Il Diritto Fallimentare e delle Società CommercialiISSN 0391-5239 / EISSN 2704-8055
G. Giappichelli Editore

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Inoppugnabilità del decreto di esecutività dello stato passivo ed efficacia endofallimentare (di Giulia Serafin, Dottoranda di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia)


La sentenza annotata affronta il tema dell’efficacia del decreto di esecutività dello stato passivo, in relazione alla sua inoppugnabilità in una sede diversa rispetto al procedimento fallimentare. Il Tribunale respinge l’azione promossa, poiché volta a contrastare la definitività del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Il saggio ripercorre il dibattito giurisprudenziale e dottrinale che, prima della riforma intervenuta con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, aveva già condotto ad affermare l’efficacia (solo) endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo. L’Autore propone una breve riflessione sistematica sul tema, anche alla luce del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

The annotated judgment addresses the issue of the effectiveness of the decree of enforceability of the passive state, in relation to its indisputability in a different context with respect to the bankruptcy procedure. The Court rejects the judicial action brought, as aimed at countering the finality of the decree that makes the passive state executive. The essay traces the jurisprudential and doctrinal debate that, before the italian reform intervened with the D.Lgs. 9 January 2006, n. 5, had already led to affirming the (only) internal effects of the decree of enforceability of the passive state. The Author proposes a brief systematic reflection on the issue, also in the light of the new Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Keywords: bankruptcy – decree of enforceability of the passive state – indisputability of the decree – finality of the decree – art. 96 L. Fall. – Insolvency Code

TRIBUNALE DI ROVIGO 29 MARZO 2019 Giud. CONGIU Fallimento – Accertamento del passivo – Verifica dei crediti – Decreto di esecutività – Mancata impugnazione – Preclusione endofallimentare (Artt. 52, 96, 98, 100 L. Fall.; artt. 201, 204 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) Al curatore fallimentare (ed ai creditori procedenti) non è consentita la proposizione di alcuna domanda diretta alla modifica dello stato passivo definitivo del fallimento, approvato dal G.D., al di là delle ipotesi espressamente contemplate dagli artt. 98 e 100 della legge fallimentare ed alle quali va senz’altro aggiunta quella prevista al successivo art. 102, in tema di revocazione dei crediti ammessi). Sono, pertanto, improponibili le eventuali domande di nullità, di inefficacia, di accertamento della revocabilità di un credito, o di una causa di prelazione ad esso correlata, proposte successivamente a tale approvazione, in quanto funzionalmente dirette a contrastare la ormai non revocabile inoppugnabilità delle risultanze del decreto definitivo del giudice delegato. È altrettanto inammissibile l’esercizio di un potere di accertamento di ufficio della eventuale nullità del credito o della connessa causa di prelazione. (Omissis) L’eccezione preliminare di inammissibilità delle domande promosse dal fallimento attore, sollevata dalla banca convenuta, è fondata e va accolta, essendo le suddette domande sostanzialmente volte a contrastare l’inoppugnabilità delle risultanze del decreto, ormai definitivo, di esecutorietà dello stato passivo, in ordine all’ammissione del credito della banca, insinuato ed ammesso in via ipotecaria. L’illegittimità di quel decreto, infatti, avrebbe dovuto farsi valere mediante i rimedi apprestati dal sistema fallimentare, non attivati né dal curatore fallimentare, né da alcuno degli altri creditori ammessi. Il decreto, in conclusione, secondo quanto sostiene consolidato orientamento giurisprudenziale, una volta reso esecutivo lo stato passivo, non può essere messo in discussione con azioni ordinarie. Invero, il decreto d’ammissione allo stato passivo contiene accertamento del credito quanto ai fatti costitutivi, alla qualità, al rango ed alla sua opponibilità alla massa e una volta divenuto definitivo e non impugnato attraverso i rimedi interni alla procedura, assume carattere di stabilità nell’alveo della procedura stessa ed ai suoi fini, precludendo ogni successiva iniziativa che metta in discussione quel titolo e quel rango. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, al curatore fallimentare (ed ai creditori procedenti) non è consentita la proposizione di alcuna domanda diretta alla modifica dello stato passivo definitivo del fallimento, così come approvato dal G.D., al [continua..]
SOMMARIO:

1. Introduzione e caso di specie - 2. Il percorso dottrinale e giurisprudenziale sull’efficacia endofallimentare - 3. L’efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo dopo la riforma del 2006 - 4. Cenni in merito all’accertamento del passivo nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza - NOTE


1. Introduzione e caso di specie

Ai fini di una migliore annotazione del provvedimento in commento, merita descrivere sommariamente la fattispecie devoluta alla cognizione ordinaria del tribunale rodigino. La società Alfa stipulava con una banca un contratto di finanziamento con apertura di credito in conto corrente, assistito da una garanzia ipotecaria iscritta su alcuni suoi beni immobili. Successivamente, stante il deteriorarsi della situazione economica della cliente, la banca comunicava ad Alfa la revoca dell’affidamento ed il recesso dal contratto di conto corrente, chiedendo la restituzione della somma risultante a debito. A fronte del mancato pagamento, la banca otteneva due provvedimenti monitori, entrambi divenuti, però, inefficaci ai sensi dell’art. 664 c.p.c. a causa del mancato tempestivo perfezionamento della notificazione. Dichiarato il fallimento della Società, la Banca insinuava al passivo il credito derivante dal contratto di finanziamento assistito dal privilegio ipotecario; credito ammesso al passivo con un provvedimento contenente anche un inciso che lasciava “impregiudicata la valutazione sulla revocabilità della garanzia ipotecaria”. Dopo la declaratoria di esecutività dello stato passivo, il curatore fallimentare si rivolgeva al Tribunale di Rovigo chiedendo l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento stipulato con la banca o, in via subordinata, la revocatoria ordinaria della garanzia ipotecaria. La banca, ritualmente costituitasi, eccepiva l’inammissibilità della domanda proposta dal fallimento dopo il decreto di esecutività dello stato passivo e la sua infondatezza. Il Tribunale di Rovigo, accogliendo l’eccezione preliminare della convenuta, rigettava la domanda del fallimento, dichiarandone l’inammissibilità a seguito del­l’inop­pugnabilità del decreto di esecutività dello stato passivo, divenuto ormai definitivo. La decisione in commento si colloca nel solco dell’orientamento formatosi nel tempo in merito agli effetti prodotti dalla definitività del decreto di esecutività dello stato passivo sull’ammissione del credito. La motivazione muove dal riferimento al “sistema” dei rimedi esperibili nei confronti del decreto che rende esecutivo lo stato passivo [1]. Come osserva il Tribunale, tali mezzi di impugnazione costituiscono un sistema chiuso, che non [continua ..]


2. Il percorso dottrinale e giurisprudenziale sull’efficacia endofallimentare

La decisione del Tribunale di Rovigo riprende il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito all’efficacia preclusiva del decreto di esecutività dello stato passivo. Al fine di inquadrare la questione riguardante la natura dell’efficacia del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, merita dare brevemente conto del percorso che ha condotto dottrina e giurisprudenza a propendere per la tesi della natura esclusivamente endofallimentare del citato provvedimento [2]. Come noto, prima della riforma dello scorso decennio, la L. Fall. nulla diceva rispetto al problema dell’efficacia del provvedimento emesso in seguito al procedimento di accertamento dello stato passivo. Secondo un primo orientamento, cui aderiva anche la giurisprudenza della Suprema Corte [3], il decreto che dichiarava l’esecutività dello stato passivo, non impugnato, era dotato di un’efficacia preclusiva esclusivamente all’interno della procedura fallimentare [4]. Tale decreto, invece, non poteva esplicare alcuna efficacia in sede extrafallimentare. Le argomentazioni utilizzate a sostegno di questa tesi erano assai varie. Quella maggiormente articolata prendeva le mosse dall’analisi della natura e dall’oggetto dell’accertamento del passivo. Secondo quanto sostenuto, il procedimento sarebbe sostanzialmente funzionale all’accertamento del diritto di partecipare al riparto (o al concorso), mentre, l’accertamento della sussistenza o meno del credito, rivestirebbe il carattere di una questione pregiudiziale. Dunque, la decisione espressa nel decreto di esecutività esplicherebbe la sua efficacia solo all’interno della procedura fallimentare, unico suo ambito di rilevanza [5]. A questa argomentazione, si aggiungevano poi quelle riguardanti le modalità del procedimento di verifica del passivo: sommarietà del rito, carenza del contraddittorio, poteri inquisitori del giudice, posizione marginale del fallito e mancanza di un obbligo di motivazione del provvedimento [6]. Tale orientamento prendeva, peraltro, ramificazioni diverse a seconda del contenuto dell’accertamento reso in seguito al procedimento di verifica dello stato passivo: ad esempio, vi era chi sosteneva che il decreto di esecutività dello stato passivo assumesse l’autorità di cosa giudicata propria delle sentenze solo nel caso in cui il credito fosse stato [continua ..]


3. L’efficacia endofallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo dopo la riforma del 2006

Con il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il legislatore pone definitivamente fine ai dubbi interpretativi creatisi sulla natura dell’efficacia del decreto di esecutività dello stato passivo. La riforma codifica il già consolidato orientamento giurisprudenziale e, nell’ultimo comma dell’art. 96 L. Fall., si stabilisce che “il decreto che rende esecutivo lo stato passivo produce effetti soltanto ai fini del concorso”. L’efficacia endofallimentare attribuita al decreto va ricostruita attraverso una lettura sistematica delle norme che regolano la fase di accertamento dello stato passivo. Innanzi tutto, sembra doveroso richiamare l’art. 52, 2° comma, L. Fall., manifestazione del principio per il quale ogni credito verso il fallito deve essere fatto valere ed accertato nell’ambito delle regole e delle forme prescritte per l’accertamento e la ripartizione dell’attivo [19]. Tale esigenza deriva dalla necessità di sottoporre le pretese creditorie ad una verifica endoconcorsuale che consenta il contraddittorio fra tutti i creditori “controinteressati”. Appare, dunque, logicamente conseguente che l’accer­tamento reso nell’ambito di tale procedimento assuma rilevanza solo nell’ambito della procedura fallimentare [20]. Questo costituisce un primo argomento dal quale ri­cavare la necessaria efficacia (solo) endofallimentare del decreto con il quale il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo [21]. Se questo costituisce un primo, necessario, “tassello” per ricostruire la natura dell’efficacia del decreto, un secondo argomento è fornito proprio dall’insieme di regole che disciplinano questo procedimento e, ancora una volta, dall’intervento del legislatore su di esse. L’opinione dottrinale e giurisprudenziale largamente prevalente sul tema configura il decreto di esecutività come un provvedimento di natura giurisdizionale [22]. Tale provvedimento chiude, dunque, un giudizio di cognizione, cui si è riconosciuta natura contenziosa [23]. Giudizio che, seppur peculiare, è riconducibile ad un procedimento che si svolge dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale, che inizia con la proposizione di una domanda di parte che produce gli effetti tipici di una domanda giudiziale, che è aperto all’espletamento di un’attività [continua ..]


4. Cenni in merito all’accertamento del passivo nel nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza [34] non apporta importanti modifiche al procedimento di accertamento dello stato passivo [35]. Il procedimento continua ad aprirsi con un avviso ai creditori e agli altri interessati ad opera del curatore, i quali possono poi proporre con ricorso domanda di ammissione. Ancora, la domanda spiega gli effetti della domanda giudiziale. Successivamente il curatore forma il progetto di stato passivo, lo deposita e, nell’apposita udienza, il giudice delegato statuisce sulle domande di ammissione. Il provvedimento con il quale il giudice delegato rende esecutivo lo stato passivo assume sempre la forma di un decreto, così come le statuizioni relative alle eventuali opposizioni, impugnazioni o revocazioni. Altrettanto può dirsi dell’efficacia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo: la norma prescrive che esso produca effetti ai soli fini del concorso, così come le decisioni assunte in seguito ad opposizione, impugnazione e revocazione del decreto di esecutività dello stato passivo, le quali rivestono sempre la forma del decreto motivato (art. 207). Venendo ad un’altra questione, è noto che la disposizione riguardante l’efficacia del decreto che rende esecutivo lo stato passivo è di applicazione generalizzata. Pertanto, essa riguarda anche l’efficacia concernente le domande con cui i terzi abbiano fatto valere diritti reali sui beni appresi dal fallimento [36]. Il relativo provvedimento non esplica efficacia al di fuori della procedura concorsuale, con la conseguenza che quando essa si sia chiusa, il fallito, tornato in bonis, potrà agire nei confronti del terzo per ottenere la restituzione del bene [37]. In questo quadro, il tema dell’efficacia del decreto di esecutività concernente i diritti che i terzi vantano sui beni del fallito si fa ancor più problematico, essendo difficilmente conciliabile il principio dell’efficacia endofallimentare dei provvedimenti adottati in sede di accertamento del passivo concernenti i diritti che i terzi vantano sui beni immobili e mobili e i possibili riflessi successivamente alla chiusura del fallimento [38]. Com’è noto, qualche autore aveva già sottolineato come la riforma avesse mancato di coordinare l’efficacia meramente endofallimentare delle statuizioni adottate in sede di [continua ..]


NOTE