero proseguire nonostante la chiusura del fallimento. Nella sentenza in commento, infatti, la Corte considera indifferente l’oggetto del giudizio pendente o potenzialmente proponibile al momento della chiusura, mentre in precedenti pronunce, come sottolineato dalla stessa parte reclamante, aveva affermato questo prin­cipio perlopiù con riferimento a giudizi di opposizione allo stato passivo ovvero alle domande di ammissione allo stato passivo tardivamente proposte [2]. Da questa sua posizione la Corte trae la conseguenza che i motivi di ricorso avverso il decreto di chiusura del fallimento debbano essere circoscritti alla sola mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 118 per la chiusura e che in quella sede non possano essere dedotti i vizi di nullità o, più in generale, di illegittimità delle fasi pre­cedenti della procedura fallimentare. La fase di chiusura del fallimento, in sostanza, viene considerata come una fase autonoma dalle precedenti. Così, nel caso di specie, per la Corte è irrilevante che la chiusura del fallimento sia stata disposta nonostante la mancata comunicazione del piano di riparto e del ren­diconto del curatore; infatti, i soggetti interessati, pur non avendo avuto la possibilità di proporre giudizi di opposizione contro tali atti, potrebbero promuovere un giudizio di responsabilità avverso gli organi della procedura per i danni derivanti dalle omissioni e/o azioni da essi compiute. Perciò, a parere della Corte, non è possibile dedurre le mancate comunicazioni come motivo di reclamo avverso il decreto di chiu­sura. La Corte non prende in considerazione un’eventualità che può, invece, verificarsi: ai creditori potrebbe non essere stato comunicato il progetto di riparto o il rendiconto del [continua ..]


2. Presupposti di una legittima “ripartizione finale dell’attivo”

L’art. 118, 1° comma, L. Fall. prevede quattro ipotesi di chiusura del fallimento: 1) la mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine stabilito dalla sentenza che dichiara fallimento; 2) il pagamento per intero di tutti i debiti e delle spese prededucibili, anche prima della ripartizione finale dell’attivo; 3) il compimento della ripartizione finale dell’attivo; 4) l’impossibilità di soddisfare con la prosecuzione della procedura i crediti concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura [3]. Tutto il ragionamento compiuto dalla Cassazione nella presente sentenza ha senso se riferito alle ipotesi di chiusura contemplate dai nn. 2 e 3, 1° comma, art. 118, non agli altri due casi. Ai sensi dell’art. 117, 1° comma, L. Fall. solo a seguito dell’approvazione del conto e della liquidazione del compenso del curatore, il giudice delegato può procedere al riparto finale dell’attivo. Se ne deve desumere che in mancanza di questi due adempimenti il procedimento di chiusura è illegittimo. Nelle ipotesi contemplate dall’art. 118, nn. 1 e 4 non si pone proprio il problema dell’approvazione del piano di riparto o del rendiconto del curatore, perché o non ci sono state domande (n. 1) oppure perché non si è configurata nemmeno la possibilità di procedere al riparto di un attivo insufficiente, finanche alla soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura (n. 4). Nell’ipotesi n. 2 non si dovrebbe porre alcun problema di opposizione allo stato passivo o di richieste tardive di ammissione, perché tutti i debiti e le spese sono stati estinti. Potrebbe, però, esserci una chiusura illegittima del procedimento nel caso in cui fosse mancata la comunicazione del deposito del rendiconto nella cancelleria del giudice a tutti i creditori ed al fallito ai sensi dell’art. 116, 3° comma, L. Fall. In questo caso, l’interesse a reclamare il decreto di chiusura sarebbe solo del debitore, perché nessuna utilità ci sarebbe per i creditori nel reclamare il provvedimento frutto di un procedimento illegittimo per la mancanza di un adempimento che potrebbe aver pregiudicato il patrimonio altrui, non la soddisfazione del proprio credito. Nell’ipotesi n. 3 ci potrebbero essere sia giudizi pendenti aventi ad oggetto questioni relative a debiti o obblighi [continua ..]


3. I vizi del procedimento come motivi di reclamo del decreto di chiusura del fallimento

Se il fallimento viene considerato come un procedimento unico, le nullità assolute, verificatesi nelle fasi precedenti e non sanate, finiscono per costituire motivo di reclamo, in quanto la chiusura del procedimento sarebbe da considerare illegittima. Non sarà questa la conclusione, invece, se si ritiene la chiusura del fallimento un procedimento a sé stante, volto alla tutela di un autonomo diritto soggettivo. Que­st’ultima è la ricostruzione al quale, in ultima analisi, sembra aderire la Cassazione nella sentenza in commento e che giustifica le sue conclusioni. La dottrina ha discusso sull’esistenza di un diritto del fallito alla chiusura del fallimento, realizzato con un provvedimento decisorio [8], piuttosto che di una mera esigenza interna, quella di eliminare un procedimento che non ha più o non ha mai avuto ragion d’essere, soddisfatta con un provvedimento a carattere meramente ordinatorio [9]. L’esistenza di un diritto potestativo del fallito attivabile in presenza dei presupposti previsti dalla legge fallimentare all’art. 118 può essere confermata dagli effetti favorevoli prodotti dal decreto di chiusura nei suoi confronti: in primo luogo, il ri­acquisto della facoltà di gestire di nuovo personalmente i propri rapporti patrimoniali. L’idoneità al giudicato del decreto di chiusura, testimoniata dal regime impugnatorio suo proprio, porterebbe a far propendere per questa conclusione. La seconda opzione, invece, è decisamente smentita dal dato normativo che vuole il decreto di chiusura lontano dal regime di efficacia di un provvedimento ordinatorio, perché reclamabile davanti alla Corte d’Appello e poi impugnabile davanti alla Corte di Cassazione. In verità, c’è interesse anche pubblico che pervade l’intero fallimento e che può essere più accentuato in questa sua ultima fase ed un dato di fatto che suggerisce l’idea della procedura fallimentare come fenomeno unitario: la fase di chiusura non potrebbe esistere senza la dichiarazione di fallimento e le fasi successive ad essa, che realizzano i presupposti necessari per la dichiarazione di chiusura stessa. Perciò, le nullità delle fasi precedenti rendono la chiusura formalmente illegittima. In particolare, la mancata comunicazione del deposito del progetto di riparto o del rendiconto del curatore nella [continua ..]


4. Conclusioni

Le conclusioni alle quali si è giunti impediscono di aderire alla tesi espressa nella sentenza in commento. A parere di chi scrive, vi è in essa un errore di impostazione. La Cassazione, infatti, non distingue tra giudizi endofallimentari legittimamente pendenti, che non possono impedire la chiusura del fallimento, e le omissioni di cui si sono resi responsabili gli organi della procedura, che, secondo la Corte, potrebbero legittimare azioni di responsabilità, senza ostacolare, neanche in questo caso, la chiusura del fallimento. Queste omissioni, invece, sono cause di nullità della procedura fallimentare stessa, che va considerata un’unica fattispecie a formazione progressiva. Gli adempimenti richiesti al giudice delegato ed al curatore (rispettivamente: l’ordine di comunicare ai creditori il deposito piano di riparto delle somme disponibili o il rendiconto del curatore; la fissazione dell’udienza per la loro discussione; la comunicazione del deposito di tali atti in cancelleria nonché dell’udienza per la loro discussione) svolgono un ruolo fondamentale e perciò imprescindibile: servono per sollecitare tutte le possibili controversie legate alla chiusura stessa o per “disinnescarle” definitivamente. Se agli interessati non viene data alcuna possibilità di far valere le proprie ragioni prima della chiusura del procedimento, a loro non rimane altra via che impugnare il provvedimento che ha disposto una chiusura illegittima.


NOTE
Fascicolo 1 - 2019