Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Riflessioni sull'art. 27 Codice della crisi e dell'insolvenza (di Giuseppe Fauceglia, Professore ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Salerno)


La nota intende esaminare le problematiche connesse all’interpretazione letterale dell’art. 27, 1° comma, CCII, offrendo argomenti finalizzati a sostenere un’opzione interpretativa differente da quella assunta dalla sentenza in commento.

 

Reflections on article 27 of Crisis and insolvency code

This case note is aimed at investigating the issues related to the faithful to the text interpretation of the article 27, paragraph 1, of the Insolvency Code; the Author addresses several topics intended to develop an alternative solution to the one chosen by the ruling subject of the comment.

 

MASSIMA: Ai fini della determinazione della competenza di un’impresa che, avendo i requisiti per essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ha depositato domanda di concordato preventivo non trova applicazione il criterio indicato dall’art. 27 Codice della Crisi e dell’Insolvenza, bensì quello generale, con riferimento alla sede principale dell’impresa, come previsto dalla norma della legge fallimentare. PROVVEDIMENTO: (Omissis) Fatti di causa Con decreto del 20 ottobre 2020 la corte d’appello di Bologna, decidendo sul reclamo proposto, e revocando il provvedimento col quale il tribunale di Reggio Emilia aveva assegnato il termine di cui all’art. 161, sesto comma, legge fall. per la presentazione della proposta concordataria, ha dichiarato l’incompetenza di detto tribunale in favore di quello di Bologna, sede della sezione specializzata in materia di impresa, in quanto competente a conoscere della domanda di concordato proposto dalla società, alla stregua di società assoggettabile ad amministrazione straordinaria, secondo l’art. 27 del CCII. La società ha impugnato il provvedimento con regolamento di competenza (qualificato come facoltativo) sostenendo che la competenza sia invece del Tribunale di Reggio Emilia, poiché l’art. 27 del CCII contiene il testuale riferimento alle imprese “in” amministrazione straordinaria e quindi presuppone come già realizzata l’ammissione alla procedura. Ha ritenuto di essere legittimata al regolamento facoltativo essendo stato contestualmente escluso l’abuso del concordato, giacché la corte d’appello aveva respinto il primo motivo e in tal senso deciso, di conseguenza, anche il merito del reclamo. Le società intimate hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ. Anche il Tribunale di Bologna, ricevuti gli atti a seguito della pronuncia adottata dalla corte di appello, ha chiesto (d’ufficio) il regolamento di competenza, proponendo la medesima tesi della ricorrente e anche in tal caso le interessate hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 47 cod. proc. civ. Il procuratore generale ha concluso in entrambi i procedimenti nel senso della competenza del Tribunale di Bologna. Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanza camerale. Ragioni della decisione I. I procedimenti vanno riuniti per connessione oggettiva. II. (Omissis) III. La questione sottoposta alla Corte, sia dalla ricorrente sia dal Tribunale di Bologna, attiene all’esegesi del citato art. 27 del CCII. Questa norma – occorre ricordare – è entrata in vigore, in base all’art. 389, secondo comma, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Nel caso [continua..]
SOMMARIO:

1. Il caso - 2. La norma e l’interpretazione letterale - 3. Le antinomie che possono evidenziarsi in ordine all’opzione della interpretazione letterale - NOTE


1. Il caso

Con decreto del 20 ottobre 2020, la Corte d’Appello di Bologna, decidendo sul reclamo proposto da una società e revocando il provvedimento reso dal Tribunale di Reggio Emilia di ammissione della stessa alla procedura di concordato prenotativo, ha dichiarato la incompetenza per materia di detto Tribunale, in favore di quello di Bologna, sede della Sezione specializzata in materia di impresa, ritenendo quest’ul­timo competente ai sensi dell’art. 27 CCII. Il provvedimento della Corte d’Appello è stato impugnato con regolamento di competenza (qualificato come facoltativo), ritenendo il ricorrente che la competenza restasse radicata presso il Tribunale di Reggio Emilia, in ragione della inapplicabilità nella specie del predetto art. 27 CCII, questo presupponendo la già disposta ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. Anche il Tribunale di Bologna, ricevuti gli atti a seguito della decisione della Corte d’Appello, aveva proposto d’ufficio regolamento di competenza, in sostanza riproponendo le medesime ragioni della ricorrente. Il Procuratore generale, in adesione alla tesi della Corte d’Appello, aveva assunto, invece, la competenza del Tribunale di Bologna, ritenendo rilevante l’opzione del legislatore, come fondata sul principio di concentrazione degli affari in taluni uffici giudiziari e sulla connessa specializzazione del Giudice in materia, “al fine di offrire una risposta – non solo in termini di tempistica, ma anche di qualità e di prevedibilità della decisione – di giustizia efficiente ed efficace”. La sentenza della Corte di Cassazione, aderendo ad un’interpretazione letterale dell’art. 27 CCII, ritiene che la competenza per materia ivi prevista sia esclusivamente da riferirsi alle imprese (già) “in amministrazione straordinaria”, dalla stessa esulando il caso del deposito del ricorso per concordato preventivo prenotativo. La sentenza, che si apprezza per l’ele­ganza degli argomenti utilizzati, non resta, però, in grado di diradare tutti i dubbi e le incertezze connesse all’interpretazione della norma in oggetto.


2. La norma e l’interpretazione letterale

Come è noto l’art. 27, 1° comma, CCII, entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 14/2019, modificando il tradizionale criterio determinativo della competenza come previsto nella Legge Fallimentare, dispone che “per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali”. La finalità della norma resta chiara, il legislatore – in coerenza con i principi della legge delega (art. 2, 1° comma, lett. n), L. n. 155/2017 – ha inteso affidare la gestione delle procedure di regolazione della crisi e dell’in­solvenza relative alle realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni ai Tribunali (ritenuti) più specializzati [1]. Si tratta di una competenza per materia “esclusiva” e “funzionale” e come tale inderogabile [2], pur dovendo riconoscersi che la stessa formulazione della norma risulta alquanto contorta [3], sì da favorire l’insorgere di equivoci e di opposte interpretazioni, le quali sicuramente non giovano a delineare un quadro di riferimento omogeneo e coerente. Mi pare esulare, in parte, dalla soluzione del problema la questione del mancato recepimento del legislatore delegato dell’indirizzo rinveniente nella legge delega in ordine alla riforma della procedura di amministrazione straordinaria [4]. Invero, qui il profilo non resta quello della riforma organica e complessiva di tutte le (diverse) procedure di regolazione della crisi dell’impresa, a prescindere dalle dimensioni della stessa, quanto quello della consapevolezza che le procedure di composizione delle crisi, per le loro caratteristiche e per i loro effetti, richiedono un ridisegno della “competenza” degli organi giurisdizionali. Né pare determinante la circostanza che l’art. 350 CCII abbia modificato la disciplina [continua ..]


3. Le antinomie che possono evidenziarsi in ordine all’opzione della interpretazione letterale

L’art. 27, 1° comma, CCII fa riferimento ai “procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano”. Orbene, mentre per quanto riguarda l’espressione “le controversie che ne derivano”, può ritenersi, in prima battuta, che la stessa intenda riferirsi nel contesto del Codice alla vis actractiva del Tribunale per le controversie derivanti – come diretta conseguenza – dalla stessa dichiarazione di insolvenza (in una prospettiva di sostanziale continuità con l’espe­rienza e la disciplina della Legge Fallimentare) sì che l’espressione si presenta com­patibile con il contesto specifico di cui al D.Lgs. n. 270/1999, ben diversa resta l’in­dividuazione dei “procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza”. Se, infatti, per il gruppo di imprese di rilevante dimensione, può richiamarsi la disciplina che lo stesso Codice individua in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo (art. 284 ss., come integrato dall’art. 32, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147); resta da scrutinare se i medesimi strumenti sia possibile evocare per un’impresa già attratta nella disciplina dell’amministrazione straordinaria, e solo nel caso di esito positivo ritenere che possa procedersi all’interpretazione offerta dalla sentenza oggetto del presente commento. Nessun dubbio, ormai, sussiste sulla circostanza che un’impresa che presenti i requisiti indicati dall’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999, possa accedere alla procedura di concordato preventivo [9] o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, ma si tratta pur sempre di una composizione della crisi che precede l’accesso all’amministrazione straordinaria (ciò essendo ancora più evidente nel caso di insuccesso o di declaratoria di inammissibilità della procedura). Va precisato, inoltre, che per queste imprese è sempre possibile il ricorso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, come disciplinata dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ora convertito, con modificazioni, nella L. n. 147/2021. Vi è, però, che quest’ultimo particolare procedimento, caratterizzato da una specifica valenza contrattuale, risulta ammissibile anche per l’impresa che sia stata già attinta da un ricorso per [continua ..]


NOTE