Lo scritto si propone di esaminare, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 19618/2021, le questioni interpretative che emergono dallo speciale criterio di competenza stabilito dall’art. 27, 1° comma, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, già in vigore dal 16 marzo 2019, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano con riferimento alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione.
The paper examines, also in the light of the Supreme Court ruling no. 19618/2021, the interpretative issues arising by the special criterion of jurisdiction established by art. 27, 1st paragraph, of the Italian Corporate Crisis and Insolvency Code, already in force, in this part, since March 16th, 2019, for the procedures for regulating the crisis or insolvency and the resulting issues in relation to companies in extraordinary administration and large business groups.
Articoli Correlati: concordato preventivo - amministrazione straordinaria
1. La questione controversa - 2. L’interpretazione restrittiva della Corte di Cassazione e la riferibilità dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. alle sole imprese in amministrazione straordinaria - 3. La preferibile interpretazione estensiva: la regola sulla competenza si applica a tutte le imprese assoggettabili alla amministrazione straordinaria - 4. L’immediata applicabilità dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. ai gruppi di imprese di rilevante dimensione - NOTE
Tra le (poche) norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza la cui entrata in vigore è stata anticipata dall’art. 389 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 al decorso del trentesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che è, quindi, già vigente sin dal 16 marzo 2019 [1], vi è il 1° comma dell’art. 27 [2], il quale, nella parte di interesse nella presente sede, dispone che «per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 [3]». Proprio con riferimento alla disposizione poc’anzi richiamata sono sorte alcune prime questioni interpretative, una delle quali è stata oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione in commento [4], intervenuta su impulso di due regolamenti di competenza, uno su istanza di parte e l’altro d’ufficio, promossi a seguito di una decisione della Corte d’Appello di Bologna. Più nel dettaglio, a fronte della pronuncia da parte del Tribunale di Reggio Emilia di un provvedimento di ammissione c.d. con riserva ai sensi dell’art. 161, 6° comma, L. Fall. [5], la Corte d’Appello di Bologna, adita in sede di reclamo proposto da due creditori [6], aveva ritenuto che la competenza a decidere sull’ammissione al concordato preventivo di una impresa astrattamente assoggettabile ad amministrazione straordinaria [7] sarebbe dovuta spettare, ai sensi dell’art. 27, 1° comma, c.c.i., al Tribunale di Bologna, quale sede della sezione specializzata in materia di imprese, individuato ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 168/2003 [8]. Avverso il provvedimento dichiarativo della incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Bologna, il debitore proponeva regolamento di competenza. A sua volta, a seguito della ricezione degli atti trasmessi dal Tribunale di Reggio Emilia al Tribunale di Bologna, anche quest’ultimo sollevava regolamento di ufficio innanzi alla Suprema Corte [9]. La tesi sostenuta sia dal debitore che dal Tribunale di Bologna si muoveva nel solco di un’interpretazione [continua ..]
Definendo i due regolamenti proposti avverso la decisione della Corte d’Appello, la Suprema Corte ha regolato la competenza a decidere sulla domanda di concordato preventivo proposta dal debitore ritenendo che essa spetti al Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice del luogo in cui ha sede il debitore che ha chiesto la concessione del termine di cui all’art. 161, 6° comma, L. Fall., anziché al Tribunale di Bologna, quale Tribunale sede della sezione specializzata in materia di impresa territorialmente individuato ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 168/2003 [10]. Ad avviso della Corte di legittimità, l’art. 27, 1° comma, c.c.i. si limita a prevedere la competenza dei Tribunali sede della sezione specializzata in materia di impresa con esclusivo riferimento ai procedimenti di accertamento dello stato di insolvenza di cui all’art. 3, 1° comma, D.Lgs. n. 270/1999 e agli altri procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui sia parte una impresa già ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria [11]. La conclusione cui giunge la Suprema Corte si fonda su un’interpretazione squisitamente letterale del dato normativo di riferimento e, quindi, innanzitutto del medesimo art. 27 c.c.i., il quale, come visto, si riferisce «ai procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza […] relativi alle imprese in amministrazione straordinaria»: là dove tale formulazione espliciterebbe (almeno all’apparenza) la necessità di un già avvenuto assoggettamento dell’impresa alla procedura in questione affinché si inneschi la competenza (speciale) prevista dalla previsione di riferimento. Altro elemento normativo valorizzato dal giudice di legittimità a sostegno delle conclusioni cui è giunto con la decisione in esame è dato all’art. 3, 1° comma, D.Lgs. n. 270/1999, relativo all’accertamento dello stato di insolvenza funzionale all’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il quale solo contiene un espresso rinvio all’art. 27, 1° comma, c.c.i., in forza della modifica introdotta dall’art. 350 c.c.i. Assecondando, dunque, una interpretazione meramente letterale del dato legislativo, la Suprema Corte ha ritenuto che nel caso di domanda di concordato preventivo proposta da impresa avente i requisiti di cui [continua ..]
La conclusione cui è giunta la Suprema Corte non ci sembra meritevole di condivisione, essendo per contro nettamente preferibile la tesi contraria sostenuta dalla Corte d’Appello di Bologna (e da altra precedente giurisprudenza di merito [12]) nonché avallata anche dalla Procura generale nella requisitoria scritta depositata in data 9 febbraio 2021 in vista della successiva adunanza camerale fissata per la decisione sui regolamenti di competenza [13]. Occorre in primo luogo osservare che, a ben vedere, anche a voler restare sul piano dell’interpretazione meramente testuale della norma, la conclusione cui perviene la sentenza in esame pare scontrarsi con un altro, rilevante dato letterale [14]. Poiché, come visto, l’articolo 3, 1° comma, D.Lgs. n. 270/1990, nel disciplinare il procedimento di accertamento dello stato di insolvenza di una impresa avente i requisiti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999, richiama l’articolo 27, 1° comma, e poiché, come evidente, questo procedimento non coinvolge una impresa già in amministrazione straordinaria, se ne dovrebbe a nostro avviso dedurre che il legislatore – adoperando la formulazione cui si richiama decisivamente la Cassazione – non abbia voluto restringere l’ambito di applicazione della norma, ma, al contrario, abbia così inteso prevedere una competenza speciale per l’intera gamma di procedimenti concorsuali che riguardano le imprese aventi i requisiti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. 270/1999 [15]. In considerazione di quanto precede, il rinvio operato all’art. 27, 1° comma, c.c.i. dall’art. 3, D.Lgs. n. 270/1999 non può avere dunque il (limitatissimo) significato di istituire una speciale competenza territoriale per il procedimento volto alla dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa avente i requisiti per l’ammissione alla procedura di amministrazione [16], in deroga al citato art. 27 che, invece, di regola dovrebbe applicarsi ad una procedura di amministrazione già in atto: se questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe bastato prevedere tale competenza speciale nell’art. 3, D.Lgs. n. 270/1999, invece che dettare una norma generale destinata ad applicarsi alla intera gamma di procedure concorsuali che possono coinvolgere imprese dotate dei requisiti di cui all’art. 2, D.Lgs. n. [continua ..]
Come si accennava in apertura, il 1° comma dell’art. 27 c.c.i. ha sollevato sin dalla sua emanazione anche una ulteriore questione interpretativa, diversa da quella affrontata dalla Corte di Cassazione nella decisione in esame e a cui merita accennare anche nella presente sede. L’art. 27, 1° comma, c.c.i., fa riferimento, per individuare la competenza del Tribunale sede della sezione specializzata, anche ai procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e in generale delle controversie che riguardino i «gruppi di imprese di rilevante dimensione», definiti dall’art. 2, lett. i), c.c.i. come «gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[[20]]». Sennonché mentre l’art. 27, 1° comma, c.c.i. è entrato in vigore in data 16 marzo 2019, l’art. 2 c.c.i. non è ancora vigente, sicché ci si è interrogati in ordine all’immediatamente applicazione della speciale regola di competenza anche in tale specifica ipotesi. La previsione dell’entrata in vigore dell’art. 27, 1° comma, c.c.i. sancita dall’art. 389 D.Lgs. n. 14/2019 dovrebbe automaticamente implicare che tale disposizione sia già da applicarsi nella sua interezza: ne consegue che l’attribuzione di competenza al Tribunale sede di sezione specializzata in materia di impresa, ivi prevista, dovrebbe risultare già operante sia per le controversie derivanti da procedure di amministrazione straordinaria (e come si è detto, a nostro avviso, anche per le altre procedure relative ad imprese astrattamente assoggettabili all’amministrazione straordinaria), sia per quelle concernenti gruppi di imprese di rilevante dimensione. L’art. 389, 2° comma, D.Lgs. n. 14/2019, infatti, nel prevedere la pressoché immediata entrata in vigore della summenzionata disposizione, non circoscrive la propria portata ad una parte sola dell’art. 27, 1° comma, c.c.i.: pertanto, il più elementare criterio di interpretazione letterale della legge indurrebbe a ritenere che la nuova regola di competenza si applichi a partire dal 16 marzo 2019 per le controversie derivanti da procedure di [continua ..]