Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il termine per la proposizione di domande supertardive (di Fabio Cossignani)


Cass., Sez. I, 5 settembre 2018, n. 21661 – Pres. Iofrida – Rel. Lamorgese La Cassazione ribadisce un principio consolidato in materia di termine per la proposizione di domande c.d. supertardive di crediti. Ai sensi dell’art. 101, 4° comma, L. Fall., decorso il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande sono ammissibili «se l’istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile». La Corte precisa che la “non imputabilità” non va intesa come mera assenza di colpa. Piuttosto, «deve fondarsi su elementi oggettivi ed estranei al creditore». Si tratta, dunque, di una questione di fatto, della cui prova è onerato il creditore e il cui accertamento è rimesso al giudice di merito. Nel caso di specie, i creditori avevano agito quali successori dell’originario creditore, invocando l’applicazione di un nuovo termine di 12 mesi decorrente dal decesso del de cuius. Il tribunale aveva ritenuto che la fattispecie non costituisse causa non imputabile, con motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione. Nella sentenza vengono richiamati diversi precedenti, tra cui: – Cass. 31 luglio 2017, n. 19017, per la quale il ritardo è colpevole nell’ipotesi in cui il creditore, anziché avanzare domanda di ammissione con riserva nel termine di cui all’art. 101, 1° comma, L. Fall., decida di attendere l’esito del giudizio proseguito dinanzi al giudice del lavoro per l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento. – Cass. 13 novembre 2015, n. 23302, la quale, richiamato l’insegnamento secondo cui il mancato avviso ex art. 92 L. Fall. lascia presumere la sussistenza di una causa non imputabile, fa salva la facoltà del curatore di dimostrare che il creditore abbia comunque avuto notizia del fallimento (nello stesso senso già Cass. 19 marzo 2012, n. 4310 e, di recente, Cass. 31 luglio 2017, n. 18998). Nella specie, il creditore aveva ricevuto la comunicazione ex art. 92 L. Fall. relativa alla società fallita, ma senza specifico riferimento al fallimento dei soci illimitatamente responsabili; il tribunale aveva tuttavia ritenuto provata la conoscenza del fallimento di questi ultimi in virtù delle plurime comunicazioni effettuate al creditore, che, direttamente o indirettamente, riferivano dell’esistenza del fallimento dei soci come, ad esempio, la notificazione ex art. 107 L. Fall.
Fascicolo 1 - 2019