Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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La giuridica rilevanza dell'insolvenza dello Stato sovrano tra tutela privatistica e pubblicistica dei creditori (di Giambattista Coltraro, Notaio del Distretto Notarile di Milano)


Il presente contributo è diretto a sottolineare la rilevanza giuridica dell’insolvenza dello Stato sovrano in relazione alla posizione dei creditori dell’ente. Nonostante ci siano evidenti differenze tra lo stato di dissesto delle “grandi imprese insolventi” e quello degli enti sovrani, il rischio sistemico prodotto da un fallimento di questi enti può considerarsi un fatto certo in entrambe le fattispecie. Gli effetti prodotti dalla formale dichiarazione di insolvenza dello Stato sovrano, invero, incidono in via irretrattabile sulla posizione dei creditori, i quali potrebbero anche subire un c.d. “atto di ripudio da parte dello Stato, con una modificazione radicale di quest’ultima”.

The legal relevance of sovereign insolvency between private and publicistic protection of creditors: expropriation bankruptcy proceedings and/or debt restructuring agreements

This contribution is aimed at underlining the legal significance of the insolvency of the sovereign [la rilevanza giuridica dell’insolvenza sovrana] state in relation to the position of the institution’s creditors. Although there are clear differences between the state of failure of “large insolvent companies” and that of sovereign entities, the systemic risk produced by a bankruptcy of these entities can be considered a certain fact in both cases. The effects produced by the formal declaration of insolvency of the sovereign state [gli effetti prodotti dalla formale dichiarazione di insolvenza dello stato sovrano], indeed, irretrievably affect the position of creditors, who could also suffer a so-called “act of repudiation by the State, with a radical modification of the latter”.

 

SOMMARIO:

1. Introduzione - 2. Il c.d. rischio sistemico e le connesse problematiche della tutela dei creditori e della stabilità del mercato finanziario - 3. Le “grandi imprese insolventi” e i dissesti degli Stati sovrani: affinità e divergenze - 4. La tutela dei creditori, l’assenza di regole e il rischio di “fallimento di fatto” dello Stato sovrano - 5. (Segue): il ripudio del debito e l’ontologica diversità tra una società commerciale e uno Stato Sovrano - 6. La dichiarazione di insolvenza o default dello Stato sovrano: rilevanza giuridica - 7. (Segue): la situazione giuridica dei creditori dopo la dichiarazione di insolvenza - 8. (Segue): l’atto di ripudio del debito e l’estinzione dell’obbligazione - 9. (Segue): gli effetti giuridici prodotti dalla dichiarazione di insolvenza dello Stato sovrano - 10. L’insolvenza sovrana come fattispecie giuridicamente rilevante - NOTE


1. Introduzione

La problematica dell’insolvenza sovrana, in cui la tutela dei creditori dello Stato “emittente” strumenti finanziari trova un limite nei principi di natura pubblicistica strettamente correlati al concetto di “sovranità nazionale”, per gli studiosi del diritto commerciale suscita diversi spunti di riflessione che meritano un particolare approfondimento [1], nella possibile prospettiva che alla fattispecie de qua possano applicarsi alcuni principi operanti nel campo dell’insolvenza d’im­presa, di quella bancaria e civile [2]. Ciò potrà avvenire nell’ipotesi in cui la fattispecie dell’insolvenza sovrana, ferma la sua diversità rispetto alle altre fattispecie di insolvenza (d’impresa, bancaria e civile), presenti, rispetto a queste ultime, problematiche comuni ed affini, le quali potrebbero essere risolte con strumenti similari e già ampiamente collaudati nelle altre ipotesi di insolvenza regolate dal legislatore [3]. Certamente l’insolvenza dello Stato Nazione rispetto alle altre fattispecie d’insolvenza si caratterizza per la presenza più marcata di interessi di natura pubblicistica, stante la natura sovrana del debitore. Ma ciò non esclude affatto che quando lo Stato sovrano agisca iure privatorum, anziché iure imperii, possano trovare applicazione gli strumenti civilisti e commercialistici impiegati per la risoluzione delle “insolvenze”. Oggi, invero, non si può più parlare di “insolvenza”, bensì pare maggiormente opportuno discutere di “insolvenze”, in quanto a seconda della particolare qualità soggettiva del debitore e di alcuni elementi oggettivi della fattispecie, che mutano nelle diverse ipotesi di insolvenza, il legislatore (internazionale e nazionale) ha inteso dettare normative diversificate per l’insolvenza dell’imprenditore commerciale, per l’insolvenza dell’impresa bancaria e finanziaria, per l’insolvenza del c.d. “debitore civile”, a prescindere dal fatto che si utilizzi un procedimento “unitario” o una pluralità di procedimenti per la tutela degli interessi sottostanti alle relative fattispecie. Ciò non esclude comunque che le varie fattispecie di insolvenza regolate dal legislatore presentino elementi comuni e costituiscano un unico fenomeno che acquista rilevanza [continua ..]


2. Il c.d. rischio sistemico e le connesse problematiche della tutela dei creditori e della stabilità del mercato finanziario

Certamente gli interessi di natura pubblicistica connaturati intrinsecamente con la natura sovrana del debitore insolvente, in epoca attuale, sono stati sempre più superati da interessi di tipo privatistico di cui sono portatrici le società internazionali che operano nel settore finanziario [23], alcune delle quali gestiscono anche i mercati regolamentati ed hanno tutto l’interesse a che gli Stati sovrani divenuti “insolventi” vengano sottoposti ad una autentica procedura fallimentare, come avviene per le società commerciali, al fine di evitare “rischi sistemici” [24]. D’altronde, vengono assimilati sempre più gli effetti che sul sistema possono provocare il fallimento di una grande banca internazionale o di una “grande impresa” [25] e il fallimento di uno Stato sovrano: i risultati negativi sarebbero gli stessi, i rischi di contagio ad altri Stati o ad altre banche od operatori finanziari o ad altre imprese in genere sono analoghi [26], il danno alla molteplicità di creditori, siano essi altri operatori finanziari o piccoli risparmiatori, è sostanzialmente equivalente [27]. Invero, l’interconnessione esistente tra banche e Stati sovrani è strutturale: (i) questi ultimi, dopo la crisi del 2008, sono divenuti gli azionisti di maggioranza di grande banche internazionali, alcune delle quali sono state nazionalizzate; (ii) le grandi banche, nel momento in cui si sono manifestate le insolvenze sovrane, sono intervenute acquistando ingenti quantitativi di debito pubblico per evitare il fallimento degli Stati sovrani, al fine di salvaguardare il superiore interesse alla stabilità del sistema finanziario. Dunque, il collegamento tra grandi società finanziarie e bancarie e gli Stati nazionali è innegabile; come d’altronde è incontrovertibile che gli interessi siano quanto meno similari nell’ipotesi di fallimento di uno o dell’altro sotto il profilo del c.d. rischio sistemico e di tutte le annesse e conseguenti problematiche [28]. Però, se il fallimento (o l’insolvenza) degli istituti finanziari e delle banche è espressamente regolato in modo da conciliare l’interesse pubblico al mantenimento del sistema e gli interessi privati degli operatori finanziari e dei creditori [29], l’insol­venza degli Stati sovrani non è oggetto di una [continua ..]


3. Le “grandi imprese insolventi” e i dissesti degli Stati sovrani: affinità e divergenze

Ai nostri fini è opportuno soffermarci sull’analisi della decozione di alcune grandi imprese insolventi, quali le aziende Cirio e Parmalat e sopra gli altrettanto noti defaults della Repubblica argentina e della Grecia, in modo da individuarne le eventuali affinità e/o differenze. Invero, i quattro dissesti hanno dei punti di contatto e delle divergenze che si cercherà di evidenziare per metterne in luce i profili comuni e le dissonanze [39]. Sia la crisi delle aziende italiane, quanto i defaults degli Stati sovrani dell’Ar­gentina [40] e della Grecia si contraddistinguono in quanto il collocamento delle obbligazioni societarie e governative sui mercati finanziari e il conseguente mancato pagamento delle stesse avviene attraverso un’articolata operazione negoziale che presenta in tutte le fattispecie sopra indicate tre fasi caratterizzanti. La prima fase è quella in cui gli emittenti societari o governativi pongono in essere una sollecitazione all’investimento con collocazione dei titoli obbligazionari, societari e governativi, presso investitori istituzionali. La seconda fase concerne l’attività degli investitoti istituzionali, quasi sempre istituti di credito, i quali vendono i titoli obbligazionari bancari e governativi alla propria clientela, scaricando “verso i risparmiatori” le probabili passività finanziarie [41]. La terza fase si caratterizza per il sopraggiungere dello stato di decozione degli emittenti societari e governativi. Lo stato di insolvenza, essendo stato accertato con tardività, ha coinvolto milioni di investitori, i quali hanno visto disperdere i propri risparmi, senza che gli strumenti vigenti predisposti dai mercati finanziari siano stati in grado di prevenirli o comunque “risolverli”. In tutti i casi sopra indicati, l’in­solvenza non è stata affrontata mediante lo strumento del fallimento [42]. Alla dichiarazione di defaults societari e sovrani si sono susseguite una moltitudine di procedimenti a carico degli emittenti e degli intermediari finanziari da parte degli investitori colpiti dal dissesto. Orbene, le tre fasi che abbiamo delineato rappresentano uno schema comune del meccanismo che ha portato ai defaults delle società Cirio e Parmalat e degli Stati sovrani dell’Argentina e della Grecia [43]. Sia i cracks delle società Parmalat e Cirio, che quelli [continua ..]


4. La tutela dei creditori, l’assenza di regole e il rischio di “fallimento di fatto” dello Stato sovrano

È importante sottolineare fin da ora che sussiste un’evidente diversità, ai fini del possibile rischio di insolvenza sovrana, se lo Stato Nazione fa parte di una confederazione tra Stati, ove è vigente un sistema monetario unico e un controllo della politica monetaria, come avviene in USA o in Europa ovvero se esso abbia il potere di “battere moneta”. Se, infatti, lo Stato sovrano fa parte di un sistema con moneta unica, come quello statunitense o quello fondato sull’euro, essendo l’ente sovrano privo di battere moneta e di portare avanti una sua politica monetaria, questi difficilmente riuscirà ad affrontare in una maniera autonoma e forte la problematica del proprio debito pubblico [54]. Quest’ultima viene infatti gestita seguendo le regole imposte dalle autorità che hanno “in pugno” la politica monetaria all’interno del sistema, come la BCE, in Europa, e la Federal Reserve, in USA. Questi, peraltro, impongono una politica di rigore e rendicontazione dei bilanci degli Stati membri, che, spesse volte, viene strumentalizzata per controllare altre politiche, come quella economica; che, per contro, dovrebbero essere di pertinenza esclusiva dello Stato membro. In altri termini, gli Stati nazionali membri di un sistema monetario accentrato sono vincolati alle scelte della confederazione e rischiano il default, non potendo né “ripudiare il debito”, né “battere moneta”, avendo come unico rimedio, per uscire dalla crisi, quello di emettere nuovo debito pubblico fino a quando ciò gli sarà consentito. Ove infatti lo Stato divenisse “insolvente”, non potendo né ripudiare il debito, né emettere nuova moneta per pagarlo, si potrebbe verificare un’insolvenza sovrana, che secondo alcuni economisti americani, andrebbe risolta con un’autentica procedura fallimentare [55]. Procedura fallimentare per lo Stato Sovrano che, comunque, ad oggi non ha mai avuto una sua espressa regolamentazione, né a livello di diritto internazionale, né a livello comunitario. Pertanto, “giuridicamente” il fallimento dello Stato sovrano non esiste o comunque (ove si volesse considerare possibile) non è regolato. In uno Stato nazionale membro di una confederazione come l’Unione Europea, infatti, potrebbe accadere, come sta avvenendo per la Grecia, che si apra una [continua ..]


5. (Segue): il ripudio del debito e l’ontologica diversità tra una società commerciale e uno Stato Sovrano

In Argentina, nel 2001, tecnicamente non si è verificato un fallimento “in senso proprio”, bensì un’insolvenza del debito sovrano, sostenuta dall’emissione di nuova moneta nazionale per pagare i debiti dello Stato. Durante la crisi, la fiducia degli investitori nel paese era venuta a mancare, con conseguente impossibilità di collocare nuovi bonds. Anzi quelli in circolazione non sono stati pagati (o lo sono stati in parte) causando un parziale default del paese, che, comunque, non ha portato al suo fallimento “in senso tecnico”, idest all’aper­tura di un procedimento di esecuzione universale, finalizzato alla vendita dei beni di proprietà dello Stato argentino, al fine di pagare i creditori. La possibilità degli Stati sovrani di ripudiare il proprio debito e di non pagarlo, pur costituendo un rimedio estremo, che comporta una perdita di fiducia nello Stato, con tutte le annesse conseguenze, costituisce la differenza ontologica pregnante tra uno Stato nazionale e un’impresa privata o una società commerciale, ancorché di grandi dimensioni economiche [64]. La società commerciale, infatti, non può decidere di ripudiare il proprio debito o di pagarlo parzialmente. Ove essa divenisse insolvente si apre una procedura concorsuale fallimentare o amministrativa, regolata dai vari ordinamenti nazionali secondo regole proprie, che, in genere, comporta l’alienazione del suo patrimonio per pagare i creditori secondo il principio della par condicio creditorum [65]. Nello Stato nazionale, che non si trova in sistema monetario accentrato, ove lo stesso divenisse insolvente, non si aprirebbe coattivamente nessuna procedura di liquidazione del suo patrimonio pubblico per pagare i debiti, potendo quest’ultimo decidere di non pagarlo (c.d. atto di ripudio), con gravi conseguenze economiche per il proprio sistema. Certamente non si aprirebbe nessun fallimento, inteso come procedimento di esecuzione sui suoi beni, come meglio verrà chiarito in uno studio in corso di elaborazione in cui si affronta ex-professo la presente problematica. Ciò è gravemente dannoso per i creditori privati dello Stato inadempiente che potrebbero perdere interamente il proprio credito senza adeguati strumenti di tutela, stante la particolare qualità soggettiva del debitore; a differenza di quanto avviene per i creditori delle [continua ..]


6. La dichiarazione di insolvenza o default dello Stato sovrano: rilevanza giuridica

Invero, quando lo Stato sovrano entra in una situazione di difficoltà nella gestione della sua bilancia dei pagamenti, in quanto non riesce più a sostenere il debito pubblico in scadenza, dichiara “formalmente” la sua insolvenza o default. Il debito che l’ente sovrano non riesce più a pagare può essere: (i) quello incorporato negli strumenti finanziari governativi; (ii) quello derivante dai contratti di finanziamento stipulati con le banche commerciali internazionali, (iii) quello relativo ai contratti siglati con i creditori pubblici istituzionali, quali la FMI o Fondo Salva Stati, per i paesi UE; (iv) quello nascente dai contratti di finanziamento bilaterali stipulati con altri Stati sovrani. La dichiarazione “formale” di insolvenza di uno Stato Sovrano viene manifestata dai suoi Capi di Stato o dai Ministri dell’Attività Economiche, così come è avvenuto per gli ultimi default di Stati nazionali, che hanno seguito tale prassi, quali l’Argentina, Perù, Nicaragua la Nigeria, l’Ecuador e il Costarica [67]. La dichiarazione di default viene generalmente preceduta da una “dichiarazione di moratoria” dei debiti esistenti, in cui si rende noto ai creditori che lo Stato transitoriamente non è in grado di ripagare il debito pubblico alla scadenza e, dunque, chiede un differimento dei termini di scadenza delle obbligazioni emesse e dei debiti nascenti dagli accordi bilaterali con le banche commerciali e con i creditori pubblici istituzionali [68]. La dichiarazione di insolvenza o default dello Stato sovrano è un atto essenzialmente di natura pubblicistica, in quanto viene emanato dal governo dello Stato in forza dei suoi poteri sovrani (iure imperii). Questa è la qualificazione che è stata data dalla dottrina e dalla giurisprudenza in considerazione del fatto che “l’esercizio della funzione legislativa, motivata da ragioni di gravità tale da costituire emergenza pubblica e da assumere consistenza dello stato di necessità […] costituisce indubbiamente estrinsecazione di una prerogativa di sovranità dello Stato, insuscettibile di sindacato da parte della autorità giudiziaria” [69].


7. (Segue): la situazione giuridica dei creditori dopo la dichiarazione di insolvenza

La rilevanza giuridica della dichiarazione di insolvenza da parte dello Stato sovrano, che si trova in una transitoria problematica nella bilancia dei suoi pagamenti, non è revocabile in dubbio, in quanto incide sulla situazione giuridica dei creditori. Prima della detta dichiarazione, invero, gli stessi sono dotati di un titolo del credito che permette di porre in essere una serie di azioni giudiziali contro lo Stato insolvente; e, pertanto, sono titolari di una situazione giuridica “piena”, regolata dalle norme del diritto interno, ove sorge l’obbligazione. La dichiarazione di insolvenza o default dello Stato sovrano stravolge la situazione giuridica dei creditori, “affievolendola”, poiché unilateralmente e inaudita altera parte, si incide sul contenuto dell’obbligazione ed, in particolare, sul termine e sulle modalità di adempimento [70]. I provvedimenti governativi di insolvenza e di moratoria, dunque, producono l’immediato effetto di “modificare” il contenuto del­l’obbligazione, senza il consenso della parte creditoria [71]. Successivamente, con l’ac­cordo sulla ristrutturazione del debito, lo Stato sovrano debitore e i suoi creditori in­dividueranno esattamente i nuovi termini e le modalità di adempimento dell’ob­bligazione [72]. Ma quest’attività negoziale ha natura squisitamente esecutiva di quanto è stato prodotto con il provvedimento legislativo dello Stato sovrano, che ha stravolto e “trasformato” unilateralmente la situazione giuridica dei creditori. Peraltro questi, in caso di insolvenza sovrana, rischiano il mancato pagamento totale del­l’obbligazione, ove lo Stato emettesse “formalmente” un atto di ripudio del suo debito pubblico [73]. Ciò è avvenuto, per esempio in Grecia, che con una legge dello Stato, c.d. Greek Bondholder act del 23 febbraio 2012, sono stati modificati tutti i regolamenti contrattuali che disciplinavano le obbligazioni governative, la cui giurisdizione era stata determinata nello stesso Stato di emissione (id est in Grecia) ed ivi è stata inserita d’imperio e per volontà di una delle parti una clausola di azione collettiva (CACs clause) che permetteva l’approvazione a maggioranza del futuro accordo sulla ristrutturazione del debito [74], e che sostanzialmente ha determinato un ripudio [continua ..]


8. (Segue): l’atto di ripudio del debito e l’estinzione dell’obbligazione

Invero, l’atto di ripudio del debito incide anche sulla stessa giuridicità dell’ob­bligazione, poiché, in tal caso, si verifica un autentico mutamento del titolo dei creditori, che stravolge la loro situazione giuridica, non potendo più gli stessi, dopo il ripudio, esercitare alcuna azione giudiziaria, secondo le norme di diritto interno, contro lo Stato insolvente [81]. A prescindere dalla natura giuridica che si vuole riconnettere a questa situazione, cioè se si voglia qualificare come un’obbligazione naturale o meno (con cui certamente presenta elementi di affinità), quel che è certo è che ove lo Stato sovrano estingua l’obbligazione con un atto di natura pubblicistica, (quale è l’atto di ripudio) il creditore privato non ha più strumenti o azioni civilistiche per richiedere l’adempimento dell’obbligazione originaria. Il successivo adempimento dell’obbligazione è eventuale e dipende dalla volontà dello Stato sovrano, il quale, per non perdere la credibilità sul mercato dei capitali, potrebbe decidere di adempire parzialmente i debiti azzerati con il ripudio; ma ciò dipende unicamente dalla sua volontà e tale adempimento non avviene in forza della giuridicità del­l’obbligazione originaria, bensì in virtù di un dovere morale nascente dai rapporti internazionali, motivato dal fatto che lo Stato sovrano potrebbe restare escluso dagli scambi commerciali, ove rimanga totalmente inadempiente alle obbligazioni assunte e non dimostri di essere un contraente affidabile. Se, comunque, il debitore sovrano dovesse procedere ad un adempimento parziale dell’obbligazione originaria, dopo la sua estinzione a mezzo dell’atto di ripudio, certamente tale pagamento sarebbe valido, se accettato dal creditore, ma non dipenderebbe più dalla giuridicità del­l’obbligazione originaria. Tale situazione giuridica è in parte assimilabile all’adem­pimento di un’obbligazione naturale. Secondo un orientamento consolidato nella dottrina francese, in epoca odierna, emergono tre punti fermi nella trattazione della tematica dell’obbligazione naturale: a) colui che esegue volontariamente un’obbli­gazione naturale non è legittimato ad esperire l’azione di ripetizione dell’indebito; b) il debitore naturale che [continua ..]


9. (Segue): gli effetti giuridici prodotti dalla dichiarazione di insolvenza dello Stato sovrano

Posto quanto rilevato nel paragrafo precedente, pare opportuno precisare con maggiore esattezza gli effetti giuridici che la dichiarazione di insolvenza o default dello Stato sovrano produce sulla situazione giuridica dei creditori, al fine di meglio potere individuare gli strumenti di tutela per la risoluzione della detta problematica. L’affievolimento della situazione giuridica dei creditori [89] comporta, infatti, che, per volontà unilaterale, lo Stato sovrano con atto iure imperii, stravolge l’obbliga­zione originaria, incidendo in maniera irreversibile sulla giuridicità del titolo del­l’obbligazione, potendo questo venir addirittura estinto a seguito di un successivo atto di ripudio, che incombe come una spada di Damocle sui creditori, i quali non possono non tenere in considerazione tale eventualità nelle trattative per la ristrutturazione del debito con l’Ente sovrano. Viene, in primis, modificato il contenuto dell’obbligazione, sia in termini di “importo”, sia in termini di “modalità di adempimento”. Il nuovo contenuto dell’ob­bligazione sarà rideterminato con un nuovo consenso contrattuale tra il debitore sovrano e i creditori con la conclusione, ove si raggiungesse l’accordo, di un concordato di ristrutturazione del debito [90]. È opportuno precisare, che pur incidendo sulla forza giuridica del titolo del­l’obbligazione e sul suo contenuto, la dichiarazione di insolvenza dello Stato sovrano non costituisce una “novazione” dell’obbligazione originaria, in quanto non produce effetti estintivo-costitutivi, bensì modificativi della situazione giuridica [91]. L’obbligazione rimane sempre quella “originaria”; si incide soltanto sulla sua disciplina: che sarà sempre contenuta nel regolamento del prestito obbligazionario, per quanto concerne i titoli di Stato negoziati sui mercati regolamentati, ovvero nel contratto di finanziamento bilaterale, per quanto concerne i titoli dei creditori istituzionali pubblici e delle banche commerciali [92]. Solo un eventuale e successivo atto di ripudio potrà avere effetti estintivi dell’obbligazione, come abbiamo analizzato nel paragrafo precedente. La dichiarazione di insolvenza o default dello Stato sovrano incide, inoltre, sui titoli di garanzia dei creditori, i quali non possono più essere [continua ..]


10. L’insolvenza sovrana come fattispecie giuridicamente rilevante

Quel che appare plausibile, alla luce degli interessi presenti nella fattispecie oggetto del presente scritto è che l’insolvenza sovrana sia un “fatto” giuridicamente rilevante, che si manifesta quando un debitore sovrano non riesce più a far fronte con regolarità ai propri pagamenti relativi essenzialmente al debito pubblico collocato sui mercati regolamentati o al rimborso regolare dei finanziamenti ottenuti da banche commerciali o da altri Stati sovrani o da autorità internazionali, come il FMI o Fondo Salva Stati o la BCE (questi ultimi per i paesi membri UE). Ciò si può verificare per carenza di liquidità o assenza di attività a fronte dei debiti esistenti [99]. Appare, pertanto necessario, in assenza di una normativa in materia (a differenza dell’insolvenze civili e commerciali espressamente normate), l’intervento degli interpreti, per cercare di dare una sistemazione alla materia di cui si tratta, anche alla luce della prassi internazionale presente sul tema. Tutto ciò, sempre tenendo in considerazione che il manifestarsi dell’insolvenza sovrana è devastante per uno Stato nazionale che ricorra al mercato finanziario, in quanto tra i primi effetti che si verificano c’è quello della “perdita di fiducia” degli investitori, che non sono più disposti a comprare i titoli dello Stato, ove il loro investimento sia messo a rischio da un possibile default. Un primo sintomo dell’insolvenza sovrana è infatti l’utilizzazione dello strumento del ricorso al debito pubblico per il pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato già in circolazione, che, dunque, vengono ripagati mediante l’emissione di nuovi titoli di debito. Come vedremo nel corso dell’indagine, tale prassi, ove si consolidasse, rappresenterebbe un grave segnale di una “possibile” insolvenza del paese. In altri termini, l’insolvenza di uno Stato sovrano gira tutta intorno alla complessa problematica del “debito pubblico”, che costituisce l’elemento fondamentale che bisogna valutare ai fini della presente indagine per appurare quando si verifichi lo stato di insolvenza sovrana, e se essa sia “reversibile” o “irreversibile”.


NOTE