Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La disciplina delle offerte competitive nel concordato preventivo: tra la legge fallimentare e il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di Flavio Carosi, Avvocato in Roma)


Il contributo esamina la disciplina delle offerte concorrenti nel concordato preventivo, i pregi e le criticità sino ad oggi emersi nella sua attuazione e, in un’ottica comparatistica, si propone di analizzare le innovazioni che saranno introdotte con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il contributo, inoltre, affronta particolari ipotesi applicative dell’istituto (concordato preventivo con operazioni straordinarie sul capitale sociale e concordato preventivo con assuntore) e propone alcune riflessioni sul complesso bilanciamento tra natura privatistica e pubblicistica del concordato preventivo e sulla forte tendenza alla fallimentarizzazione di que­st’ultimo.

 

The discipline of the competing proposals in composition with creditors procedure: between the bankruptcy law and the new code of business crisis and insolvency

This paper examines the discipline of the competing proposals in composition with creditors procedure together with virtues and criticalities emerged as of today in its implementation; it also analyzes the innovations that will be introduced with the entry into force of the new Code of business crisis and insolvency. The paper, moreover, focuses on practical implementations of the institute (composition with creditors with extraordinary corporate transactions; composition with creditors with an assumptor) and raises some thoughts on the difficult balance between the private and public nature of the composition with creditors as well as on the strong tendency to extend the principles of the bankruptcy procedure to the composition with creditors.

Keywords: composition with creditors – competing offers – legislation – perimeter of applicability.

SOMMARIO:

1. Il quadro normativo - 2. Il perimetro di applicabilità dell’istituto - 3. Le caratteristiche dell’offerta originaria - 4. La disciplina della procedura competitiva - 5. Il decreto d’apertura, il potere conformativo del tribunale e il (complesso) bilanciamento tra natura privatistica e natura pubblicistica del concordato preventivo - 6. La disclosure delle informazioni rilevanti - 7. La formulazione dell’offerta concorrente, la gara e la posizione dell’of­ferente originario - 8. Le innovazioni procedurali del Codice della Crisi dell’Impresa e del­l’Insolvenza: la manifestazione d’interesse e la delegabilità della gara - 9. La liberazione dell’offerente originario e il rimborso delle spese - 10. La natura giuridica della vendita e i suoi effetti - 11. Conclusioni - NOTE


1. Il quadro normativo

L’art. 2 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (la c.d. “miniriforma” della legge fallimentare), ha introdotto un importante correttivo in materia di atti dismissivi compiuti in costanza di concordato preventivo, con l’inserimento dell’art. 163-bis L. Fall., rubricato “Offerte concorrenti”. Tale intervento normativo ha preso le mosse dalla volontà di perseguire una duplice finalità, limpidamente delineata dal legislatore nei lavori preparatori al disegno di legge di conversione del sopra citato D.L. [1]: – massimizzare la prospettiva di recovery dei creditori concordatari; – mettere a disposizione dei creditori concordatari una terza possibilità, ulteriore e diversa rispetto a quella di accettare o rifiutare in blocco la proposta di concordato del debitore [2]. È in questo contesto che si colloca l’art. 163-bis L. Fall. mediante il quale il legislatore della miniriforma del 2015, privilegiando la concezione pubblicistica del concordato preventivo rispetto a quella privatistico-negoziale [3] e allo scopo di arginare il fenomeno delle proposte vincolate [4], ha introdotto l’istituto delle offerte concorrenti ed ha attribuito al tribunale il potere/dovere – nel rispetto del perimetro di applicazione della norma – di attivare la procedura competitiva de qua. Il debitore proponente, dunque, conserva la disponibilità della proposta concordataria, ma il contenuto del piano di concordato è subordinato alla norma imperativa del procedimento competitivo e all’esito dello stesso, al quale dovrà necessariamente conformarsi [5]. L’esigenza di introdurre questo istituto era già emersa in modo significativo dalla casistica giurisprudenziale che, nel tentativo di colmare la lacuna normativa e potenziare la prospettiva di soddisfacimento dei creditori, in svariate occasioni si era spinta al punto di invitare il debitore a ricercare sul mercato altri soggetti interessati all’acquisto, diversi dall’offerente originario [6]. Tale prassi, contrastata dai sostenitori del fondamento privatistico del concordato preventivo [7], aveva palesato il vuoto normativo esistente nella legge fallimentare, nonché i limiti insiti “(…) in quel­l’orientamento che demanda ogni attività di liquidazione di quanto [continua ..]


2. Il perimetro di applicabilità dell’istituto

Il perimetro dell’istituto delle offerte concorrenti – che opera senza alcun discrimen tra le varie tipologie di concordato preventivo (in continuità diretta e/o indiretta, liquidatorio) [9] – è delineato nel 1° e 5° comma dell’art. 163-bis L. Fall. La tecnica di redazione normativa utilizzata per questa disposizione ha dato adito a non pochi dubbi interpretativi e sotto svariati profili. Una parte di queste criticità sono state affrontate e superate dalla nuova versione dell’istituto declinata dall’art. 91 CCI, di cui si farà cenno in modo sistematico nel prosieguo. Il primo requisito di operatività è di carattere soggettivo: l’offerta deve provenire da un soggetto certo e ben individuato [10], così che il Tribunale abbia la possibilità di vagliare la serietà e la solvibilità dell’offerente originario [11] e di non aprire la procedura competitiva pure al cospetto di offerte frivole [12]. Il secondo requisito ha natura oggettiva. Nel piano di concordato (art. 161, 2° comma, lett. e), L. Fall.) deve essere presente l’offerta di un terzo, finalizzata ad ottenere, anche prima dell’omologazione, il trasferimento dell’azienda, di uno o più rami di quest’ultima o di specifici assets della stessa a fronte di una controprestazione in denaro o, come modificato in via estensiva in sede di conversione della miniriforma, a fronte di una controprestazione a titolo oneroso [13]. La disposizione concepita originariamente, poi, circoscriveva l’operatività dell’istituto qui trattato alle sole ipotesi in cui nel piano di concordato fosse inserita un’offerta formulata da un terzo, avente ad oggetto il trasferimento immediato dell’azienda, di un ramo d’azienda o di specifici assets aziendali di considerevole valore. Pure in questo caso, però, al momento della conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, il legislatore ha allargato il campo d’azione dell’art. 163-bis L. Fall. ed ha previsto che la disposizione de qua debba trovare applicazione anche quando il debitore, pure in una fase antecedente all’apertura del concorso dei creditori, abbia concluso con un terzo un contratto avente la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, di un ramo d’azienda o di specifici assets [14]. L’ipotesi [continua ..]


3. Le caratteristiche dell’offerta originaria

Un altro aspetto di estrema importanza, che contribuisce anche a demarcare ulteriormente il perimetro di applicabilità dell’istituto delle offerte concorrenti, è quello relativo alla natura e alle caratteristiche che l’offerta originaria deve possedere affinché la procedura competitiva debba obbligatoriamente trovare apertura. È essenziale partire dal dato letterale dell’art. 163-bis L. Fall., il quale permette di cogliere le ragioni del fervente dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi in questi anni ed anche le modifiche apportate dall’art. 91 CCI. L’art. 163 bis, comma 2, L. Fall. recita che “(…) il decreto che dispone l’aper­tura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili (…)” e stabilisce pure che “(…) l’offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l’offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto (…)”. La lettura del dato normativo appena richiamato, almeno in un primo momento, non pareva lasciare spazio a dubbi di sorta: l’offerta concorrente doveva essere irrevocabile e conforme al contenuto del decreto d’apertura della procedura competitiva emesso dal tribunale, mentre l’offerta originaria non necessariamente. Al riguardo, una parte della dottrina ha valorizzato il dato letterale della disposizione e il momento di stretta negozialità tra debitore e terzo in cui si colloca l’offerta originaria, escludendo che questa debba essere irrevocabile [35]. Un’altra parte della dottrina ha assunto una posizione intermedia, ritenendo che l’offerta originaria possa non essere irrevocabile ma che, comunque, debba essere una vera e propria offerta vincolante e che non basti una mera manifestazione d’interesse [36]. I tribunali, invece, hanno sovente ribaltato tale orientamento, discostandosi dal dato letterale della norma e privilegiando un’impostazione (condivisibile, ad avviso di chi scrive) orientata a principi di economicità. Sono, infatti, moltissimi i casi in cui la giurisprudenza ha affermato come necessario il requisito della irrevocabilità dell’offerta originaria, in modo tale da attivare la procedura competitiva solo in presenza [continua ..]


4. La disciplina della procedura competitiva

La disciplina della procedura competitiva trova collocamento normativo nel 2° e 3° comma dell’art. 163-bis L. Fall. Il tribunale, in composizione collegiale, una volta riscontrato l’inserimento nel piano di concordato di un’offerta dotata dei requisiti già esaminati nel § 2 del presente scritto, dispone con decreto l’apertura del procedimento competitivo. Sul punto, è opportuno – ancora una volta – evidenziare che al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, l’attivazione e l’esperimento della procedura competitiva sono obbligatori, essendo tale norma imperativa ed inderogabile [42]. Il tribunale, anche sulla base delle specificità dei singoli casi e nell’ambito del potere organizzativo e di indirizzo riconosciutogli, stabilisce: – la modalità di presentazione delle offerte, intesa come forme (ad es. busta chiusa con all’esterno un nome di fantasia per garantire la massima segretezza), tempo (termine entro il quale l’offerta può essere presentata) e luogo (ad es. cancelleria del tribunale o studio del commissario giudiziale), le quali dovranno essere conformi alle statuizioni del decreto ed essere consegnate in modo segreto (e restare tali sino alla data fissata per l’apertura), pena l’inefficacia; – i requisiti di partecipazione degli offerenti, tendenzialmente utili a scongiurare la partecipazione di soggetti che, ad esempio, si trovino in stato di liquidazione o di insolvenza, o che siano sottoposti a procedure concorsuali, o, secondo una parte della dottrina, riconducibili al debitore proponente [43]; – le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, nonché le limitazioni al loro utilizzo e le modalità di divulgazione da parte del commissario giudiziale; – la data dell’udienza fissata per l’apertura e l’esame delle offerte, la quale si terrà alla presenza degli offerenti [44] e di qualunque soggetto interessato (da intendersi, quindi, limitatamente al debitore, al Commissario Giudiziale e all’offerente originario, non essendo più ammissibile, in tale fase, la proposizione di offerte da parte di nuovi soggetti) e nel corso del quale il Tribunale opererà le valutazioni del caso in ordine all’ammissibilità e alla comparabilità delle stesse, quindi, ne apprezzerà il carattere [continua ..]


5. Il decreto d’apertura, il potere conformativo del tribunale e il (complesso) bilanciamento tra natura privatistica e natura pubblicistica del concordato preventivo

Il decreto d’apertura del tribunale, inoltre, deve delineare chiaramente la struttura e il contenuto dell’offerta concorrente e fissare elementi obiettivi, così da raggiungere un buon grado di standardizzazione che ne favorisca la comparabilità e, quindi, l’obiettiva individuazione dell’offerta migliore. Come può facilmente intuirsi, la costruzione di uno schema di gara che si incentri sul prezzo più elevato è la scelta che consente di ridurre al minimo l’ingerenza dell’intervento giurisdizionale e il vaglio del giudice delegato sulla “convenienza” delle offerte [49]. Tale considerazione, peraltro, è strettamente legata ad una delle questioni più controverse dell’i­stituto, quella relativa al livello di ingerenza dei poteri del tribunale [50]: se quest’ul­timo debba limitarsi a recepire nel suo provvedimento l’offerta già pervenuta e indicare semplicemente le condizioni per partecipare alla gara o se, nell’ottica di garantire la migliore recovery possibile in favore del ceto creditorio e la comparabilità tra le offerte, possa spingersi sino al punto di stabilire autonomamente un modello di offerta, cui tutti gli offerenti devono adeguarsi [51]. A questo proposito, una risposta può essere rinvenuta nei lavori preparatori al disegno di legge di conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, laddove si coglie in modo incontrovertibile la volontà del legislatore: aumentare il valore di realizzazione dell’asset aziendale (con migliore soddisfazione dei creditori), senza però alterare in modo sostanzialmente rilevante il piano di concordato [52] e, quindi, metterne a rischio la fattibilità e comprimere esasperatamente il fondamento privatistico del­l’istituto del concordato preventivo [53]. In verità, come rilevato da autorevole dottrina [54], l’introduzione di tale istituto sembra aver acuito ancora di più la già forte tendenza a “fallimentarizzare” il concordato preventivo, attraverso la procedimentalizzazione di meccanismi finalizzati alla liquidazione del patrimonio del proponente. Un risultato, questo, perlopiù determinato dalla (sempre più) vigorosa tendenza a tutelare il creditore, con conseguente e inevitabile frustrazione della natura negoziale del concordato preventivo e dilatazione [continua ..]


6. La disclosure delle informazioni rilevanti

Un altro profilo di interesse del corretto atteggiarsi della procedura competitiva è quello relativo all’accesso, da parte dei soggetti potenzialmente interessati, ai dati e alle informazioni rilevanti dell’azienda target o degli assets di quest’ultima, la cui conoscenza è necessaria affinché si possa valutare la convenienza dell’operazione [63] e che, a seconda dei casi, può richiedere anche una due diligence approfondita (si pensi alle ipotesi di acquisto del complesso aziendale o del ramo d’azienda, comprensivo di rapporti attivi e passivi ad esso inerenti). Inoltre, se l’indicazione del perimetro dell’oggetto della procedura competitiva è contenuta nel decreto d’aper­tura del tribunale, più complesso ed articolato è il processo d’acquisizione della relativa documentazione che, inevitabilmente, risente della necessità di contemperare due diversi interessi in gioco: la disclosure di dati sensibili da parte del proponente; e l’esigenza di accedere alle informazioni da parte dei terzi interessati. In un contesto così delicato risulta decisivo il ruolo che viene svolto dal tribunale e dal commissario giudiziale, i cui rispettivi confini di operatività in materia sono stati oggetto di ampio dibattito dottrinale [64]. L’art. 163-bis, 2° comma, L. Fall. (e l’art. 91, 4° comma, CCI), infatti, prevede che il Tribunale, nel decreto d’apertura, debba indicare “(…) le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta (…)”. Tale disposizione va, però, coordinata con l’art. 165, 3° e 4° comma, L. Fall. (art. 92, 4° comma, L. Fall.), alla stregua del quale “(…) Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui al­l’articolo 124, comma primo, ultimo periodo. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di [continua ..]


7. La formulazione dell’offerta concorrente, la gara e la posizione dell’of­ferente originario

Consultata la documentazione messa a disposizione, gli interessati formulano le offerte concorrenti che, come previsto dal comma 2 dell’art. 163-bis L. Fall., oltre ad essere conformi alle prescrizioni contenute nel decreto d’apertura emesso dal tribunale, devono essere altresì irrevocabili (per un lasso di tempo compatibile con lo svolgimento della procedura) e non condizionate ad un evento futuro ed incerto, pena in ambedue le ipotesi l’inefficacia dell’intera proposta. Le offerte concorrenti vengono rese pubbliche ed esaminate nel corso dell’udienza all’uopo fissata dal tribunale con il sopramenzionato decreto. A questo punto, qualora siano state depositate almeno due offerte conformi e, quindi, ammissibili, il giudice disporrà la gara tra gli offerenti, sulla base del rilancio minimo sempre stabilito nel decreto d’aper­tura. La gara potrà tenersi sia nella medesima udienza oppure in altra successiva, ma deve, in ogni caso, concludersi prima dell’adunanza dei creditori (anche quando il piano preveda che la vendita o l’aggiudicazione abbiano luogo dopo l’omolo­gazione) così che, come già accennato, il ceto creditorio possa esprimere il voto con la opportuna conoscenza e consapevolezza dell’esito della procedura competitiva e del contenuto definitivo della proposta concordataria [70]. A tal riguardo, è opportuno evidenziare che l’art. 91, 7° comma, CCI ha valorizzato ancor di più tale profilo temporale, statuendo che “(...) la gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori (...)”. È di particolare interesse poi, anche in ragione dell’evoluzione apportata dal CCI, approfondire la posizione dell’offerente originario nella valutazione sull’esito della gara. Come già si è avuto modo constatare, il 2° comma dell’art. 163-bis L. Fall. prevede che […] L’offerta di cui al primo comma (ossia, quella dell’offerente originario) diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l’offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto […]”. E, poi, al 3° comma, così testualmente prosegue “[…] Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone [continua ..]


8. Le innovazioni procedurali del Codice della Crisi dell’Impresa e del­l’Insolvenza: la manifestazione d’interesse e la delegabilità della gara

Il CCI è intervenuto in modo assolutamente innovativo su altri due profili della disciplina della procedura competitiva. Il primo profilo si coglie immediatamente dalla lettura dell’art. 91, 1° e 3° comma, CCI. Come già illustrato nelle pagine che precedono, nella vigenza dell’art. 163-bis L. Fall., il tribunale disponeva l’apertura della procedura competitiva ogniqualvolta nel piano di concordato preventivo il debitore avesse incluso un’offerta proveniente da un soggetto già individuato per il trasferimento (anche non immediato) dell’azienda, di uno o più rami d’azienda o di specifici beni aziendali. Tale impostazione, tuttavia, nel corso degli anni, aveva palesato alcune inefficienze, perlopiù relative a quelle ipotesi in cui l’apertura della procedura competitiva, a fronte del sostenimento dei relativi costi e delle lungaggini, si concludeva senza la formulazione di offerte concorrenti e pure con la revoca di quella originaria da parte dell’offerente. Il CCI ha affrontato tale inefficienza ed ha statuito che: – l’offerta originaria, al pari di quelle concorrenti, deve essere irrevocabile (art. 91, 1° comma, CCI); – tale offerta deve essere adeguatamente pubblicizzata, in modo da favorire l’acquisizione di offerte concorrenti (art. 91, 1° comma, CCI); – nella sola ipotesi in cui pervengano concrete manifestazioni di interesse da parte di terzi, il tribunale o il giudice delegato emanerà il decreto d’apertura della procedura competitiva (art. 91, 3° comma, CCI); – nell’ipotesi in cui, dopo l’apertura della procedura competitiva, vengano presentate più offerte migliorative (conformi al decreto d’apertura della procedura competitiva), si procederà alla gara tra gli offerenti (art. 91, 7° comma, CCI); – qualora non vi siano manifestazioni d’interesse o, comunque, queste ultime non si traducano in offerte irrevocabili nel corso della procedura competitiva, l’offerente originario rimarrà vincolato nei termini della proposta dallo stesso formalizzata e, quindi, previa autorizzazione da parte del tribunale o del giudice delegato, potrà risultare aggiudicatario del bene. Inoltre, analogamente a quanto avviene in forza delle diposizioni contenute nella legge fallimentare, anche nella vigenza del CCI sembra potersi affermare che: – [continua ..]


9. La liberazione dell’offerente originario e il rimborso delle spese

A seguito della vendita o dell’aggiudicazione, se precedente, a soggetto differente dall’originario offerente, quest’ultimo, a norma dell’art. 163-bis, 4° comma, L. Fall. è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e il commissario giudiziale deve disporre in suo favore il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione della predetta offerta entro il limite del 3% del prezzo indicato nell’offerta stessa [75]. L’art. 91, 7° comma, CCI, sostanzialmente ne replica il contenuto, ma con una piccola sfumatura, a garanzia della coerenza e del coordinamento con la previsione della natura irrevocabile dell’offerta originaria: l’offerente originario non è liberato dalle obbligazioni “(...) eventualmente assunte (...)”, ma da quelle “(...) reciprocamente assunte (...)”. Tale misura è chiaramente finalizzata a non scoraggiare la presentazione di possibili iniziali offerte, le quali richiedono uno sforzo particolarmente considerevole in termini di studio e risorse.


10. La natura giuridica della vendita e i suoi effetti

Un ultimo aspetto, di significativa importanza, è quello relativo alla natura giuridica della vendita di beni concordatari nell’ambito della procedura competitiva ex art. 163-bis L. Fall. e gli effetti che vengono a prodursi in capo al soggetto acquirente e al bene compravenduto. L’ assetto normativo della legge fallimentare che, come già rimarcato, attribuisce al giudice il potere di dirigere la gara competitiva, consente di affermare che la vendita disposta all’esito della procedura competitiva rientri nel novero delle “vendite coattive”. Su tale aspetto, autorevole dottrina [76] ha rilevato come, nonostante la mancanza di un’espressa previsione nell’art. 163-bis L. Fall., l’art. 182, 5° comma, L. Fall. estenda alle offerte concorrenti l’applicabilità degli artt. da 105 ad 108-ter L. Fall. in materia di vendite fallimentari. Tale impostazione genera rilevantissime conseguenze in ordine agli effetti prodotti dalla vendita o dalla aggiudicazione all’esito della procedura competitiva, atteso che: – i beni concordatari compravenduti sono purgati di tutti i gravami, i pesi e i vincoli su di essi insistenti (iscrizioni relative ai diritti di prelazione, trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, ecc.), indipendentemente dalla volontà del debitore (come previsto dall’art. 182, 5° comma, L. Fall.) [77]; – l’acquirente o l’aggiudicatario è esonerato da responsabilità per i debiti relativi all’esercizio dell’azienda sorti antecedentemente al trasferimento e risultanti dalle scritture contabili dell’alienante (inapplicabilità dell’art. 2560 c.c.), quand’anche il trasferimento avvenga prima dell’omologazione del concordato preventivo, salvo diverso accordo tra le parti (come previsto dall’art. 105, 4° e 5° comma, L. Fall.) [78]. Il CCI non muta lo scenario. L’art. 91 CCI non è intervenuto a chiarire in modo esplicito la natura giuridica della vendita e dell’aggiudicazione disposta all’esito della procedura competitiva; tuttavia, le considerazioni operate in relazione alle disposizioni della legge fallimentare sono analogamente replicabili con riferimento al CCI. L’art. 114, 4° comma, CCI (sulla cessione dei beni in ambito concordatario), infatti, conferma l’operatività degli effetti [continua ..]


11. Conclusioni

L’introduzione nel concordato preventivo dell’istituto delle offerte concorrenti ha avuto il pregio di arginare l’impiego da parte del debitore proponente del c.d. “piano precompilato” e sistematizzare lo strumento della vendita ante-omologa­zione/esecuzione, nel tentativo di garantire il miglior realizzo dell’azienda, dei rami d’azienda e degli assets aziendali e, quindi, massimizzare l’aspettativa di soddisfacimento dei creditori concordatari e sostenere la fattibilità del piano. Tuttavia, il risultato restituito in concreto dall’applicazione dell’istituto non ha sempre rispettato le attese. La disciplina delle offerte concorrenti dettata dall’art. 163-bis L. Fall. è, infatti, il frutto di una riforma, quella del 2015, animata da una tendenza di forte discontinuità rispetto all’originaria concezione pattizia del concordato preventivo e orientata al complesso bilanciamento tra autonomia negoziale e intervento pubblico. Il tentativo del legislatore di contemperare interessi di segno opposto ed una tecnica di redazione normativa non sempre del tutto chiara hanno dato luogo a non poche criticità sotto il profilo dell’efficienza [84]. Il CCI, sembra essere intervenuto sul­l’istituto in modo chirurgico. Infatti, senza aver apportati significativi stravolgimenti, pare avere emarginato le problematiche affiorate dall’entrata in vigore delle offerte concorrenti sino ad oggi ed aver recepito le indicazioni provenienti dai tribunali nella prassi applicativa e dalla dottrina nello studio della materia. In altri termini, il legislatore, con gli interventi riformatori contenuti nell’art. 91 CCI, sembra aver messo a disposizione del concordato preventivo una procedura non solo competitiva, ma almeno nella teoria anche efficiente.


NOTE