Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Insinuazione tardiva e crediti 'in conflitto' (di Fabio Cossignani)


Cass., Sez. VI-1, 5 settembre 2018, n. 21654 – Pres. Scaldaferri – Rel. Falabella Con il provvedimento in esame, la Cassazione affronta un’interessante questione relativa all’impugnazione e all’efficacia soggettiva del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Veniva avanzata domanda di insinuazione tardiva avente ad oggetto il medesimo credito già insinuato tempestivamente da altro creditore. Il giudice del merito dichiarava inammissibile la domanda tardiva, in virtù del fatto che il creditore aveva omesso di impugnare il provvedimento di accoglimento della domanda tempestiva, da altri proposta, per il medesimo diritto. Pertanto, sul de­creto si era ormai formato il giudicato endofallimentare (nella specie, si trattava del­l’ammissione tempestiva del credito della banca per ratei di mutuo non onorati e della domanda tardiva di un terzo soggetto che affermava di aver pagato, per conto del debitore, i medesimi ratei – verosimilmente prima della dichiarazione di fallimento, altrimenti avrebbe dovuto applicarsi l’art. 115 L. Fall.). La Cassazione, benché abbia dichiarato inammissibile il ricorso per vizi intrinseci dello stesso, manifesta un chiaro assenso alla pronuncia del tribunale. Lo si evince dall’adesione a Cass. 5 aprile 2017, n. 8869. Quest’ultima ha infatti espresso il principio di diritto secondo cui «l’impugna­zione del credito ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo – contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto – entro sei mesi dalla chiusura dello stato passivo, unica eccezione essendo rappresentata dalla non conoscenza del processo fallimentare, della cui prova è onerato il creditore». Il principio presuppone il superamento della tesi – prevalente prima della riforma – secondo cui il creditore legittimato all’impugnazione è soltanto il creditore tem­pestivo (v. A. MAFFEI ALBERTI, Sub art. 100, in ID., Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2000, p. 416). Inoltre, tale impostazione postula una sorta di necessaria coerenza tra i crediti ammessi al passivo. In questa maniera, l’interesse del creditore all’esclusione di altro creditore concorrente non è solo quello (facoltativo) di aumentare le proprie possibilità di soddisfazione sull’attivo fallimentare, ma, talvolta, quello (necessario) di elidere una causa ostativa all’ammissione del proprio credito: «il creditore tardivo deve, per poter essere ammesso, altresì ottenere l’esclusione dell’altrui ammissione per lo stesso credito» (così ancora Cass. n. 8869/2017, cit.). Il creditore “tardivo”, in definitiva, deve: a) verificare preliminarmente che [continua..]
Fascicolo 1 - 2019